Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Conferma la Condanna per Genericità dei Motivi
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile possa portare alla conferma di una condanna penale. La Corte di Cassazione ha rigettato l’impugnazione presentata da un imputato condannato per furto aggravato in concorso, evidenziando come i motivi del ricorso fossero manifestamente infondati e generici. Questa decisione sottolinea l’importanza di formulare censure specifiche e pertinenti, anziché tentare una non consentita rivalutazione dei fatti in sede di legittimità.
I Fatti del Processo
Il ricorrente era stato condannato in primo e secondo grado dalla Corte d’Appello di Bologna per il reato di furto in concorso, aggravato dall’uso di un mezzo fraudolento, ai sensi degli articoli 110, 624 e 625 del codice penale. L’imputato ha quindi proposto ricorso per cassazione, basando la sua difesa su quattro distinti motivi: la presunta errata applicazione della norma sul concorso di persone, il vizio di motivazione sul riconoscimento dell’aggravante, il mancato riconoscimento di un’attenuante e, infine, delle attenuanti generiche.
Il ricorso inammissibile e i suoi quattro motivi
La difesa ha cercato di smontare la decisione della Corte d’Appello contestando diversi aspetti della sentenza. Nello specifico, i motivi erano così articolati:
1. Violazione dell’art. 110 c.p.: Si contestava la configurazione del concorso di persone nel reato.
2. Vizio di motivazione sull’aggravante: Si lamentava l’erronea valutazione delle prove che avevano portato a ritenere sussistente l’aggravante dell’uso del mezzo fraudolento.
3. Mancato riconoscimento dell’attenuante: Si criticava la decisione di non applicare una specifica circostanza attenuante.
4. Mancato riconoscimento delle attenuanti generiche: Si lamentava la mancata concessione delle attenuanti generiche, basandosi su una presunta indeterminatezza della motivazione della Corte d’Appello.
L’Analisi della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha esaminato ciascun motivo, giungendo a una conclusione univoca: il ricorso inammissibile doveva essere rigettato in toto. I giudici di legittimità hanno dichiarato ogni singolo motivo manifestamente infondato o generico, fornendo una lezione sui limiti del sindacato della Cassazione.
La genericità come vizio insanabile del ricorso
La Corte ha spiegato che non è suo compito riesaminare il merito delle prove. Il ricorrente, invece di evidenziare vizi logici o violazioni di legge nella sentenza impugnata, ha semplicemente proposto una lettura alternativa dei fatti. Questo approccio è inammissibile in Cassazione. I giudici hanno sottolineato come la Corte d’Appello avesse motivato in modo logico e coerente la propria decisione, basandosi sulle prove disponibili. Il ricorso, al contrario, non si confrontava con tali motivazioni, limitandosi a riproporre argomenti già discussi e respinti nel grado precedente. Questo vizio, definito come mancanza di correlazione tra i motivi del ricorso e le ragioni della decisione impugnata, porta inevitabilmente alla declaratoria di inammissibilità per mancanza di specificità, come previsto dal codice di procedura penale.
Le Motivazioni
La Corte ha smontato punto per punto le doglianze del ricorrente. Per il primo motivo, ha rilevato che la sentenza impugnata aveva motivato in modo logico la sussistenza del concorso di persone, e il ricorso non si era confrontato con tale motivazione. Per il secondo motivo, relativo all’aggravante, ha chiarito che il ricorrente chiedeva una diversa valutazione delle prove, attività preclusa in sede di legittimità. Il terzo e il quarto motivo, riguardanti le attenuanti, sono stati giudicati generici: il primo perché riproponeva le stesse ragioni già respinte, il secondo per indeterminatezza, non indicando gli elementi specifici a sostegno della richiesta e non permettendo così alla Corte di esercitare il proprio controllo.
Le Conclusioni
L’ordinanza si conclude con la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Questa decisione ribadisce un principio fondamentale del processo penale: il ricorso per cassazione non è un terzo grado di giudizio sul merito, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge. Un ricorso inammissibile, perché generico o mirato a una nuova valutazione dei fatti, è destinato a fallire, con conseguente condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano manifestamente infondati e generici. Non contestavano specificamente i vizi logici o giuridici della sentenza d’appello, ma si limitavano a riproporre argomenti già respinti e a chiedere una nuova valutazione delle prove, attività non consentita alla Corte di Cassazione.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘generico’?
Secondo la Corte, un motivo è ‘generico’ quando è formulato in modo vago, non si confronta direttamente con le argomentazioni della sentenza impugnata, ripropone questioni già decise senza aggiungere nuovi profili di illegittimità, o è talmente indeterminato da non permettere al giudice di individuare i rilievi mossi.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di rivalutare le prove?
No. La Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Il suo compito è verificare che la legge sia stata applicata correttamente nei gradi precedenti e che la motivazione della sentenza sia logica e non contraddittoria. Non può riesaminare i fatti, la credibilità dei testimoni o lo spessore delle prove.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6027 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6027 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: PILLA EGLE
Data Udienza: 15/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a PARMA il 07/07/1997
avverso la sentenza del 13/02/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
Rilevato che NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna che ha confermato la condanna dell’imputato per il reato di furto in concorso, aggravato dall’uso di un qualsiasi mezzo fraudolento (artt. 110, 624 e 625, n. 2 cod. pen.)
Considerato che il primo motivo – con cui il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla disciplina di cui all’art. 110 c.p. – è manifestamente infondato in quanto manca di confrontarsi con la decisione impugnata in cui (si vedano, in particolare, le pagg. 3 e 4) il giudice motiva in maniera non manifestamente illogica o contraddittoria sulla configurazione nel caso di specie del concorso di persone nel reato, indicando le fonti di prova da cui desume tale convincimento.
Considerato che il secondo motivo – con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 625, n. 2 cod. pen. – è manifestamente infondato poiché sollecita una differente comparazione dei significati da attribuire alle diverse prove evidenziando ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento; con motivazione esente dai descritti vizi logici, il giudice di merito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag. 3) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini dell’affermazione dell’applicabilità dell’aggravante.
Considerato che il terzo motivo – con cui il ricorrente denunzia vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 62, n. 4) cod. pen. – è manifestamente infondato dal momento che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici; mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell’art. 591 comma 1 lett. c), deriva l’inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione.
Considerato che con il quarto motivo – con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche – è manifestamente infondato poiché è generico per indeterminatezza essendo privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta (si veda pag. 4), non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 15 gennaio 2025
Il eonsigliere estensore
Il Presidente
NOME COGNOME
~PrONTVA