Ricorso Inammissibile: Quando i Motivi Generici Non Bastano
Un ricorso inammissibile rappresenta una delle conclusioni più nette nel processo penale, impedendo alla Corte di Cassazione di esaminare il merito della questione. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come la genericità dei motivi di ricorso porti inevitabilmente a questa declaratoria, con conseguente condanna alle spese per l’imputato. Analizziamo il caso per comprendere le ragioni dietro questa decisione e le lezioni che se ne possono trarre.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da una condanna per il reato previsto dall’art. 73, comma 5, del Testo Unico sugli Stupefacenti (d.P.R. n. 309/1990), una fattispecie che punisce i fatti di lieve entità legati al traffico di droga. L’imputato, dopo la conferma della condanna in appello, decideva di rivolgersi alla Corte di Cassazione. I motivi del suo ricorso si concentravano su due aspetti principali: la valutazione della recidiva e la dosimetria della pena, ovvero il calcolo della sanzione finale inflitta.
La Decisione della Corte di Cassazione e la nozione di ricorso inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha troncato sul nascere le speranze del ricorrente. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Questa decisione non entra nel vivo delle questioni sollevate (recidiva e pena), ma si ferma a un gradino prima, valutando la stessa ammissibilità dell’impugnazione. La Corte ha ritenuto che i motivi presentati non possedessero i requisiti minimi di specificità richiesti dalla legge per poter essere esaminati.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso è Stato Ritenuto Generico?
Il cuore della decisione risiede nella motivazione con cui la Corte ha bollato i motivi come ‘generici’. Gli Ermellini hanno osservato che l’imputato si era limitato a ‘reiterare le stesse argomentazioni già portate alla cognizione dei Giudici di merito’. In altre parole, il ricorso non conteneva una critica puntuale e specifica alla motivazione della sentenza della Corte d’Appello, ma si risolveva in una semplice riproposizione delle difese già esposte e respinte nel precedente grado di giudizio.
Per la Cassazione, un ricorso è ammissibile solo se si confronta direttamente con le ragioni esposte nel provvedimento che si impugna, evidenziandone gli errori di diritto o i vizi logici. Limitarsi a ripetere le proprie tesi, senza spiegare perché la Corte d’Appello avrebbe sbagliato nel non accoglierle, trasforma il ricorso in un atto sterile e, appunto, generico. Questo comportamento processuale non è consentito, poiché il giudizio di Cassazione non è un terzo grado di merito dove si possono riproporre le medesime questioni già decise.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche e Lezioni per la Difesa
La dichiarazione di inammissibilità ha avuto due conseguenze dirette e onerose per il ricorrente. In primo luogo, la condanna al pagamento delle spese processuali. In secondo luogo, il versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione prevista proprio per scoraggiare impugnazioni dilatorie o palesemente infondate.
La lezione che emerge da questa pronuncia è fondamentale: la redazione di un ricorso per cassazione richiede un’analisi critica e approfondita della sentenza impugnata. Non è sufficiente essere in disaccordo con la decisione; è necessario articolare motivi specifici che ne mettano in luce le falle giuridiche, confrontandosi punto per punto con il ragionamento del giudice precedente. In assenza di questo confronto critico, il rischio di un ricorso inammissibile diventa una certezza.
Cosa significa quando un ricorso viene dichiarato ‘inammissibile’?
Significa che la Corte non esamina il merito della questione perché l’atto di impugnazione manca dei requisiti formali o sostanziali richiesti dalla legge, come la specificità dei motivi.
Perché il ricorso in questo caso è stato considerato ‘generico’?
È stato ritenuto generico perché il ricorrente si è limitato a ripetere le stesse argomentazioni già presentate e respinte nei precedenti gradi di giudizio, senza confrontarsi criticamente con le specifiche motivazioni della sentenza d’appello.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14477 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14477 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CERCOLA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
R.G. n. 29114/2023
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall’art. 73, comma d.P.R. n. 309 del 1990);
Esaminati i motivi di ricorso, relativi alla ritenuta recidiva ed alla dosimetria della pena;
Ritenuti i motivi inammissibili perché generici, non essendo stato dedotto alcunchè di specifico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale obiettivamente non si confrontano (cfr., pagg. 4-5), essendosi limitato il ricorrente a reiterare le stesse argomentazi già portate alla cognizione dei Giudici di merito e da q uesti adeguatamente vagliate;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 4 dicembre 2023.