Ricorso Inammissibile: Quando la Genericità Costa Cara in Cassazione
Presentare un ricorso in Cassazione richiede rigore e specificità. Un’impugnazione vaga, che non si confronta punto per punto con la sentenza contestata, rischia di essere dichiarata ricorso inammissibile. Questo esito non solo pone fine al percorso giudiziario, ma comporta anche conseguenze economiche per il ricorrente. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di questo principio, nel contesto di una condanna per guida in stato di ebbrezza.
Il Contesto: Condanna per Guida in Stato di Ebbrezza
Il caso nasce dalla condanna di un automobilista per il reato previsto dall’articolo 186, comma 2, lettera c) del Codice della Strada, ovvero la guida in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l. La condanna, emessa in primo grado, era stata confermata anche dalla Corte d’Appello. La Corte territoriale aveva basato la sua decisione su plurimi e inequivocabili elementi probatori che dimostravano la colpevolezza dell’imputato, fornendo una motivazione ritenuta soddisfacente e giuridicamente corretta.
L’Appello in Cassazione e il Vizio di Genericità
Nonostante la doppia conferma di colpevolezza, l’imputato decideva di presentare ricorso alla Suprema Corte di Cassazione, lamentando un vizio di motivazione in relazione al mancato proscioglimento. Tuttavia, il ricorso si è scontrato con un ostacolo procedurale insormontabile: la sua genericità. La Cassazione ha rilevato come la censura fosse formulata in modo generico e aspecifico. L’imputato, infatti, non aveva tenuto conto della solida motivazione della sentenza impugnata. In pratica, il ricorso ignorava le argomentazioni della Corte d’Appello, senza creare quella necessaria correlazione tra le ragioni della decisione contestata e i motivi posti a fondamento dell’impugnazione.
La Decisione della Suprema Corte sul Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, in linea con un principio consolidato, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Gli Ermellini hanno ribadito che un’impugnazione è inammissibile per genericità dei motivi quando manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto di impugnazione. Non è sufficiente una critica generale; è necessario contestare specificamente le affermazioni del provvedimento censurato, altrimenti si cade nel vizio di aspecificità.
Le Motivazioni della Corte
La decisione si fonda su un orientamento giurisprudenziale consolidato, richiamando precedenti sentenze (tra cui Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016). Secondo tale principio, l’atto di impugnazione deve dialogare con la sentenza che contesta, evidenziandone gli errori di diritto o i vizi logici. Un ricorso che si limita a riproporre le stesse argomentazioni già respinte, senza confrontarsi con le ragioni del giudice d’appello, è destinato all’inammissibilità.
Le Conclusioni e le Conseguenze Pratiche
La declaratoria di inammissibilità ha avuto conseguenze significative per il ricorrente. Essendo l’inammissibilità riconducibile a colpa del proponente, la Corte lo ha condannato al pagamento delle spese processuali. Inoltre, è stato condannato al versamento di una somma di 3.000,00 euro in favore della cassa delle ammende. Questa ordinanza sottolinea un’importante lezione: un ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio nel merito, ma un controllo di legittimità che richiede precisione, specificità e un confronto diretto con la decisione che si intende criticare.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto generico e aspecifico. L’imputato non ha creato una correlazione tra i motivi del suo ricorso e le argomentazioni contenute nella sentenza della Corte d’Appello, ignorando di fatto la motivazione del provvedimento che stava impugnando.
Qual è la conseguenza dell’inammissibilità del ricorso per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000,00 euro in favore della cassa delle ammende.
Cosa significa che un motivo di ricorso è “generico e aspecifico”?
Significa che il motivo non contesta in modo specifico e puntuale le ragioni della decisione impugnata, ma si limita a una critica generale o a riproporre argomenti già esaminati e respinti, senza confrontarsi con la logica giuridica espressa dal giudice precedente.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12613 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12613 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a TORINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/10/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Appello di Torino indicata in epigrafe con la quale era stata confermata la co ricorrente per il reato di cui all’art.186, comma 2 lett. c) CdS.
L’esponente lamenta vizio di motivazione in relazione al mancato proscioglimento.
La prospettata censura è generica e aspecifica, non tenendo conto della sat giuridicamente corretta motivazione della sentenza impugnata. La Corte territorialw diffusamente argomentato sui plurimi ed inequivocabili elementi probatori su cui si giudizio di colpevolezza dell’imputato.
Orbene, è consolidato il principio per cui l’impugnazione è inammissibile per dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dall impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto di impugnazione, che non può ign affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio dii aspecificità 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945, COGNOME; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. COGNOME).
Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorre Cost.sent.n.186/2000) consegue la condanna della ricorrente medesimo al pagamento spese processuali e di una somma che congruamente si determina in 3000 euro, in favo cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de processuali e al versamento della somma di C 3.000,00 in favore della cassa delle amm
Così deciso in Roma il 20 marzo 2024
Il donsiglierT estensore
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