Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Chiude la Porta
Presentare un ricorso in Cassazione non è una semplice formalità, ma un atto che richiede precisione e specificità. Quando i motivi di appello sono generici o una mera ripetizione di quanto già discusso, il rischio concreto è vedersi dichiarare il ricorso inammissibile. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di questa dinamica, sottolineando i principi fondamentali che regolano l’accesso al giudizio di legittimità.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello di Torino. L’imputata, ritenendo ingiusta la decisione, ha deciso di presentare ricorso alla Corte di Cassazione, affidando la sua difesa a due specifici motivi: uno relativo alla presunta erroneità della motivazione sulla sua responsabilità penale, e l’altro concernente la determinazione della pena inflitta.
I Motivi del Ricorso e l’Inammissibilità
Il primo motivo di ricorso contestava la correttezza del ragionamento seguito dalla Corte d’Appello per affermare la colpevolezza dell’imputata. Tuttavia, la Cassazione ha stroncato sul nascere questa doglianza. I giudici hanno infatti rilevato che le argomentazioni presentate non erano altro che una “pedissequa reiterazione” di quelle già sollevate e puntualmente respinte nel giudizio d’appello.
Secondo la Corte, un ricorso di questo tipo è da considerarsi non specifico, ma solo apparente, in quanto non assolve alla sua funzione essenziale: quella di muovere una critica argomentata e mirata contro la sentenza impugnata. In altre parole, non basta dire che non si è d’accordo; bisogna spiegare perché la decisione del giudice inferiore sarebbe errata in punto di diritto, e non semplicemente ripetere le stesse difese. Il ricorso inammissibile è la diretta conseguenza di questa carenza.
La Valutazione della Pena: Un Principio di Discrezionalità
Il secondo motivo di ricorso si concentrava sulla quantificazione della pena, ritenuta scorretta. Anche su questo punto, la Cassazione ha respinto le critiche. La Corte ha ribadito un principio consolidato: la graduazione della pena, inclusi gli aumenti per le aggravanti e le diminuzioni per le attenuanti, rientra nella piena discrezionalità del giudice di merito.
Questo potere non è arbitrario, ma deve essere esercitato nel rispetto dei criteri guida stabiliti dagli articoli 132 e 133 del codice penale, come la gravità del reato e la capacità a delinquere del reo. La Cassazione, in sede di legittimità, non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito, ma solo verificare che quest’ultimo abbia fornito una motivazione logica e non contraddittoria. Nel caso di specie, il riferimento alla “gravità del fatto” è stato ritenuto sufficiente a giustificare la pena inflitta, rendendo la censura manifestamente infondata.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte Suprema ha motivato la sua decisione di inammissibilità su due pilastri. In primo luogo, il ricorso mancava di specificità, limitandosi a riproporre argomenti già esaminati e respinti, senza formulare una critica pertinente e nuova contro la decisione d’appello. Questo vizio rende il motivo di ricorso solo apparente e, quindi, inammissibile. In secondo luogo, la critica sulla determinazione della pena invadeva un campo, quello della discrezionalità del giudice di merito, che non è sindacabile in sede di legittimità, a meno di una motivazione palesemente illogica o assente, cosa che non è stata riscontrata nel caso in esame. La Corte d’Appello aveva, infatti, adeguatamente giustificato la sua scelta facendo leva sulla gravità del fatto commesso.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame rappresenta un monito importante: il ricorso per cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono riproporre le medesime questioni di fatto. Per evitare una declaratoria di ricorso inammissibile, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, è fondamentale che i motivi di impugnazione siano specifici, pertinenti e focalizzati su vizi di legittimità, ovvero sulla violazione o errata applicazione della legge. La mera riproposizione delle argomentazioni difensive già disattese in appello costituisce un esercizio sterile e destinato all’insuccesso.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano una mera e letterale ripetizione di quelli già esaminati e respinti dalla Corte d’Appello, risultando quindi non specifici e privi di una reale critica argomentata alla sentenza impugnata.
La Corte di Cassazione può modificare la quantità della pena decisa da un altro tribunale?
No, la Corte di Cassazione non può modificare la pena se questa è stata decisa dal giudice di merito nell’esercizio del suo potere discrezionale e con una motivazione adeguata. La graduazione della pena, basata su criteri come la gravità del fatto, non è soggetta a revisione in sede di legittimità.
Quali sono state le conseguenze per la persona che ha presentato il ricorso?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26039 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26039 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/10/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME, ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta la correttezza dell motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, è inammissibile perc fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già de in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli s considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolve la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto ricorso;
considerato che il giudice di merito ha già adeguatamente assolto al dovere argomentativo circa la sussistenza di tutti elementi costitutivi in ordine al ascritto all’imputata alle pagine 15-16-17 della sentenza impugnata;
ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta la correttezza dell motivazione circa la determinazione delle pena non è consentito dalla legge sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l’indiriz consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione a aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuan per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.;
che nella specie l’onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi e rilevant particolare a pagina 17 della sentenza impugnata, quale, tra molti, la gravità fatto posto in essere;
rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dell spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa del ammende.
Così deciso in Roma, il 28 maggio 2024.