Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Chiude la Porta
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di ricorso inammissibile, un esito processuale che si verifica quando l’atto di impugnazione non possiede i requisiti minimi per essere esaminato nel merito. In questo caso, la Suprema Corte di Cassazione ha rigettato l’appello di un individuo condannato per il reato di evasione, sottolineando un principio fondamentale della procedura penale: non è possibile riproporre in sede di legittimità le stesse identiche argomentazioni già bocciate nei precedenti gradi di giudizio. Questo provvedimento ci permette di approfondire i criteri di ammissibilità del ricorso per Cassazione e le conseguenze del suo mancato rispetto.
I Fatti di Causa
La vicenda processuale ha origine da una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello di Napoli nei confronti di un soggetto per il reato di evasione. L’imputato, ritenendo ingiusta la decisione, ha proposto ricorso per Cassazione attraverso il suo legale. L’obiettivo era ottenere l’annullamento della sentenza di secondo grado. Tuttavia, l’iter del ricorso si è interrotto bruscamente davanti alla Suprema Corte, che ne ha dichiarato l’inammissibilità.
Analisi della Corte sul Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, dopo aver esaminato gli atti, ha concluso che il ricorso era inammissibile. Il motivo centrale di questa decisione risiede nella natura dei motivi addotti dalla difesa. I giudici hanno rilevato che le censure sollevate non erano nuove né specifiche per il giudizio di legittimità, ma si limitavano a riproporre le stesse “doglianze” già ampiamente esaminate e respinte dai giudici di merito.
La Corte ha specificato che i motivi di un ricorso per Cassazione non possono consistere in una semplice riproduzione di argomenti già vagliati, specialmente quando la Corte d’Appello ha fornito risposte giuridicamente corrette, puntuali e logicamente coerenti. In sostanza, non è compito della Cassazione riesaminare i fatti o le valutazioni di merito, ma solo verificare la corretta applicazione della legge.
Le Motivazioni della Decisione
Nelle motivazioni, la Suprema Corte ha evidenziato come la decisione della Corte d’Appello fosse ben argomentata e immune da vizi logici o giuridici. I giudici di merito avevano già considerato tutti gli aspetti sollevati dalla difesa, sia riguardo alla ricostruzione dei fatti (l’elemento oggettivo del reato di evasione) sia riguardo all’intenzionalità della condotta (l’elemento soggettivo). Anche il diniego delle circostanze attenuanti generiche era stato motivato in modo adeguato.
Poiché il ricorso non presentava critiche che potessero rientrare nei ristretti limiti del giudizio di legittimità, ma si traduceva in una richiesta di rivalutazione del merito, la Corte lo ha ritenuto non consentito dalla legge. L’inammissibilità del ricorso ha quindi comportato, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Le Conclusioni
In conclusione, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa decisione ribadisce un importante principio: il ricorso per Cassazione è uno strumento per contestare errori di diritto, non per tentare una terza valutazione dei fatti. Per evitare una declaratoria di ricorso inammissibile, è essenziale che i motivi di impugnazione siano specifici, pertinenti al giudizio di legittimità e non meramente riproduttivi di questioni già decise.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati non erano consentiti in sede di legittimità, in quanto si limitavano a riproporre censure già adeguatamente esaminate e respinte dai giudici di merito con argomentazioni giuridicamente corrette e prive di vizi logici.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente dopo la dichiarazione di inammissibilità?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Cosa significa che i motivi del ricorso erano ‘meramente riproduttivi’?
Significa che le argomentazioni presentate nel ricorso per Cassazione erano una semplice ripetizione delle stesse questioni e critiche già sollevate e discusse nei precedenti gradi di giudizio, senza introdurre nuovi e validi profili di violazione di legge che potessero essere esaminati dalla Suprema Corte.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11289 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11289 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 02/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il 17/07/1970
avverso la sentenza del 20/05/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti d legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censur adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corrett puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emerge acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche in reazione ai costitut dell’evasione ascritta al ricorrente, avuto riguardo anche al relativo elemento soggettivo, diniego delle generiche, il tutto con argomentare che rende le relative valutazioni di merito censurabili in questa sede;
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 2 dicembre 2024.