Ricorso Inammissibile: Quando i Motivi d’Appello non Bastano
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di come un’impugnazione possa essere bloccata sul nascere, dichiarando il ricorso inammissibile. Questo accade quando i motivi presentati non rispettano i requisiti di specificità e novità richiesti dalla legge. Il caso riguarda una condanna per il possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso, un reato previsto dall’art. 707 del codice penale, e dimostra l’importanza di formulare censure precise e pertinenti in ogni grado di giudizio.
Il Contesto del Caso: Dal Tribunale alla Cassazione
Un individuo, condannato in primo grado dal Tribunale di Pescara e la cui sentenza era stata confermata dalla Corte di Appello di L’Aquila, ha proposto ricorso per Cassazione. La contestazione riguardava il reato di possesso ingiustificato di arnesi da scasso.
L’imputato ha basato il suo ricorso su tre motivi principali:
1. La presunta violazione dell’art. 707 c.p., sostenendo che la polizia giudiziaria non avesse chiesto giustificazioni sul possesso degli strumenti.
2. Un vizio di motivazione per non aver considerato la giustificazione fornita dall’imputato.
3. Un’omessa motivazione sulla richiesta di riduzione della pena attraverso la concessione delle circostanze attenuanti generiche.
Le Motivazioni della Cassazione e il Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha rigettato integralmente il ricorso, dichiarandolo inammissibile. L’analisi dei giudici di legittimità si è concentrata sulla natura dei motivi proposti, ritenendoli non idonei a superare il cosiddetto vaglio di ammissibilità.
Ripetitività e Natura Valutativa dei Primi Due Motivi
La Corte ha osservato che i primi due motivi di ricorso erano essenzialmente una riproposizione delle stesse questioni già sollevate e respinte dalla Corte di Appello. I giudici di secondo grado avevano già ritenuto ‘inverosimile’ la giustificazione addotta dall’imputato, con una motivazione considerata logica e priva di vizi.
La Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: il suo compito non è rivalutare i fatti del processo, ma solo verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza della motivazione. I motivi del ricorrente, invece, si risolvevano in una richiesta di nuova valutazione delle prove, attività preclusa in sede di legittimità. Inoltre, la Corte ha specificato che è irrilevante se la giustificazione sia stata data spontaneamente o su richiesta, ciò che conta è la sua plausibilità, già giudicata negativamente nei gradi di merito.
L’Aspecificità del Motivo sulle Attenuanti
Anche il terzo motivo è stato giudicato inammissibile, ma per una ragione diversa: la sua ‘aspecificità’ già nell’atto di appello. La richiesta di concessione delle attenuanti generiche era stata formulata come una ‘mera sollecitazione’ alla Corte territoriale, senza argomentazioni specifiche a supporto.
Su questo punto, la Cassazione cita un proprio precedente (Sentenza n. 20356/2021), ricordando che l’inammissibilità di un’impugnazione, anche se non rilevata dal giudice precedente, deve essere dichiarata in ogni stato e grado del procedimento. Le cause di inammissibilità, infatti, non sono sanabili.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza sottolinea l’importanza di una strategia difensiva attenta e precisa in ogni fase del processo penale. Per evitare una declaratoria di ricorso inammissibile, i motivi di impugnazione devono essere:
* Specifici: Devono indicare con precisione le parti del provvedimento impugnato e le ragioni di diritto e di fatto a sostegno della critica.
* Nuovi: Non possono limitarsi a riproporre le stesse argomentazioni già esaminate e respinte dal giudice precedente, a meno che non si contesti specificamente la logicità della motivazione con cui sono state respinte.
* Pertinenti: Devono riguardare questioni di legittimità (violazione di legge o vizi di motivazione) e non richieste di riesame del merito dei fatti.
La decisione si conclude con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende, una conseguenza diretta della presentazione di un ricorso giudicato privo dei requisiti minimi per essere esaminato.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i primi due motivi erano una pedissequa reiterazione di questioni già respinte dalla Corte di Appello, con argomentazioni di natura puramente valutativa e non consentite in sede di legittimità. Il terzo motivo era inammissibile per aspecificità, essendo stato formulato in appello come una mera sollecitazione.
È rilevante se la giustificazione per il possesso di arnesi è fornita spontaneamente o su richiesta della polizia?
No, secondo la Corte è irrilevante. Ciò che conta ai fini del giudizio è la valutazione della plausibilità e verosimiglianza della giustificazione stessa, indipendentemente da come sia stata resa.
Cosa succede se il giudice d’appello non rileva l’inammissibilità di un motivo?
L’inammissibilità deve essere comunque dichiarata dalla Corte di Cassazione. Le cause di inammissibilità non sono soggette a sanatoria e devono essere rilevate, anche d’ufficio, in ogni stato e grado del procedimento.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45943 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45943 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/07/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PESCARA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/01/2023 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
COGNOME NOME impugna la sentenza in data 27/01/2023 della Corte di appello di L’Aquila, che ha confermato la sentenza in data 23/04/2019 del Tribunale di Pescara, che lo aveva condanNOME per il reato di cui all’art. 707 cod. pen..
Deduce:
Inosservanza di norma processuale e violazione dell’art. 707 cod. pen. in quanto la polizia giudiziaria non chiedeva giustificazioni circa il possesso degli arnesi.
Vizio di motivazione per l’omessa valutazione della giustificazione fornita dall’imputato circa il possesso degli arnesi;
Vizio di omessa motivazione circa la richiesta di riduzione della pena previa concessione delle circostanze attenuanti generiche.
Ciò premesso il ricorso è inammissibile perché:
4.1. I primi due motivi di ricorso attengono entrambi alla giustificazione del possesso degli arnesi, al cui riguardo risulta irrilevante se essa sia stata resa spontaneamente o su sollecitazione degli operanti della polizia giudiziaria. Il tema diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente- sono pedissequamente reiterativi delle medesime questioni proposte con l’appello, affrontate e risolte dalla Corte di appello (cfr. pag. 2) che ha ritenuto l’inverosimiglianza delle giustificazioni addotte, con motivazione scevra da vizi scrutinabili in sede di legittimità.
A parte la manifesta infondatezza della censura di omessa motivazione, le argomentazioni sviluppate dal ricorrente lungo i due motivi hanno natura squisitamente valutativa delle emergenze processuali e, in quanto tali, non possono essere scrutinati in sede di legittimità.
4.2. Quanto al motivo di omessa motivazione sul trattamento e sulla negazione delle circostanze attenuanti generiche, va rilevata la sua inammissibilità per aspecificità già nell’atto di appello, dove si risolveva in una mera sollecitazione alla Corte di appello. Da qui discende l’inammissibilità del motivo oggi esposto con il ricorso, dovendosi ribadire che «la inammissibilità dell’impugnazione non rilevata dal giudice di secondo grado deve essere dichiarata dalla Cassazione, quali che siano state le determinazioni cui detto giudice sia pervenuto nella precedente fase processuale, atteso che, non essendo le cause di inammissibilità soggette a saNOMEria, esse devono essere rilevate, anche d’ufficio, in ogni stato e grado del procedimento. (Fattispecie di inammissibilità dell’appello c avuta a tardiva presentazione dei motivi)», (Sez. 3 – , Sentenza n. 20356 del 02/12/2020 Ud., dep. il 2021, Mirabella, Rv. 281630 – 01).
5.Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 11 luglio 2023.