Ricorso Inammissibile: Quando l’Appello in Cassazione è Generico
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione richiede rigore e specificità. Un recente provvedimento della Suprema Corte (Ordinanza n. 46643/2024) chiarisce le conseguenze di un’impugnazione fondata su motivi vaghi, dichiarando il ricorso inammissibile. Questo caso offre uno spunto fondamentale per comprendere perché non basta ripetere le stesse argomentazioni già respinte nei gradi di giudizio precedenti.
Il Caso: Dalla Condanna in Appello al Ricorso in Cassazione
La vicenda giudiziaria ha origine da una condanna per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, previsto dall’art. 337 del codice penale. L’imputato, dopo la conferma della sua colpevolezza da parte della Corte d’Appello di Milano, ha deciso di presentare ricorso per Cassazione. Le sue doglianze si concentravano su due punti principali: una presunta violazione di legge e un vizio di motivazione riguardo all’affermazione della sua responsabilità e la mancata concessione delle attenuanti generiche, ritenendo eccessiva la pena inflitta.
La Valutazione della Corte sul Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato i motivi del ricorso, giungendo a una conclusione netta: l’impugnazione era inammissibile. La decisione si fonda sulla constatazione che i motivi presentati erano privi della specificità richiesta dalla legge, limitandosi a riproporre questioni già ampiamente e logicamente trattate dalla Corte d’Appello.
Motivi Generici sulla Responsabilità Penale
Il primo punto contestato dal ricorrente riguardava la sua colpevolezza. La Cassazione ha osservato che le argomentazioni erano mere ‘enunciazioni riproduttive’ di censure già esaminate e respinte dalla Corte territoriale. In pratica, il ricorrente non si è confrontato con le specifiche ragioni esposte nella sentenza d’appello, che aveva chiarito la sussistenza di tutti gli elementi del reato contestato. Un ricorso in Cassazione non può essere una semplice ripetizione, ma deve individuare e contestare specifici errori di diritto o vizi logici nella motivazione del giudice precedente.
Censure sulla Pena e sulle Attenuanti
Anche i motivi relativi alla sanzione sono stati giudicati privi di specificità. Il ricorrente lamentava la mancata concessione delle attenuanti generiche e l’eccessività della pena. Tuttavia, la Corte d’Appello aveva già fornito una motivazione adeguata, evidenziando l’assenza di elementi positivi di valutazione e, al contrario, la presenza di una ‘personalità negativa’ e di un’elevata ‘intensità del dolo’. Non avendo il ricorrente mosso critiche specifiche a questa argomentazione, la sua censura è risultata generica e, quindi, inammissibile.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte Suprema ha ribadito un principio cardine del giudizio di legittimità: il ricorso deve essere specifico e non può limitarsi a riproporre le stesse questioni già vagliate nei precedenti gradi di giudizio senza un confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata. La Corte ha ritenuto che la decisione della Corte d’Appello fosse basata su un ‘puntuale e logico apparato argomentativo’. Di fronte a una motivazione completa e coerente, il ricorrente ha l’onere di dimostrare un vizio specifico, non di esprimere un generico dissenso. La mancanza di elementi di valutazione positiva, a fronte della personalità negativa dell’imputato e dell’intensità dell’intento criminale, giustificava pienamente sia il diniego delle attenuanti sia la misura della pena. Pertanto, essendo i motivi privi di specificità, il ricorso non poteva che essere dichiarato inammissibile.
Conclusioni: L’Importanza della Specificità nei Ricorsi
Questa ordinanza sottolinea un aspetto cruciale del processo penale: l’importanza della specificità dei motivi di ricorso per Cassazione. La decisione non entra nel merito della colpevolezza, ma si ferma a un livello procedurale, sanzionando la genericità dell’impugnazione. Per gli operatori del diritto, questo rappresenta un monito a costruire ricorsi che dialoghino criticamente con la sentenza impugnata, evidenziandone le specifiche falle logiche o giuridiche. Per il cittadino, è la conferma che il sistema giudiziario richiede argomentazioni precise e fondate per accedere al suo più alto grado di giudizio. La declaratoria di inammissibilità comporta, inoltre, conseguenze economiche significative, come la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi presentati erano generici, si limitavano a riprodurre censure già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello e non si confrontavano specificamente con le argomentazioni logiche della sentenza impugnata.
Cosa significa che i motivi del ricorso sono ‘generici’?
Significa che le critiche mosse alla sentenza di secondo grado non erano specifiche e dettagliate. Invece di individuare precisi errori di diritto o vizi logici nella motivazione della Corte d’Appello, il ricorrente si è limitato a ripetere le stesse lamentele già sollevate in precedenza, senza contestare le ragioni per cui erano state respinte.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente dopo la dichiarazione di inammissibilità?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46643 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46643 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 18/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il 21/01/1995
avverso la sentenza del 13/05/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
n. 23410/24 Daoudi
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’ art. 337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che le doglianze con cui si sostengono la violazione di legge e il vizio di motivazione circa l’affermazione di responsabilità per il reato contestato sono generiche, limitandosi a mere enunciazioni riproduttive di censure già vagliate dalla Corte territoriale non misurandosi affatto con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte d’appello con puntuale e logico apparato argonnentativo, dal momento che la sentenza sottolinea la presenza di tutti presupposti richiesti dalla norma incriminatrice;
Ritenuto che i motivi di ricorso relativi alla mancata concessione delle attenuanti generiche e all’eccessività del trattamento sanzionatorio sono privi di specificità, avendo la Cort argomentato circa la mancanza di elementi di valutazione positiva a fronte di una personalità negativa e dell’intensità del dolo sotteso al commesso reato;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 18/11/2024