Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Rigetta l’Appello per Motivi Ripetitivi
L’ordinamento giuridico prevede diversi gradi di giudizio per garantire il diritto di difesa, ma l’accesso a ciascun grado è subordinato a regole precise. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come un’impugnazione possa essere bloccata sul nascere, risultando in un ricorso inammissibile. Questo accade quando i motivi presentati non sono nuovi ma si limitano a ripetere argomentazioni già esaminate e respinte nei gradi precedenti, senza una critica puntuale alla decisione che si intende contestare.
I Fatti del Processo
Il caso in esame ha origine da un ricorso presentato alla Corte di Cassazione da un imputato, a seguito di una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello. Le contestazioni sollevate dal ricorrente riguardavano la presunta violazione di legge in relazione a diverse norme del codice penale, tra cui l’articolo sulla truffa (art. 640 c.p.), quello sulla particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) e quello sulla sospensione condizionale della pena (art. 163 c.p.). Nel processo era costituita come parte civile un importante ente previdenziale, che chiedeva il risarcimento dei danni.
La Decisione della Corte di Cassazione: il Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte, dopo aver analizzato il ricorso, lo ha dichiarato seccamente inammissibile. Questa decisione non entra nel merito delle questioni sollevate, ma si ferma a un livello procedurale. La Corte ha stabilito che l’appello non possedeva i requisiti minimi per essere esaminato. Di conseguenza, la condanna inflitta dalla Corte d’Appello è diventata definitiva e il ricorrente è stato condannato al pagamento non solo delle spese processuali, ma anche di una somma a favore della Cassa delle ammende e al rimborso delle spese legali sostenute dalla parte civile.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La decisione si fonda su principi consolidati della procedura penale che regolano il giudizio di legittimità. Le motivazioni possono essere riassunte in alcuni punti chiave.
La Ripetitività dei Motivi
Il fulcro della decisione risiede nella constatazione che i motivi del ricorso erano meramente “riproduttivi” di censure già adeguatamente esaminate e respinte dal giudice d’appello. In pratica, l’imputato non ha introdotto nuovi argomenti di diritto o evidenziato vizi logici nella sentenza impugnata, ma si è limitato a riproporre le stesse difese già presentate. La Cassazione non è un terzo grado di merito dove si possono ridiscutere i fatti, ma un giudice della legittimità, che valuta la corretta applicazione della legge.
La Mancanza di Critica Specifica
Strettamente collegato al punto precedente, la Corte ha rilevato che il ricorso mancava di una “necessaria critica delle argomentazioni” della sentenza di secondo grado. Per presentare un ricorso valido in Cassazione, non è sufficiente esprimere il proprio disaccordo; è indispensabile confrontarsi specificamente con le ragioni esposte dal giudice precedente, smontandole punto per punto sotto un profilo giuridico. In assenza di questo confronto critico, il ricorso si rivela sterile e, pertanto, inammissibile.
La Correttezza della Valutazione di Merito
Pur non entrando nel dettaglio, la Corte ha implicitamente confermato la correttezza del ragionamento del giudice d’appello. Quest’ultimo aveva motivato adeguatamente sia l’affermazione di responsabilità dell’imputato, sia il diniego di benefici come la sospensione condizionale della pena (a causa di precedenti penali) e la non punibilità per particolare tenuità del fatto, ritenuti ostativi.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: il ricorso per Cassazione deve essere uno strumento tecnico e mirato, non un tentativo di ottenere una nuova valutazione dei fatti. La dichiarazione di ricorso inammissibile comporta conseguenze significative per l’imputato, che non solo vede la sua condanna diventare definitiva, ma subisce anche un aggravio di spese. Per gli operatori del diritto, questo caso serve da monito sulla necessità di formulare ricorsi che attacchino specificamente i vizi di legittimità della sentenza impugnata, evitando la mera riproposizione di argomenti già sconfessati in appello, pena l’immediato rigetto con tutte le conseguenze del caso.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando, come nel caso di specie, i motivi presentati sono una semplice riproduzione di argomentazioni già valutate e respinte dal giudice del grado precedente, senza contenere una critica specifica e necessaria al ragionamento della sentenza che si sta impugnando.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, a versare una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende e a rifondere le spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile, liquidate in duemila euro oltre accessori di legge.
La Corte ha negato l’applicazione di benefici come la sospensione condizionale della pena?
Sì, la Corte ha confermato la decisione del giudice di merito che aveva negato la sospensione condizionale della pena e il proscioglimento per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.), citando la presenza di precedenti penali come elemento ostativo alla concessione di tali benefici.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2225 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2225 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CASTELLANETA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/12/2022 della CORTE APPELLO di POTENZA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME;
letta altresì la memoria difensiva e le conclusioni della parte civile RAGIONE_SOCIALE;
ritenuto che i motivi di ricorso, con i quali si contesta la violazione di le relazione agli artt. 640, comma secondo, n. 1, 131-bis e 163 cod. pen., riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da necessaria critica argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata (si vedano, particolare, pagg. 4 e ss., per la valutazione probatoria ai fini dell’afferma responsabilità nonché per la menzione dei precedenti penali, ostativi concessione della sospensione condizionale della pena e alla pronuncia proscioglimento ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen.);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile c condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma euro tremila in favore della Cassa delle ammende nonché delle ulteriori sp sostenute dalla parte civile, nella misura liquidata in dispositivo;
P.Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d ammende.
Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentan difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile RAGIONE_SOCIALE che liqu complessivi euro 2.000,00 (duemila), oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 12/12/2023
Il Consigliere Estensore