Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Chiude la Porta
Il giudizio di Cassazione non è un terzo grado di merito, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge. Un principio fondamentale che emerge con chiarezza da una recente ordinanza della Suprema Corte, la quale ha dichiarato un ricorso inammissibile perché i motivi presentati erano una semplice copia di quelli già esaminati e respinti in appello. Questa decisione sottolinea l’importanza di formulare censure specifiche e pertinenti contro la sentenza impugnata, pena il rigetto dell’istanza e la condanna a ulteriori spese.
I Fatti del Caso: Una Condanna per Truffa e il Diniego di Benefici
La vicenda processuale ha origine da una sentenza della Corte d’Appello di Torino, che aveva confermato la responsabilità penale di un imputato per il reato di truffa, previsto dall’art. 640 del codice penale. Oltre alla condanna, i giudici di secondo grado avevano negato all’imputato il beneficio della sospensione condizionale della pena, motivando tale diniego sulla base della sua inclinazione a delinquere.
Contro questa decisione, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, affidandosi a due principali motivi di doglianza.
L’Appello in Cassazione e i Motivi del Ricorso
Il ricorrente ha contestato la sentenza d’appello su due fronti:
1. Errata valutazione della responsabilità: Il primo motivo criticava la correttezza della motivazione con cui i giudici avevano affermato la sua colpevolezza, sostenendo che gli elementi oggettivi e soggettivi del reato di truffa non fossero stati adeguatamente provati.
2. Mancata concessione della sospensione condizionale: Il secondo motivo lamentava la violazione di legge e il vizio di motivazione riguardo al diniego della sospensione condizionale della pena, beneficio previsto dall’art. 163 del codice penale.
Entrambi i motivi, tuttavia, non hanno superato il vaglio di ammissibilità della Suprema Corte.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso è Stato Giudicato Inammissibile
La Corte di Cassazione, con una motivazione sintetica ma incisiva, ha dichiarato il ricorso inammissibile in ogni sua parte. La ragione fondamentale risiede nel fatto che le argomentazioni del ricorrente non costituivano una critica specifica e argomentata alla sentenza d’appello, ma si limitavano a una “pedissequa reiterazione” dei motivi già presentati e puntualmente disattesi nel secondo grado di giudizio.
I giudici di legittimità hanno osservato che la Corte d’Appello aveva ampiamente e chiaramente spiegato, nelle pagine 3 e 4 della sua sentenza, perché la fattispecie di truffa fosse pienamente configurata sulla base delle risultanze probatorie. Allo stesso modo, a pagina 5, aveva fornito una motivazione diffusa e logica per la non concedibilità della sospensione condizionale, legandola alla propensione dell’imputato a commettere reati. Il ricorso, omettendo di confrontarsi con queste specifiche motivazioni, è risultato non specifico e meramente apparente, incapace di assolvere alla sua funzione di critica vincolata.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Decisione
Questa ordinanza ribadisce un principio cruciale del processo penale: il ricorso per Cassazione non è una terza occasione per ridiscutere i fatti del processo. Il suo scopo è controllare che i giudici di merito abbiano applicato correttamente le norme di legge e abbiano motivato le loro decisioni in modo logico e non contraddittorio. Un ricorso che si limita a riproporre le stesse questioni già decise in appello, senza individuare vizi specifici nella sentenza impugnata, è destinato a essere dichiarato inammissibile.
La conseguenza pratica è severa: la sentenza di condanna diventa definitiva e irrevocabile. Inoltre, il ricorrente viene condannato non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma significativa in favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in tremila euro. La decisione serve quindi da monito: un ricorso in Cassazione deve essere un atto tecnico di alta precisione giuridica, non un tentativo generico di ottenere una nuova valutazione del caso.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
La Corte di Cassazione lo ha dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano una mera e pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, risultando quindi generici e non specifici.
Quali erano i principali argomenti del ricorso?
Il ricorso contestava la correttezza della motivazione sulla responsabilità penale per il reato di truffa e lamentava la mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
La sentenza di condanna diventa definitiva e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, in questo caso fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26044 Anno 2024
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Penale Ord. Sez. 7 Num. 26044 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SAN PIETRO VERNOTICO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/10/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME, ritenuto che il primo motivo di ricorso con il quale si contesta la corrette della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, è indeducibile p fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già d in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli s considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolv la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ric
che invero la Corte di merito alle pp 3 e 4 della sentenza impugnata chiaris come dalle risultanze probatorie deve ritenersi configurata la fattispecie all’art. 640 cod. pen. sia in relazione all’elemento oggettivo che a soggettivo;
ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta la violazione di legge il vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione del beneficio d sospensione condizionale della pena di cui all’art. 163 cod. pen. è indedu perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di qu già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (si ved pag. 5 le motivazioni diffuse della Corte d’appello in ordine alla non concedi del beneficio in relazione all’inclinazione dell’imputato alla realizzazione di rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa d ammende.
Così deciso in Roma, il 28 maggio 2024
Il Consi iere Es ensore