Ricorso inammissibile in Cassazione: quando i motivi sono troppo generici
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito un principio fondamentale del processo penale: per contestare una sentenza, non basta un’opposizione generica. L’analisi di questo caso ci offre uno spunto prezioso per comprendere perché un ricorso inammissibile viene rigettato, senza neanche entrare nel merito delle questioni. La decisione riguarda un imputato condannato per evasione dagli arresti domiciliari, la cui impugnazione non ha superato il vaglio di legittimità.
I Fatti del Caso
Un soggetto, già agli arresti domiciliari, veniva condannato in primo grado per il reato di evasione. La sentenza veniva confermata dalla Corte d’Appello. Avverso questa seconda decisione, l’imputato proponeva ricorso per cassazione, lamentando una presunta violazione di legge e un vizio di motivazione da parte dei giudici di merito.
Il ricorrente, in sostanza, criticava la sentenza d’appello che aveva confermato la sua colpevolezza e la pena inflitta. Tuttavia, la sua contestazione non si focalizzava su punti specifici della decisione impugnata, ma si limitava a una critica generale.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non significa che la Corte abbia ritenuto l’imputato colpevole o innocente nel merito della questione; significa piuttosto che l’atto di ricorso non possedeva i requisiti minimi per essere esaminato.
I giudici hanno condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione prevista proprio per i casi di inammissibilità del ricorso, volta a scoraggiare impugnazioni pretestuose.
Le Motivazioni alla base del ricorso inammissibile
La Corte ha fondato la sua decisione su due pilastri argomentativi principali. In primo luogo, ha sottolineato la genericità dei motivi di ricorso. Un ricorso in Cassazione deve contenere una critica specifica e ragionata alla sentenza impugnata, confrontandosi punto per punto con le argomentazioni dei giudici di merito. Non è sufficiente esprimere un generico dissenso. Nel caso di specie, i motivi erano stati formulati in modo tale da non permettere alla Corte di comprendere esattamente quali fossero le censure mosse alla decisione della Corte d’Appello. Un ricorso così formulato non è idoneo a introdurre un valido giudizio di legittimità.
In secondo luogo, la Corte ha esaminato e ritenuto corretta la determinazione della pena. La Corte territoriale aveva inflitto una pena di otto mesi di reclusione. Questo risultato era stato ottenuto partendo dalla pena minima di un anno, operando un giudizio di equivalenza tra le attenuanti generiche e la recidiva (giustificata dai numerosi e gravi precedenti penali dell’imputato), e infine riducendo la pena di un terzo per la scelta del rito abbreviato. Secondo la Cassazione, questo processo logico-giuridico non presenta alcuna violazione del potere discrezionale del giudice, come disciplinato dagli articoli 132 e 133 del codice penale.
Conclusioni
Questa ordinanza è un chiaro monito sull’importanza della tecnica redazionale degli atti processuali. Un ricorso inammissibile non è solo una sconfitta processuale, ma anche un aggravio di costi per chi lo propone. Per avere una possibilità di successo in Cassazione, è indispensabile che l’impugnazione sia specifica, dettagliata e che si confronti criticamente con la motivazione della sentenza che si intende contestare. La decisione sottolinea inoltre come il calcolo della pena, se logicamente argomentato e rispettoso dei paletti normativi, sia difficilmente sindacabile in sede di legittimità.
Per quale motivo principale il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi addotti erano espressi in modo generico e non si confrontavano in modo critico e ragionato con le argomentazioni della sentenza della Corte d’Appello, non permettendo così alla Corte di Cassazione di percepire con esattezza l’oggetto delle censure.
Come è stata calcolata la pena di otto mesi di reclusione?
La pena è stata calcolata partendo dal minimo edittale di un anno, considerando equivalenti le attenuanti generiche e la recidiva (basata su numerosi precedenti penali), e applicando infine la riduzione di un terzo prevista per il rito abbreviato.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7565 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7565 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME ( CODICE_FISCALE nato a GENOVA il 18/02/1986
avverso la sentenza del 02/07/2024 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di Sanna Illias; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che il ricorso – con il quale si eccepisce violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla sentenza di appello che ha confermata la condanna di primo grado per il delitto di evasione dagli arresti domiciliari – deve essere dichiarato inammissibile in quanto i motivi dedotti sono espressi in modo generico e senza confrontarsi con le argomentazioni dei Giudici di merito, non risultando dunque idonei a introdurre nel giudizio di legittimità una critica ragionata alla motivazione della Corte di appello e non permettendo al Giudice di legittimità di percepire con esattezza l’oggetto delle censure;
Rilevato che la Corte territoriale ha irrogato all’imputato la pena di otto mesi di reclusione, alla quale si è pervenuti partendo dal minimo edittale (un anno), in ragione del giudizio di equivalenza tra le attenuanti generiche e la recidiva (ritenuta sussistente in ragione dei numerosi, e gravi, precedenti penali a carico, dimostrativi di particolare proclività a delinquere e di maggiore pericolosità sociale) ridotta di un terzo per il rito abbreviato, non risultando dunque ipotizzabile alcuna violazione dell’esercizio del potere discrezionale del Giudice ai sensi degli artt. 132 e 133 cod. pen.;
Ritenuto dunque che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma giudicata congrua – di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 20/01/2025