Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Conferma la Sentenza d’Appello
Il ricorso per Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma non costituisce un terzo processo sul fatto. La Suprema Corte è giudice di legittimità, chiamata a verificare la corretta applicazione della legge da parte dei giudici di merito. Quando un ricorso non presenta vizi di legittimità validi o si limita a riproporre questioni già decise, il suo esito è segnato: si tratta di un ricorso inammissibile. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di questa dinamica, sottolineando l’importanza di formulare motivi di ricorso specifici e non meramente ripetitivi.
I Fatti del Caso: La Difesa tra Uso Personale e Altre Finalità
Il caso trae origine da una sentenza della Corte d’Appello di Napoli, impugnata da un’imputata condannata per reati legati agli stupefacenti. La linea difensiva, sia in appello che in Cassazione, si basava principalmente su due punti. In primo luogo, si sosteneva che la sostanza stupefacente fosse destinata a un uso esclusivamente personale, una circostanza che, se provata, avrebbe potuto modificare l’inquadramento giuridico del fatto. In secondo luogo, venivano contestati aspetti relativi al trattamento sanzionatorio, inclusa la mancata concessione di un’attenuante specifica.
La Decisione della Corte: Il Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, esaminati gli atti, ha emesso un’ordinanza che taglia corto con le doglianze della ricorrente. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o dell’innocenza, ma si ferma a un livello procedurale precedente. La conseguenza diretta per la ricorrente non è solo la conferma definitiva della condanna, ma anche l’obbligo di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Suprema Corte
L’ordinanza della Corte di Cassazione articola le ragioni dell’inammissibilità in modo chiaro e distinto per i vari motivi di ricorso presentati.
Il Motivo Manifestamente Infondato sull’Uso Personale
La Corte ha ritenuto il primo motivo, relativo alla destinazione della droga per uso esclusivamente personale, come ‘manifestamente infondato’. Questo giudizio non significa che la tesi fosse impossibile, ma che la Corte d’Appello aveva già fornito una motivazione logica e coerente, immune da censure di legittimità, per escluderla. La Cassazione non può sostituire la propria valutazione dei fatti a quella del giudice di merito, ma solo verificare che il ragionamento di quest’ultimo sia stato corretto dal punto di vista legale. In questo caso, lo era.
I Motivi Reiterativi: Un Errore Strategico da Evitare
Per quanto riguarda gli altri motivi, concernenti le attenuanti e l’entità della pena, la Corte li ha liquidati come ‘reiterativi’. In pratica, la ricorrente si è limitata a ripresentare alla Cassazione le stesse identiche questioni già sollevate e compiutamente risolte dalla Corte d’Appello. Questo è un errore strategico comune. Il ricorso per Cassazione deve evidenziare vizi di legge (error in iudicando) o di motivazione (error in procedendo) della sentenza impugnata, non riproporre le medesime argomentazioni sperando in un esito diverso. La Suprema Corte non è un terzo grado di merito e non riesamina le prove.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa pronuncia ribadisce un principio fondamentale del processo penale: il ricorso per Cassazione deve essere uno strumento tecnico, finalizzato a denunciare specifici errori di diritto e non un tentativo di ottenere un nuovo giudizio sui fatti. La dichiarazione di inammissibilità comporta conseguenze economiche significative, che si aggiungono alla condanna penale. Per gli operatori del diritto, questo caso serve come monito sull’importanza di redigere ricorsi che affrontino le reali criticità giuridiche della sentenza di secondo grado, evitando di riproporre argomenti già vagliati e respinti.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Risposta: Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il primo motivo è stato giudicato ‘manifestamente infondato’, mentre i restanti motivi erano ‘reiterativi’, ovvero semplici ripetizioni di questioni già esaminate e risolte dalla Corte d’Appello.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘reiterativo’?
Risposta: Secondo l’ordinanza, un motivo è reiterativo quando ripropone questioni già poste in appello e compiutamente risolte dalla sentenza impugnata, senza introdurre nuovi e validi profili di illegittimità.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
Risposta: La persona che ha proposto il ricorso inammissibile viene condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro, che in questo caso specifico ammonta a tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46492 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46492 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 15/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
LICENZIATO NOME nato a PORTICI il 26/07/1958
avverso la sentenza del 19/04/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
letto il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME avverso la sentenza in epigrafe indicata;
ritenuto che il primo motivo è manifestamente infondato, posto che la Corte di appello ha, con motivazione immune da censure, indicato le ragioni sulla cui base escludere la destinazione dello stupefacente ad uso esclusivamente personale;
rilevato che i restanti motivi, concernenti l’esclusione dell’attenuante di cui cui all’art. 62, n. 4, nonché al complessivo trattamento sanzionatorio, sono reiterativi di questioni già poste in appello e compiutamente risolte dalla sentenza impugnata;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 15 novembre 2024
Il Consigliere es COGNOME sore
La Presidente