Ricorso Inammissibile in Cassazione: Quando i Motivi sono Solo una Copia
Presentare un ricorso in Cassazione richiede requisiti precisi e non ammette scorciatoie. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile sia destinato al fallimento quando si limita a riproporre le stesse lamentele già esaminate e respinte nei gradi di giudizio precedenti. Analizziamo questa ordinanza per comprendere i principi procedurali che governano il giudizio di legittimità e le conseguenze per chi non li rispetta.
I Fatti del Caso: Il Ricorso contro la Sentenza d’Appello
Due persone, condannate dalla Corte d’appello di Firenze, hanno deciso di impugnare la sentenza ricorrendo alla Corte di Cassazione con un unico atto. Le loro doglianze si concentravano su due punti principali:
1. La presunta nullità dei provvedimenti che, sia in primo che in secondo grado, avevano respinto le loro istanze di legittimo impedimento a partecipare alle udienze.
2. La mancata concessione di una specifica attenuante legata al valore non particolarmente elevato dei beni oggetto del reato contestato (art. 648, comma 4, c.p.).
I ricorrenti, in sostanza, chiedevano alla Suprema Corte di riesaminare questioni già ampiamente discusse e decise dai giudici di merito.
La Decisione della Corte di Cassazione e il concetto di ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione, con una decisione netta, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questo significa che i giudici non sono nemmeno entrati nel merito delle questioni sollevate, fermandosi a una valutazione preliminare sulla correttezza formale e sostanziale dell’impugnazione. La Corte ha analizzato separatamente i due motivi, giungendo alla medesima conclusione per entrambi.
Il Primo Motivo: La Reiterazione sul Legittimo Impedimento
Per quanto riguarda la questione del legittimo impedimento, la Cassazione ha osservato che il motivo del ricorso era una “pedissequa reiterazione” di quanto già sostenuto in appello. La Corte d’appello aveva già risposto in modo puntuale e con “corrette argomentazioni giuridiche” a tali lamentele. I ricorrenti, invece di contestare specificamente le ragioni della sentenza d’appello, si sono limitati a ripresentare gli stessi argomenti, senza un “effettivo confronto con le ragioni poste a base del decisum”. Questo vizio procedurale rende il motivo non accoglibile in sede di legittimità.
Il Secondo Motivo: La Mancata Concessione dell’Attenuante
Anche il secondo motivo ha subito la stessa sorte. La richiesta di applicazione dell’attenuante era stata respinta dalla Corte di merito sulla base di due considerazioni precise: il valore dei beni non era così esiguo e, soprattutto, i numerosi precedenti penali a carico degli imputati. La Cassazione ha rilevato che anche in questo caso il ricorso era “meramente riproduttivo” di censure già vagliate e disattese, senza aggiungere nuovi profili di critica alla sentenza impugnata.
Le Motivazioni
La motivazione centrale dell’ordinanza si fonda su un principio cardine del giudizio di Cassazione: non si tratta di un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti o riproporre le stesse identiche argomentazioni. Il ricorso per cassazione deve evidenziare vizi specifici della sentenza impugnata (come violazioni di legge o difetti di motivazione), confrontandosi criticamente con le ragioni esposte dal giudice precedente. Un ricorso che ignora la motivazione della sentenza d’appello e si limita a ripetere le argomentazioni precedenti è, per sua natura, inammissibile. La Corte ha quindi agito in conformità con la sua funzione di giudice della legittimità, sanzionando un uso non corretto dello strumento processuale.
Le Conclusioni
La dichiarazione di inammissibilità ha comportato conseguenze economiche significative per i ricorrenti. Oltre alla condanna al pagamento delle spese processuali, sono stati obbligati a versare una somma di tremila euro ciascuno alla Cassa delle ammende. Questa ordinanza ribadisce un’importante lezione pratica: un ricorso in Cassazione deve essere mirato, specifico e deve dialogare criticamente con la sentenza che intende impugnare. La semplice riproposizione di vecchi argomenti non solo è inefficace, ma espone anche a sanzioni pecuniarie, confermando la serietà e il rigore del giudizio di legittimità.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
Perché i motivi presentati erano una “pedissequa reiterazione” di quelli già discussi e respinti dalla Corte d’Appello, senza un effettivo confronto critico con le argomentazioni della sentenza impugnata.
Quali erano i due motivi principali del ricorso?
Il primo motivo riguardava la presunta nullità del rigetto delle istanze di legittimo impedimento a presenziare in udienza. Il secondo lamentava la mancata concessione dell’attenuante speciale prevista dall’art. 648, quarto comma, del codice penale.
Quali sono state le conseguenze economiche per i ricorrenti?
Sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e, in aggiunta, al versamento di una somma di tremila euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31218 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31218 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 15/07/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME COGNOMENOME nato in Croazia il 28/01/1976 NOME nata a Palestrina il 13/08/1999
avverso la sentenza del 27/03/2025 della Corte d’appello di Firenze dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi proposti nell’interesse di NOME COGNOME e NOME COGNOME unico atto;
considerato che il primo motivo, con il quale si lamenta la nullità dei decr di rigetto delle istanze di legittimo impedimento avanzate nel corso del giudi primo e secondo grado, non è formulato in termini consentiti dalla legge in di legittimità, poiché fondato su motivi che si risolvono nella pedi reiterazione di quelli già dedotti in appello, puntualmente disattesi dalla merito con corrette argomentazioni giuridiche (si vedano le pagg. 5-7 d impugnata sentenza) e non caratterizzati da un effettivo confronto con le ra poste a base del decisum;
reputato che anche il secondo motivo di doglianza, con il quale si lamenta l mancata concessione dell’attenuante di cui all’art. 648, quarto comma, cod. appare meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vaglia disattesi con corrette argomentazioni giuridiche dal giudice di merito (si ved
pagg. 8-9 della sentenza di appello, ove i giudici hanno spiegato che l’attenua è stata esclusa in virtù del valore non esiguo dei beni ed in ragione dei numer precedenti penali a carico degli imputati);
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con l condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso in Roma, il 15 luglio 2025.