Ricorso Inammissibile: La Cassazione e l’Importanza dei Motivi Specifici
Quando si presenta un appello in Cassazione, la precisione è tutto. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile possa nascere da motivi generici e ripetitivi. L’ordinanza in esame sottolinea un principio fondamentale del nostro sistema processuale: non basta dissentire da una sentenza, bisogna spiegare perché, in modo specifico e pertinente, criticando le argomentazioni del giudice precedente. Analizziamo insieme questo caso per capire quali errori evitare.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine dal ricorso presentato da un individuo contro una sentenza della Corte d’Appello di Napoli. L’imputato contestava principalmente due aspetti della decisione: la mancata applicazione di una specifica attenuante e il trattamento sanzionatorio ritenuto eccessivo. Secondo la sua difesa, egli avrebbe avuto l’intenzione di costituirsi volontariamente. Tuttavia, la Corte d’Appello aveva ricostruito i fatti in modo diverso, accertando che l’imputato era stato sorpreso in flagranza mentre tentava di rientrare frettolosamente nella propria abitazione, non per collaborare, ma per eludere un controllo.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, esaminati gli atti, ha tagliato corto, dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su una critica netta alla modalità con cui è stato formulato l’appello. I giudici hanno evidenziato come i motivi presentati non fossero altro che la riproposizione delle stesse argomentazioni già avanzate e respinte in secondo grado, senza un reale confronto con le motivazioni della sentenza impugnata. Questo ha trasformato il ricorso in un atto privo della specificità richiesta dalla legge, portando a una pronuncia di ricorso inammissibile.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha basato la sua decisione su alcuni pilastri argomentativi molto solidi.
Genericità e Ripetitività dei Motivi
Il punto centrale della pronuncia è la natura dei motivi del ricorso. Essi sono stati definiti “generici” perché non attaccavano in modo specifico la logica della sentenza d’appello. Inoltre, erano “riproduttivi”, ovvero si limitavano a ripetere le stesse censure già esaminate e motivatamente respinte dalla Corte territoriale. In pratica, l’appellante non ha introdotto nuovi elementi di critica validi per il giudizio di legittimità, ma ha solo manifestato un dissenso generico.
La Corretta Valutazione dei Giudici di Merito
La Cassazione ha ribadito che la Corte d’Appello aveva già smentito la tesi difensiva. L’accertamento che l’imputato stesse tentando di sfuggire a un controllo, e non di costituirsi, è una valutazione di fatto, adeguatamente motivata, che non può essere messa in discussione in sede di legittimità se non attraverso la denuncia di vizi logici specifici, assenti nel caso di specie.
La Congruità della Pena
Anche la critica sulla pena è stata respinta. La Corte territoriale aveva specificato che la sanzione era stata determinata partendo dal minimo edittale e considerata congrua anche alla luce delle circostanze generiche già riconosciute. Pertanto, anche su questo punto, il ricorso mancava di una critica pertinente alla motivazione della sentenza.
Conclusioni: L’Insegnamento della Sentenza
Questa ordinanza è un monito importante per chiunque intenda impugnare una sentenza davanti alla Corte di Cassazione. Non è sufficiente essere in disaccordo. È indispensabile formulare motivi di ricorso che dialoghino criticamente con la decisione impugnata, evidenziandone vizi specifici di violazione di legge o di motivazione. Un ricorso inammissibile non solo chiude definitivamente la porta a una revisione del caso, ma comporta anche conseguenze economiche per il ricorrente, come la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende. La specificità e la pertinenza non sono mere formalità, ma l’essenza stessa del diritto di impugnazione.
 
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano generici, non si confrontavano con le ragioni specifiche della decisione impugnata e si limitavano a riprodurre le stesse censure già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello.
Cosa ha stabilito la Corte riguardo alla richiesta di un’attenuante?
La Corte ha confermato la decisione della Corte d’Appello, la quale aveva smentito che il ricorrente intendesse costituirsi. I fatti accertati dimostravano, al contrario, che egli stava tentando di rientrare frettolosamente in casa per eludere un controllo al momento dell’accertamento in flagranza.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende. Inoltre, la sentenza impugnata diventa definitiva.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5001 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 5001  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/11/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di COGNOME NOME
OSSERVA
Ritenuto che i motivi con cui con cui si deducono vizi di motivazione in ordine alla mancat applicazione della attenuante di cui all’art. 385, quarto comma, cod. pen. e in merit trattamento sanzionatorio sono, oltre che generici (non si confrontano con le ragioni de decisione), riproduttivi di identiche censure avendo la Corte territoriale smentito ricorrente intendesse costituirsi all’atto dell’accertamento avvenuto in flagranza (all tentava di rientrare frettolosamente in casa per eludere il controllo) e che la pena era comunque determinata partendo dal minimo della pena base e che la pena, pertanto, fosse congrua anche in ragione delle riconosciute circostanze generiche;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 19/01/2024.