Ricorso inammissibile: quando i motivi generici costano caro
Un recente provvedimento della Corte di Cassazione chiarisce un principio fondamentale della procedura penale: un ricorso inammissibile è la conseguenza diretta della presentazione di motivi di appello generici e non specifici. Questa ordinanza sottolinea l’importanza di formulare critiche precise e motivate contro una sentenza, pena non solo la conferma della condanna ma anche l’aggiunta di sanzioni pecuniarie. Analizziamo il caso per comprendere le ragioni della Corte e le implicazioni per la difesa tecnica.
I Fatti del Caso
Il caso ha origine da una condanna per furto in abitazione, confermata dalla Corte d’Appello di Firenze. L’imputato, non rassegnato alla decisione, ha proposto ricorso per Cassazione affidandosi a due principali motivi. L’obiettivo era ottenere l’annullamento della sentenza di secondo grado, contestando sia la valutazione generale dei fatti sia, più specificamente, il riconoscimento della recidiva, un’aggravante che incide notevolmente sulla determinazione della pena.
L’Analisi della Corte e il Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha esaminato i motivi presentati dalla difesa, giungendo a una conclusione netta: il ricorso era inammissibile. I giudici hanno ritenuto che il primo motivo fosse basato su “assunti generici e astratti”, ovvero argomentazioni che non si confrontavano concretamente con le motivazioni della sentenza impugnata. Anche il secondo motivo, relativo alla recidiva, è stato giudicato inadeguato. La Corte ha osservato che la difesa si era limitata a indicare elementi in modo aspecifico, senza articolare una vera e propria critica logico-giuridica all’apparato argomentativo della Corte d’Appello. Di fatto, la richiesta di escludere la recidiva non era supportata da un’analisi puntuale che evidenziasse eventuali vizi o cadute logiche nel ragionamento dei giudici di merito. Questo ha reso il ricorso inammissibile per mancanza dei requisiti minimi di specificità.
Le Motivazioni della Decisione
La decisione si fonda su un principio cardine del giudizio di legittimità: il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio nel quale si possono riproporre le stesse questioni di fatto già valutate. Al contrario, deve concentrarsi sull’individuazione di specifici vizi della sentenza impugnata, come violazioni di legge o difetti di motivazione evidenti. La Corte ha ribadito che limitarsi a riproporre la propria prospettazione difensiva, senza attaccare in modo mirato e logico il ragionamento del giudice precedente, equivale a presentare un ricorso vuoto, privo della sostanza necessaria per essere esaminato. La genericità e l’astrattezza dei motivi trasformano l’impugnazione in un atto non idoneo a innescare il controllo di legittimità, portando inevitabilmente alla sua inammissibilità. La condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende è la conseguenza diretta di questo esito, sanzionando l’uso improprio dello strumento processuale.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza serve da monito: la redazione di un ricorso per Cassazione richiede rigore, specificità e un’analisi critica approfondita della sentenza che si intende impugnare. Non è sufficiente manifestare un generico dissenso o richiedere una rivalutazione del caso. È indispensabile che la difesa individui e articoli con precisione i vizi logici o giuridici che inficiano la decisione, dimostrando perché il ragionamento del giudice di merito è errato. In assenza di tale specificità, il rischio concreto è quello di un ricorso inammissibile, che non solo rende definitiva la condanna, ma comporta anche un ulteriore onere economico per l’imputato.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano generici, astratti e non costituivano una critica motivata e specifica alla sentenza della Corte d’Appello, mancando dei requisiti di legge.
Cosa si intende per motivo di ricorso generico?
Secondo la Corte, un motivo è generico quando si limita a indicare elementi in modo aspecifico o a riproporre la propria tesi difensiva, senza evidenziare una specifica caduta logica o un errore giuridico nell’apparato argomentativo della sentenza impugnata.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7829 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7829 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/04/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Firenze ne ha confermato la condanna per il reato di furto in abitazione;
Ritenuto che il primo motivo di ricorso si esaurisce in assunti generici e astratti;
Considerato che il secondo motivo, che contesta la ritenuta sussistenza della recidiva, non si pone come critica motivata all’apparato argomentativo della sentenza impugnata, né evidenzia alcuna caduta logica nello stesso, limitandosi alla mera indicazione di elementi, peraltro dedotti in modo aspecifico, volti ad ottenere, in prospettazione difensiva, l’esclusione della recidiva;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuall e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 07/02/2024