Ricorso Inammissibile: Perché la Cassazione respinge i motivi di appello generici
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione richiede precisione e rigore. Un esempio emblematico ci viene fornito da una recente ordinanza, che ha dichiarato un ricorso inammissibile perché i motivi addotti erano troppo generici e non si confrontavano criticamente con la decisione impugnata. Analizziamo insieme questa pronuncia per capire i requisiti di un ricorso efficace e le conseguenze di un’impugnazione mal formulata.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da una condanna per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, previsto dall’art. 337 del codice penale. Dopo la conferma della condanna da parte della Corte d’Appello, l’imputato ha deciso di presentare ricorso per Cassazione, sperando di ottenere un annullamento della sentenza.
La Decisione della Corte e il ricorso inammissibile
La Suprema Corte, con l’ordinanza in esame, ha messo fine al percorso giudiziario del ricorrente in modo netto e definitivo. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Questa decisione non è entrata nel merito della colpevolezza o innocenza dell’imputato, ma si è fermata a un livello preliminare, quello procedurale. La Corte ha stabilito che l’atto di impugnazione non possedeva i requisiti minimi per essere esaminato.
Le Motivazioni della Inammissibilità
Il cuore della decisione risiede nella motivazione con cui i giudici hanno respinto il ricorso. Secondo la Corte, le doglianze presentate dall’imputato erano affette da un vizio di “genericità”. In pratica, l’atto si limitava a:
1.  Mere enunciazioni riproduttive: Il ricorrente ha semplicemente ripetuto le stesse critiche già presentate e respinte dalla Corte d’Appello.
2.  Mancato confronto: Non c’è stato un vero e proprio dialogo critico con le argomentazioni della sentenza di secondo grado. La Corte d’Appello aveva costruito un “puntuale e logico apparato argomentativo” per giustificare la condanna, evidenziando la presenza di tutti gli elementi del reato, compreso l’elemento psicologico. Il ricorso, invece, ha ignorato completamente queste motivazioni, non riuscendo a scalfirne la coerenza.
La Cassazione ha quindi ritenuto che un’impugnazione formulata in questi termini non fosse idonea a innescare un nuovo giudizio di legittimità.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La pronuncia ha conseguenze significative per il ricorrente, che è stato condannato non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche a versare una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Questo caso serve da monito: un ricorso per Cassazione non è una semplice ripetizione dei gradi di giudizio precedenti. È necessario formulare censure specifiche, dettagliate e pertinenti, che attacchino direttamente i vizi logici o giuridici della sentenza impugnata. Un ricorso inammissibile perché generico non solo è inutile, ma comporta anche un ulteriore esborso economico.
 
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le doglianze erano generiche, si limitavano a ripetere censure già valutate dalla Corte territoriale e non si confrontavano in modo specifico con l’articolato e logico apparato argomentativo della sentenza d’appello.
Quali sono le conseguenze di una dichiarazione di inammissibilità del ricorso in questo caso?
La dichiarazione di inammissibilità ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Cosa ha sottolineato la sentenza d’appello che il ricorso non ha contestato efficacemente?
La sentenza d’appello aveva sottolineato la presenza di tutti i presupposti richiesti dalla norma incriminatrice, incluso l’elemento psicologico del reato. Il ricorso non è riuscito a misurarsi efficacemente con questi apprezzamenti di merito.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7088 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 7088  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 29/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a SALERNO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/06/2023 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n. 35050/23 Gibuti
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui GLYPH art. 337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che le doglianze con cui si censura l’affermazione di responsabilità per il rea contestato sono generiche, limitandosi a mere enunciazioni riproduttive di censure già vaglia dalla Corte territoriale e non misurandosi affatto con gli apprezzamenti di mer adeguatamente scrutinati dalla Corte d’appello con puntuale e logico apparato argomentativo, dal momento che la sentenza sottolinea la presen2:a dei presupposti richiesti dalla norma incriminatrice ivi compreso l’elemento psicologico;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 29/01/2024