Ricorso inammissibile: quando la Cassazione chiude la porta
Quando si arriva al terzo grado di giudizio, la Corte di Cassazione non è un’ulteriore sede dove ridiscutere i fatti, ma il luogo dove si valuta la corretta applicazione della legge. Un recente provvedimento ha ribadito con forza questo principio, dichiarando un ricorso inammissibile perché basato su motivi meramente ripetitivi di argomentazioni già esaminate e respinte. Analizziamo questa ordinanza per capire i limiti del ricorso in Cassazione e le sue conseguenze.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da un ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Trieste. L’imputato contestava la propria condanna, sollevando una serie di questioni già portate all’attenzione dei giudici di merito. In particolare, la difesa insisteva sulla non applicabilità di una norma penale (l’art. 393 bis c.p.) e sulla richiesta di una pena sostitutiva, che era stata negata.
La Decisione della Corte sul Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza del 12 luglio 2024, ha tagliato corto, dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un principio cardine del nostro sistema processuale: la Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Ciò significa che non può riesaminare le prove o sostituire la propria valutazione dei fatti a quella dei giudici dei gradi precedenti.
La Ripetitività dei Motivi come Causa di Inammissibilità
Il cuore della decisione risiede nella constatazione che i motivi del ricorso non erano altro che una riproposizione di censure già “adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito”. La Corte ha sottolineato come gli argomenti difensivi fossero stati affrontati con motivazioni giuridicamente corrette, puntuali e coerenti. Proporre le stesse identiche questioni in Cassazione, senza evidenziare un vizio di legittimità (ovvero un errore nell’applicazione della legge), trasforma il ricorso in un tentativo di ottenere un terzo giudizio di merito, non consentito dalla legge.
Il Giudizio di Merito non è Censurabile in Sede di Legittimità
La Corte ha inoltre specificato che le valutazioni della Corte d’Appello, sia riguardo alla non applicabilità dell’art. 393 bis c.p. sia riguardo al diniego della pena sostitutiva, costituivano un “giudizio di merito non censurabile in questa sede”. Si tratta di apprezzamenti discrezionali che, se motivati in modo logico e coerente con la legge, non possono essere messi in discussione davanti alla Cassazione.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni dell’ordinanza sono un chiaro monito sull’uso corretto dello strumento del ricorso per cassazione. La Corte Suprema ha il compito di assicurare l’uniforme interpretazione della legge e di correggere gli errori di diritto, non di funzionare come un’istanza d’appello ulteriore. Un ricorso, per essere ammissibile, deve individuare vizi specifici della sentenza impugnata, come la violazione di legge o un difetto di motivazione manifesto e illogico, e non limitarsi a riproporre le proprie tesi fattuali.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso non è priva di conseguenze. Ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia sancisce la definitività della condanna e sottolinea l’importanza di presentare ricorsi fondati su reali vizi di legittimità, per evitare non solo una sconfitta processuale, ma anche un aggravio di spese.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Perché i motivi presentati erano una mera ripetizione di argomenti già esaminati e correttamente respinti dai giudici dei gradi precedenti, senza sollevare nuove questioni sulla corretta applicazione della legge.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento di tutte le spese processuali e, in aggiunta, a versare la somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, come previsto in caso di ricorso inammissibile.
La Corte di Cassazione ha riesaminato i fatti del caso?
No, la Corte ha ribadito che il suo ruolo è di giudice di legittimità. Pertanto, non può riesaminare i fatti o le valutazioni di merito (come quella sulla concessione di una pena sostitutiva), se queste sono state motivate in modo logico e corretto dai giudici precedenti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36004 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36004 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 12/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CASONATO NOME NOME NOME SAN DANIELE DEL FRIULI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/10/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigra esaminati gli atti e il provvedimento impugNOME;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censur · già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corre puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emerge acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche con riguardo alla ritenuta no applicabilità alla specie del disposto di cui all’art 393 bis cp ( non potendosi considerare ne illegittima l’azione dei soggetti qualificati alla luce delle indicazioni offerte in sen giudizio prognostico speso nel negare l’applicazione della pena sostitutiva rivendicata dalla dif ( con valutazione di merito che, resa in linea con i parametri sopra rassegnati, rende il re giudizio di merito non censurabile in questa sede)
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 12 luglio 2024.