Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 42868 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 42868 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 17/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NAPOLI nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME NOME a OTTAVIANO il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a AVELLINO il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a OTTAVIANO il DATA_NASCITA
inoltre:
COGNOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 28/05/2024 del TRIB. LIBERTA’ di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; Lette le conclusioni del PG che ha chiesto l’annullamento con rinvio;
Letta la memoria della difesa che ha chiesto dichiararsi inammissibile o comunque rigettarsi il ricorso del P.G.;
udito il difensore AVV_NOTAIO il quale chiede dichiararsi il ricorso inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale della Libertà di Napoli, con ordinanza in data 28 maggio 2024, i accoglimento dell’istanza di riesame avanzata nell’interesse di COGNOME NOMENOME NOME i
07/06/1977, COGNOME NOME NOME il DATA_NASCITA, COGNOME NOME e COGNOME NOMENOME annullava l’ordinanza del G.I.P. del medesimo tribunale che aveva disposto nei confronti dei predetti la misura cautelare della custodia in carcere, in quanto ritenuti tutti gravemen indiziati del delitto di concorso in tentata estorsione aggravata in danno di COGNOME NOME Riteneva il tribunale che la documentazione fornita dalla difesa, dimostrando l’esistenza di ragioni di credito dei COGNOME nei confronti del COGNOME, risultanti anche da un decreto ingiunti per l’importo di C 124.000 C, confutava l’attendibilità delle dichiarazioni della persona offe che, invece, aveva attribuito la causale delle richieste non al pagamento di detto debito bensì al versamento di somme a titolo di “pizzo”.
Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione il procuratore della Repubblica di Napoli, deducendo, con unico motivo qui riassunto ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione quanto alla ritenu non attendibilità del racconto delle vittime delle aggressioni COGNOME e COGNOME; al proposito ricorrente pubblico ministero, riportava il contenuto di stralci di conversazioni intercettate medesimi che doveva fare ritenere del tutto verosimile la versione fornita dagli stessi, e dal Sia in particolare, di essere vittima di richieste estorsive che avevano anche portato all’aggressio in suo danno.
2.1. Con successiva memoria depositata, la difesa degli imputati chiedeva dichiararsi l’inammissibilità o il rigetto del ricorso evidenziando come l’impugnazione non si foss confrontata con gli argomenti dell’ordinanza impugnata circa la sussistenza delle ragioni d credito e sulla preesistente conoscenza tra le parti, evidenziata anche dai precedenti giudi penali per il delitto di cui all’art. 416 cod.pen. che avevano visto coimputati il COGNOME ed il COGNOME
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso oltre a non confrontarsi specificamente con gli argomenti spes nell’ordinanza impugnata, propone una completa rilettura alternativa di mezzi di prova non consentita nel giudizio di legittimità e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.
Ed invero, va ricordato come per costante orientamento di questa Corte in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione del principio di autosufficienza e p genericità, quei motivi che, deducendo il vizio di manifesta illogicità o di contraddittorietà motivazione, riportano meri stralci di singoli brani di prove dichiarative, estrapola complessivo contenuto dell’atto processuale al fine di trarre rafforzamento dall’indebi frantumazione dei contenuti probatori, o, invece, procedono ad allegare in blocco ed indistintamente le trascrizioni degli atti processuali, postulandone la integrale lettura da della Suprema Corte. (Sez. 1, n. 23308 del 18/11/2014 Ud. (dep. 29/05/2015 ) Rv. 263601 –
01). Si è anche affermato come il ricorso per cassazione con cui si contesti il travisamento d specifici atti del processo deve, a pena di inammissibilità, non solo indicare le ragioni per c dato travisato inficia e compromette la tenuta logica e l’intera coerenza della motivazione, m anche individuare in modo inequivoco e rappresentare in modo specifico gli atti processuali su cui fa leva il motivo. (Sez. 5, n. 21914 del 16/03/2023, Rv. 284517 – 01).
Nel caso in esame il ricorso della pubblica accusa non si confronta in alcun modo efficace con gli argomenti svolti nella motivazione dell’impugnata ordinanza e con i quali sono stat individuati e sottolineati precisi elementi di fatto circostanziali sulla base dei quali affermare l’esistenza di rapporti di credito e debito tra gli autori dell’aggressione e le pe offese, tali da fondatamente individuare causali alternative delle aggressioni rispetto a richiesta di pagamento di somme a titolo di estorsione aggravata dal metodo mafioso.
Pertanto, il ricorso limitandosi ad insistere sulla attendibilità del COGNOME, che si ass dimostrata sulla base di conversazioni intercettate e riportate in stralcio, non propone alcu confutazione di tali argomenti pure ritenuti dal giudice della libertà decisivi peccando di evide aspecificità; ed invero, l’impugnazione nulla prospetta in relazione al rilevante credito por anche da un decreto ingiuntivo per l’importo di 124.000 C citato nel provvedimento impugNOME vantato nei confronti del COGNOME dalla convivente del COGNOME, così che non confrontandosi con tal specifici elementi risulta affetta da genericità estrinseca.
Alla luce di tali considerazioni il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibil
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
LA PRESIDENTE NOME COGNOME
Roma, 17 ottobre 2024
IL CONSIGLIRE EST.