Ricorso Inammissibile: La Cassazione Conferma la Condanna per Associazione a Delinquere
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un importante chiarimento sui requisiti di ammissibilità dei ricorsi, stabilendo che la mera riproposizione di censure già esaminate nei gradi di merito rende il ricorso inammissibile. Questa decisione sottolinea un principio fondamentale della procedura penale: l’impugnazione deve introdurre elementi di critica specifici e pertinenti rispetto alla decisione contestata, non limitarsi a ripetere argomentazioni già disattese.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una condanna emessa in primo grado e parzialmente riformata dalla Corte d’Appello di una grande città del Sud Italia. Due imputati erano stati riconosciuti colpevoli del reato di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di furti, oltre che di alcuni specifici episodi di furto. La Corte d’Appello aveva confermato l’impianto accusatorio principale, pur dichiarando l’improcedibilità per alcuni capi d’accusa e rideterminando la pena per uno degli imputati, escludendo un’aggravante.
Contro questa sentenza, entrambi gli imputati hanno proposto ricorso per Cassazione, cercando di ottenere l’annullamento della condanna.
L’Analisi della Corte di Cassazione e il ricorso inammissibile
La Suprema Corte ha esaminato i motivi presentati dai due ricorrenti, giungendo a una conclusione netta: entrambi i ricorsi dovevano essere dichiarati inammissibili. La Corte ha osservato che i motivi proposti erano “meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito”.
In particolare:
* Per il primo ricorrente, le doglianze riguardavano la sussistenza stessa dell’associazione per delinquere, la sua qualifica di promotore e organizzatore e il bilanciamento tra le circostanze attenuanti e la recidiva. La Corte ha ritenuto che la sentenza d’appello avesse già fornito risposte logiche e giuridicamente corrette a tutte queste obiezioni.
* Per il secondo ricorrente, il ricorso è stato giudicato ancora più debole, in quanto privo di una specifica indicazione dei punti della sentenza che si intendevano contestare, un requisito fondamentale previsto dall’art. 591 del codice di procedura penale. Anche in questo caso, la Corte ha specificato che le risposte alle questioni sollevate si trovavano già, in modo esauriente, nella sentenza impugnata.
Le Motivazioni della Decisione
Il cuore della decisione risiede nel principio consolidato secondo cui il ricorso per Cassazione non è una terza istanza di giudizio sul merito dei fatti. Il suo scopo è controllare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza precedente. Un ricorso che si limita a riproporre le stesse questioni di fatto o le stesse interpretazioni già respinte, senza individuare vizi specifici di legittimità (come violazione di legge o vizio di motivazione) nella decisione d’appello, è destinato a essere dichiarato inammissibile.
La Corte ha quindi ribadito che, per superare il vaglio di ammissibilità, l’appellante deve confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata, evidenziando le ragioni per cui la si ritiene errata in diritto o manifestamente illogica. La semplice ripetizione di argomenti difensivi non è sufficiente.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza conferma che la strada per la Cassazione è stretta e richiede un approccio tecnico e specifico. La presentazione di un ricorso inammissibile non solo non porta ad alcun risultato utile per la difesa, ma comporta anche conseguenze economiche negative. La Corte, infatti, ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro ciascuno alla Cassa delle ammende. Per gli avvocati e i loro assistiti, la lezione è chiara: un ricorso efficace è un ricorso mirato, che attacca i vizi specifici della sentenza precedente, non un semplice tentativo di rimettere in discussione l’intera vicenda processuale.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili?
La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili perché i motivi presentati erano una mera riproduzione di censure già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello. I ricorsi non presentavano critiche specifiche e nuove contro la sentenza impugnata, mancando dei requisiti di specificità richiesti dalla legge.
Quali erano i reati per cui gli imputati sono stati condannati in via definitiva?
Gli imputati sono stati condannati per il reato di associazione per delinquere e per alcuni episodi di furto, come confermato dalla sentenza della Corte d’Appello, divenuta definitiva a seguito della dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi.
Quali sono le conseguenze economiche di una dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
Oltre alla conferma della condanna, la dichiarazione di inammissibilità comporta per i ricorrenti la condanna al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15333 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15333 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/03/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/07/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME e COGNOME NOME ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha confermato la condanna dei predetti imputati in ordine al reato di associazione per delinquere e ad alcuni episodi di furto; mentre ha rilevato l’assenza della condizione di procedibilità per i fatti contestati ai capi 2, 4, 5, 6 e 7 procedendo alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio, previa esclusione nei confronti di COGNOME NOME della aggravante di cui all’art. 61 n. 5 cod. pen.;
Ritenuto che i motivi proposti nei ricorsi di entrambi gli imputati (due motivi per NOME e uno per NOME) sono meramente rip-oduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito:
per NOME: cfr. paragrafo 1 pagine dalla ottava alla dodicesima sulla sussistenza dell’associazione per delinquere e non del concorso nel reato continuato; paragrafo 2 pagina tredicesima sulla qualificazione dell’imputato come promotore ed organizzatore; cfr. paragrafo 7 alle pagine sedicesima e seguente sulla mancata prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla contestata recidiva;
per COGNOME NOME, va preliminarmente osservato che difetta l’indicazione dei punti specifici oggetto di impugnazione (circostanza che, anc:he da sola, relega l’impugnazione al di fuori del confine di ammissibilità ex art. 591 cod. proc. pen.), in ogni caso le risposte si trovano; alle pagine sopra indicate per COGNOME sulla configurabillità del delitto associativo; al paragrafo 5 alla pagina quindicesima sulla sussistenza della aggravante di cui all’art. 625 n. 2 cod. pen. in relazione al capo 3) della rubrica;
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 27/03/2024