Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Importanza dei Motivi Specifici
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un chiaro monito sull’importanza di formulare motivi di ricorso specifici e pertinenti. Un ricorso inammissibile non solo preclude un esame nel merito della questione, ma comporta anche conseguenze economiche per il ricorrente. Il caso analizza un appello contro una condanna per evasione, dove la Suprema Corte ha rigettato le doglianze dell’imputato perché generiche e manifestamente infondate.
I Fatti del Processo
La vicenda processuale ha origine da una condanna per il reato di evasione, previsto dall’art. 385 del codice penale. L’imputato, dopo la sentenza di secondo grado emessa dalla Corte d’Appello di Venezia, ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando tre specifici aspetti della decisione impugnata:
1. Il rigetto della sua istanza di ‘concordato in appello’, ovvero la richiesta di accordo sulla pena.
2. La mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.).
3. L’eccessività del trattamento sanzionatorio inflitto.
L’Analisi della Corte: Perché il Ricorso è Inammissibile?
La Corte di Cassazione ha esaminato i motivi presentati, concludendo per la loro totale inammissibilità. Secondo i giudici di legittimità, le censure mosse dal ricorrente erano generiche e non idonee a scalfire la logicità e coerenza della sentenza della Corte territoriale.
In primo luogo, riguardo al rigetto del concordato, la Corte ha ritenuto che la motivazione fornita dai giudici d’appello fosse adeguata, anche in considerazione della pena poi effettivamente irrogata.
Per quanto riguarda il secondo e terzo motivo, legati alla non punibilità e alla misura della pena, la Suprema Corte ha evidenziato come la Corte d’Appello avesse fornito una motivazione logica, coerente e puntuale. La decisione si basava su elementi concreti, quali:
– Le modalità della condotta: il modo in cui il reato è stato commesso.
– L’intensità del dolo: il grado di volontà criminale dell’imputato.
– La personalità dell’imputato: desunta anche dai suoi precedenti penali.
Questi fattori sono stati considerati ostativi al riconoscimento della particolare tenuità del fatto e, allo stesso tempo, hanno giustificato la misura della pena applicata. La Cassazione ha sottolineato che tali valutazioni di merito, se adeguatamente motivate, non sono sindacabili in sede di legittimità. Pertanto, i motivi del ricorso si traducevano in una richiesta di nuova valutazione dei fatti, inammissibile davanti alla Suprema Corte.
Le motivazioni
La decisione della Corte di Cassazione si fonda su un principio cardine del nostro sistema processuale: il giudizio di legittimità non è un terzo grado di merito. La Suprema Corte non può riesaminare i fatti del processo, ma solo verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva costruito un percorso argomentativo solido, ancorando la sua decisione a elementi fattuali precisi (condotta, dolo, precedenti). I motivi del ricorrente, al contrario, non individuavano vizi di legge o palesi illogicità, ma si limitavano a contestare l’esito di una valutazione di merito, rendendo così il ricorso inammissibile.
Le conclusioni
L’ordinanza conferma che per accedere al giudizio di Cassazione è indispensabile presentare censure specifiche che mettano in luce un errore di diritto o un vizio logico manifesto nella motivazione del giudice di merito. La generica contestazione delle conclusioni a cui è giunta la corte inferiore, senza un’argomentazione giuridica mirata, porta inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità. Questa decisione comporta non solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che nel caso specifico è stata quantificata in tremila euro.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile perché i motivi presentati erano generici e manifestamente infondati. Essi non sollevavano questioni di legittimità (errori di diritto o vizi logici), ma miravano a ottenere una nuova valutazione dei fatti, attività preclusa al giudice di legittimità.
Su quali basi la Corte d’Appello aveva negato la non punibilità per particolare tenuità del fatto?
La Corte d’Appello ha negato l’applicazione dell’art. 131-bis c.p. sulla base di una valutazione complessiva della gravità del fatto e della personalità dell’imputato. Nello specifico, ha considerato decisive le modalità della condotta, l’intensità del dolo e i precedenti penali del soggetto.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Oltre alla definitività della condanna, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della Cassa delle ammende. In questo caso, la somma è stata fissata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36032 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36032 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 12/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/10/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
R.G. 12982-2024
RIC. COGNOME COGNOME
OSSERVA
Ritenuto che i motivi dedotti con il ricorso in relazione alla sentenza di cond per il reato di cui all’art. 385 cod. pen. non sono consentiti dalla legge i legittimità, perché aventi ad oggetto censure generiche oltre che manifestam infondate.
Considerato, in particolare
che il primo motivo di ricorso, relativo al rigetto dell’istanza di concor disparte la stessa ammissibilità in sè della censura (laddove ristretta a reiezione del concordato, come sembra evincersi dal ricorso e non al tema d sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria, sollecitata dall’accor fatta oggetto di apposita richiesta in appello nè di specifica censura in ques risulta in ognio caso adeguatamente motivato dalla Corte territoriale, anche all della misura della pena poi irrogata;
che, in relazione al secondo e al terzo motivo rispettivamente inerenti al din della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen. e all’eccessività del trattamento sanzionatorio, la Corte d’appello di Roma ha motivato in maniera log coerente e puntuale facendo leva sulle modalità della condotta e l’intensità de ritenuti ostativi alla causa di non punibilità ma anche valorizzandone il por piano della commisurazione della pena in uno alla personalità dell’imputato des dai precedenti (si veda pag. 3 della sentenza impugnata), così da portare i r giudizi al riparo da censure prospettabili in questa sede;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di e tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle euro tremila in favore della Cassa delle ammende. processuali e della somma di Così deciso il 12/07/2024.