Ricorso Inammissibile: La Cassazione Spiega Perché la Mera Ripetizione dei Motivi d’Appello Non Basta
Quando si impugna una sentenza davanti alla Corte di Cassazione, non è sufficiente esprimere il proprio disaccordo. È necessario formulare censure specifiche che evidenzino un errore di diritto. La recente ordinanza n. 12299/2024 della Suprema Corte ribadisce un principio fondamentale: un ricorso inammissibile è la conseguenza diretta della mera riproposizione di argomenti già vagliati e respinti nei gradi precedenti, senza sollevare nuove e pertinenti questioni di legittimità.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un individuo in un giudizio abbreviato. La pena inflitta, pari a sei mesi di reclusione e 2.000 euro di multa, non era autonoma, ma costituiva un aumento per la ‘continuazione’ rispetto a una pena per un reato più grave, già passata in giudicato. Il reato specifico oggetto dell’aumento rientrava nell’ipotesi lieve di cui all’art. 73, comma 5, del Testo Unico sugli Stupefacenti (d.P.R. 309/90).
Sentendosi ingiustamente trattato, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando un ‘vizio di motivazione’ nella sentenza della Corte d’Appello di Bologna. In particolare, il ricorrente contestava tre punti:
1. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche.
2. La misura della pena inflitta a titolo di continuazione.
3. Il diniego della circostanza attenuante speciale prevista dall’art. 62, n. 4, del codice penale.
La Decisione della Corte e il Concetto di Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha tagliato corto, dichiarando il ricorso inammissibile. La ragione è netta: i motivi presentati non erano idonei a un giudizio di legittimità. Essi, infatti, si limitavano a riprodurre pedissequamente le stesse doglianze già avanzate in appello.
La Corte territoriale, secondo gli Ermellini, aveva già esaminato adeguatamente tali questioni, fornendo una risposta con ‘corretti argomenti giuridici e congrua motivazione’. Di fronte a una motivazione logica e coerente del giudice d’appello, non spetta alla Cassazione entrare nuovamente nel merito delle scelte discrezionali, come la concessione delle attenuanti o la quantificazione della pena, a meno che non emerga un palese errore di diritto o un’illogicità manifesta.
Le Motivazioni della Corte
La Suprema Corte ha sottolineato che i motivi del ricorso erano ‘non consentiti in sede di legittimità’ in quanto ‘meramente riproduttivi’. In altre parole, il ricorrente non ha evidenziato un errore nell’applicazione della legge da parte della Corte d’Appello, ma ha semplicemente manifestato il suo dissenso rispetto alla valutazione dei fatti, sperando in un riesame che la Cassazione non può compiere.
La Corte ha specificato che la sentenza d’appello rispondeva già in modo esauriente ai motivi di doglianza e che il giudizio di merito espresso non era ‘illogicamente argomentato’ né ‘inficiato dalle generiche critiche’ contenute nel ricorso. Pertanto, non vi era nulla da aggiungere o correggere.
La declaratoria di inammissibilità ha comportato, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale, due conseguenze a carico del ricorrente: la condanna al pagamento delle spese processuali e il versamento di una somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Conclusioni
Questa ordinanza è un monito importante: il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti. È un controllo di legittimità sulla corretta applicazione delle norme giuridiche e sulla coerenza logica della motivazione. Presentare un ricorso che si limita a ripetere le argomentazioni già respinte in appello, senza individuare vizi specifici della sentenza impugnata, conduce inevitabilmente a una declaratoria di ricorso inammissibile e a ulteriori oneri economici per il ricorrente. Per avere successo in Cassazione, è indispensabile che la difesa articoli censure precise, tecniche e focalizzate su questioni di puro diritto.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Risposta 1: Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano una mera riproduzione delle censure già esaminate e respinte con motivazione corretta e congrua dalla Corte d’Appello.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Risposta 2: In base all’art. 616 del codice di procedura penale, la declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, in questo caso fissata in 3.000 euro.
Cosa contestava il ricorrente nel suo appello?
Risposta 3: Il ricorrente contestava, con tre distinti motivi, il vizio di motivazione della sentenza d’appello riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche, alla misura della pena inflitta per la continuazione e al diniego della circostanza attenuante prevista dall’art. 62, n. 4, del codice penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12299 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12299 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 26/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/06/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME, condannato in giudizio abbreviato alla pena di mesi sei di reclusione e 2.000 € di multa, quale aumento per la continuazione, per il reato di cui all’ar comma 5, d.P.R. 309/90, sulla pena inflitta con altro più grave reato giudicato con senten definitiva, deduce, con tre distinti motivi, il vizio di motivazione per la conferma in g appello del diniego delle circostanze attenuanti generiche, della misura della pena inflitta a di continuazione e del diniego della circostanza attenuante di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen
Considerato che si tratta di motivi non consentiti in sede di legittimità in qu meramente riproduttivi di profili di censura inerenti il trattamento punitivo, già adeguatam vagliati dalla Corte territoriale e da questa disattesi con corretti argomenti giuridici e c motivazione – che, contrariamente a quanto si allega in ricorso, risponde ai motivi di doglia proposti con l’appello – a cui nulla deve aggiungersi in questa sede, stante la natura di giu di merito non illogicamente argomentato e non inficiato dalle generiche critiche svolte in rico
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che all declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere d spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 26 gennaio 2024.