Ricorso inammissibile: Quando la Cassazione non entra nel merito
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un importante chiarimento sui requisiti di ammissibilità dei ricorsi, sottolineando perché un ricorso inammissibile viene rigettato senza un esame di merito. Il caso riguarda un individuo condannato per un reato legato agli stupefacenti, il cui tentativo di contestare la pena in ultima istanza si è scontrato con la natura meramente riproduttiva e generica dei motivi presentati.
I Fatti del Processo: La Condanna Iniziale
Il ricorrente era stato condannato in giudizio abbreviato alla pena di un anno di reclusione e 1.200 euro di multa per il reato di spaccio di lieve entità, previsto dall’art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/90. La sentenza era stata confermata dalla Corte d’Appello di Lecce, che aveva valutato e respinto le richieste dell’imputato relative al trattamento sanzionatorio.
L’Appello e i Motivi del Ricorso in Cassazione
Giunto dinanzi alla Suprema Corte, l’imputato ha presentato un unico motivo di ricorso, lamentando la violazione della legge penale e un vizio di motivazione. Nello specifico, le doglianze riguardavano:
* La mancata esclusione della recidiva o il suo bilanciamento in termini di subvalenza rispetto alle circostanze attenuanti generiche già concesse.
* Il diniego della richiesta di sostituire la pena detentiva breve con misure alternative.
In sostanza, il ricorrente chiedeva alla Cassazione una nuova valutazione degli elementi che definiscono la pena, sperando in un trattamento più favorevole.
La Decisione della Cassazione: Perché il ricorso è inammissibile
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione non si basa su una valutazione del merito delle richieste (se la pena fosse giusta o meno), ma su un presupposto procedurale fondamentale: i motivi addotti non erano ammissibili in sede di legittimità. Secondo i giudici, le argomentazioni del ricorrente erano una mera riproduzione delle richieste già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello, senza un reale confronto con le motivazioni di quella decisione.
Le Motivazioni
La Corte ha spiegato che il giudizio di Cassazione è un giudizio di legittimità, non un terzo grado di merito. Il suo compito non è rivalutare i fatti o la congruità della pena, ma verificare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente la legge e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e coerente. Nel caso specifico, i motivi del ricorso erano considerati ‘non consentiti’ perché si limitavano a riproporre le stesse questioni già vagliate e disattese dalla Corte territoriale. Quest’ultima, secondo la Cassazione, aveva fornito ‘corretti argomenti giuridici e congrua motivazione’. Il ricorso, definito ‘generico’, non si confrontava con tali argomentazioni, risultando così privo della specificità necessaria per essere esaminato. Pertanto, essendo il ricorso privo dei requisiti di legge, è stato dichiarato inammissibile.
Le Conclusioni
La pronuncia ribadisce un principio cruciale della procedura penale: un ricorso per cassazione deve contenere critiche specifiche e puntuali alla sentenza impugnata, non può essere una semplice riproposizione dei motivi d’appello. La conseguenza diretta per il ricorrente è stata la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale in caso di inammissibilità. Questa ordinanza serve da monito sulla necessità di formulare ricorsi tecnicamente validi, capaci di evidenziare reali vizi di legittimità anziché tentare di ottenere una nuova valutazione del merito, preclusa in sede di Cassazione.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando i motivi presentati non sono consentiti in sede di legittimità, ad esempio perché sono meramente riproduttivi di richieste già valutate e respinte nei gradi di merito, o perché sono generici e non si confrontano criticamente con la motivazione della sentenza impugnata.
Cosa significa che i motivi di ricorso sono ‘meramente riproduttivi’?
Significa che le argomentazioni del ricorso si limitano a ripetere le stesse doglianze e richieste già presentate e decise in un precedente grado di giudizio (come l’appello), senza aggiungere nuovi elementi di critica specifici contro la logica e la correttezza giuridica della decisione che si sta impugnando.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, secondo l’art. 616 del codice di procedura penale, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12312 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12312 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 26/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a CEGLIE MESSAPICA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/05/2023 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME COGNOME, condannato in giudizio abbreviato alla pena di anni uno di reclusione e 1.200 C di multa per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, deduce, unico motivo, la violazione della legge penale ed il vizio di motivazione per la conferma in g di appello della pena inflitta, con mancata esclusione della recidiva o bilanciamento della st in termini di subvalenza rispetto alle concesse circostanze attenuanti generiche, nonché pe diniego della richiesta di sostituzione della pena detentiva breve;
Considerato che si tratta di motivi non consentiti in sede di legittimità in q meramente riproduttivi di richieste inerenti il trattamento punitivo, già adeguatamente vag dalla Corte territoriale e da questa disattese con corretti argomenti giuridici e co motivazione – che, contrariamente a quanto si allega nel generico ricorso, che non si confro con le argomentazioni svolte, risponde ai motivi di doglianza proposti dall’appellante – a cui deve aggiungersi in questa sede, stante la natura di giudizio di merito non illogicame argomentato e non inficiato dalle generiche doglianze critiche svolte in ricorso;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che al declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 26 gennaio 2024.