Ricorso inammissibile: la Cassazione ribadisce i requisiti di specificità
Quando si presenta un’impugnazione, in particolare un ricorso per Cassazione, non è sufficiente manifestare un generico dissenso verso la decisione del giudice precedente. È fondamentale che i motivi siano specifici, pertinenti e critici. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come la mancanza di questi elementi porti a una declaratoria di ricorso inammissibile, chiudendo di fatto le porte a una revisione del giudizio. Questo principio è cruciale per garantire l’efficienza del sistema giudiziario e il corretto funzionamento dei gradi di giudizio.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una sentenza della Corte di Appello di Napoli, che aveva confermato la condanna di un imputato per reati legati al falso, specificamente previsti dagli articoli 477-482 del codice penale, e per una violazione del Codice della Strada. Non contento della decisione di secondo grado, l’imputato decideva di presentare ricorso alla Suprema Corte di Cassazione, ultimo baluardo per tentare di ribaltare l’esito del processo.
Il Ricorso e i Motivi di Censura
L’imputato basava il suo ricorso su due motivi principali. Con il primo, contestava l’affermazione della sua responsabilità penale, cercando di smontare l’impianto accusatorio che aveva retto nei primi due gradi di giudizio. Con il secondo motivo, lamentava il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’articolo 131-bis del codice penale. Si tratta di una norma che consente di escludere la punibilità per reati di modesta gravità, quando l’offesa è minima e il comportamento non è abituale.
La Valutazione del ricorso inammissibile da parte della Corte
La Corte di Cassazione, esaminando il ricorso, lo ha ritenuto manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. I giudici hanno sottolineato come entrambi i motivi presentati dalla difesa fossero “aspecifici”. Le argomentazioni erano generiche, prive di un solido ancoraggio a ragioni di diritto e a dati di fatto concreti che potessero sostenere le richieste. In pratica, l’imputato si era limitato a riproporre le stesse censure già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello, senza però formulare una critica puntuale e specifica contro le argomentazioni giuridiche contenute nella sentenza impugnata.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Suprema Corte si fonda su un principio cardine del processo penale: il ricorso di legittimità non è un terzo grado di giudizio dove si possono rivalutare i fatti. Il suo scopo è controllare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza precedente. Per questo, la legge richiede che i motivi di ricorso siano specifici e non meramente riproduttivi di doglianze già vagliate. Nel caso di specie, le deduzioni dell’imputato erano state giudicate come “riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con corretti argomenti giuridici”. Mancava, quindi, quella critica mirata e argomentata che è l’essenza stessa del ricorso per Cassazione. Di fronte a tale carenza, la Corte non ha potuto fare altro che dichiarare l’inammissibilità del ricorso.
Conclusioni
La decisione in commento ribadisce un insegnamento fondamentale per chi opera nel diritto: un’impugnazione, per avere successo, deve essere un dialogo critico con la sentenza che si contesta, non un monologo che ripete argomenti già sconfitti. La conseguenza di un ricorso inammissibile non è solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che nel caso specifico è stata quantificata in tremila euro. Questa pronuncia serve da monito sulla necessità di redigere atti di impugnazione con rigore tecnico e precisione argomentativa, pena la loro inefficacia.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando manca dei requisiti previsti dalla legge, come nel caso in cui i motivi siano aspecifici, generici, privi di ragioni di diritto e di fatto, o meramente riproduttivi di argomentazioni già respinte nei precedenti gradi di giudizio senza una critica specifica alla sentenza impugnata.
Cosa significa presentare motivi di ricorso “aspecifici”?
Significa formulare delle contestazioni generiche che non individuano in modo preciso le parti della sentenza che si criticano e le ragioni giuridiche e fattuali di tale critica. In pratica, è un’argomentazione che non si confronta direttamente e puntualmente con la motivazione del giudice precedente.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la conferma definitiva della sentenza impugnata. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte con un ricorso privo dei presupposti di legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35780 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35780 Anno 2025
Presidente: SCORDAMAGLIA IRENE
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CERIGNOLA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/03/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che ne ha confermato la condanna per i reati di cui agli artt. 477 – 482 cod. pen. e 100, comma 14, C.d.S.;
Ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, che contestano, rispettivamente, l’affermazione di penale responsabilità dell’imputato e il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131 – bis cod. pen., sono aspecifici, in quanto prospettano deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richiese, e non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con corretti argomenti giuridici e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 22/10/2025