Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Conferma la Decisione di Merito
L’ordinanza della Corte di Cassazione in esame offre un chiaro esempio di come viene gestito un ricorso inammissibile nel nostro ordinamento. Il caso riguarda un appello contro una sentenza di condanna per resistenza a pubblico ufficiale, che la Suprema Corte ha deciso di non accogliere, confermando la decisione precedente e condannando il ricorrente a ulteriori spese. Questa analisi approfondisce le ragioni dietro tale esito, sottolineando l’importanza di presentare motivi di ricorso validi e non meramente ripetitivi.
Analisi del Caso: Un Appello alla Suprema Corte
Un individuo, precedentemente condannato dalla Corte d’Appello di Roma per il reato previsto dall’art. 337 del codice penale (resistenza a un pubblico ufficiale), ha presentato ricorso per Cassazione. L’obiettivo era ottenere l’annullamento della sentenza di secondo grado. Tuttavia, i motivi addotti a sostegno del ricorso non hanno superato il vaglio di ammissibilità della Suprema Corte.
I Motivi del Ricorso
Il ricorrente ha basato il suo appello su argomentazioni che, secondo la Corte, erano già state adeguatamente esaminate e respinte dal giudice di merito. In particolare, si faceva riferimento a una presunta irrilevanza dell’assoluzione di un altro coimputato e si contestava la valutazione sulla sua responsabilità penale. In sostanza, si chiedeva alla Cassazione una nuova valutazione dei fatti, un’operazione che esula dalle competenze del giudice di legittimità.
La Decisione della Corte: La Dichiarazione di un Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o innocenza del ricorrente, ma si ferma a un livello procedurale. La Corte ha stabilito che i motivi presentati non erano conformi ai requisiti di legge per un ricorso in sede di legittimità.
La Natura Riproduttiva dei Motivi
Il cuore della decisione risiede nella constatazione che le ‘doglianze’ del ricorrente erano ‘meramente riproduttive’ di profili di censura già vagliati e disattesi con ‘corretti argomenti giuridici’ dalla Corte d’Appello. Presentare gli stessi argomenti, senza sollevare questioni sulla corretta applicazione della legge, trasforma il ricorso in un tentativo di ottenere un terzo grado di giudizio sul fatto, cosa non permessa.
L’impossibilità di una Nuova Valutazione dei Fatti
La Cassazione ha ribadito il suo ruolo di giudice di legittimità, il cui compito non è rivalutare le prove o il ‘compendio processuale’, ma assicurare l’uniforme interpretazione e la corretta applicazione della legge. Chiedere una ‘diversa valutazione’ è, per definizione, al di fuori del perimetro del suo giudizio.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Corte sono state concise e dirette. Si è ritenuto che i motivi del ricorso non fossero ‘consentiti dalla legge in sede di legittimità’. La riproposizione di argomenti già esaminati e motivatamente respinti in appello non costituisce un valido motivo di ricorso per Cassazione. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte con un ricorso privo dei requisiti di ammissibilità.
Conclusioni
Questa ordinanza è un monito fondamentale sull’importanza della tecnica redazionale e della sostanza giuridica nei ricorsi per Cassazione. Non è sufficiente essere in disaccordo con una sentenza di merito; è necessario individuare e argomentare specifici vizi di legittimità, ovvero errori nell’interpretazione o applicazione della legge. Un ricorso inammissibile perché meramente riproduttivo non solo non ha speranza di successo, ma comporta anche ulteriori conseguenze economiche per chi lo propone, aggravando la sua posizione processuale.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano meramente riproduttivi di argomentazioni già adeguatamente esaminate e respinte dalla Corte d’Appello, e miravano a ottenere una nuova valutazione dei fatti, attività non consentita in sede di legittimità.
Quale reato era stato contestato al ricorrente nel giudizio di merito?
Al ricorrente era stato contestato il reato previsto e punito dall’articolo 337 del codice penale, ovvero resistenza a un pubblico ufficiale.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della decisione?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22734 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22734 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME a PIZZONI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/10/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n. 156 – R.G. n. 1373/24
OSSERVA
Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e volte in larga parte ad ottenere una diversa valutazione del compendio processuale (si veda la sentenza impugnata, in particolare, a pag. 5 in ordine alla irrilevanza della assoluzione della coimputata; a pagg. 5-6 sulla ritenuta responsabilità per il contestato reato ex art. 337 cod. pen.);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso i1 / 2,05i-2924.