Ricorso Inammissibile: Quando l’Appello in Cassazione Viene Respinto
Nel sistema giudiziario italiano, presentare un ricorso alla Corte di Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio, un’opportunità per contestare la legittimità di una sentenza. Tuttavia, l’accesso a questa fase non è automatico e richiede il rispetto di rigorosi requisiti formali. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile per genericità dei motivi non solo non produca alcun risultato favorevole, ma comporti anche conseguenze economiche per chi lo propone. 
Il Contesto del Caso Giudiziario
Il caso analizzato trae origine dal ricorso presentato da un individuo contro la sentenza della Corte d’Appello che ne aveva confermato la responsabilità penale per il reato previsto dall’articolo 385 del codice penale (evasione). L’imputato basava il suo ricorso su due principali motivi: in primo luogo, lamentava presunti vizi cumulativi nella motivazione della sentenza di condanna; in secondo luogo, contestava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, che avrebbero potuto comportare una riduzione della pena.
La Decisione della Corte di Cassazione sul ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato entrambi i motivi e li ha giudicati infondati, dichiarando il ricorso inammissibile. Vediamo nel dettaglio perché.
Il Primo Motivo: la Genericità della Censura
La Corte ha ritenuto il primo motivo di ricorso completamente generico e privo di una reale censura. Secondo i giudici, un ricorso è inammissibile quando manca una correlazione diretta tra le argomentazioni della decisione impugnata e i motivi posti a fondamento dell’impugnazione. In altre parole, non è sufficiente lamentarsi genericamente della sentenza; è necessario attaccare punto per punto le ragioni espresse dal giudice precedente, dimostrando dove e perché avrebbe sbagliato. Ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza confutarle specificamente, rende l’atto di impugnazione viziato da aspecificità.
Il Secondo Motivo: la Ripetitività dell’Argomento
Anche il secondo motivo è stato respinto. La Corte ha osservato che la critica relativa al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche era una semplice riproposizione di una censura già adeguatamente affrontata e respinta dalla Corte d’Appello. Quest’ultima aveva correttamente motivato la sua decisione sulla base della biografia criminale dell’imputato, evidenziando precedenti penali per reati gravi che dimostravano una chiara tendenza a violare le prescrizioni impostegli. Pertanto, riproporre la stessa questione senza nuovi e validi argomenti è stato ritenuto un motivo inammissibile.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Suprema Corte si fonda su un principio cardine della procedura penale: il giudizio di cassazione è un giudizio di legittimità, non di merito. Il suo scopo non è riesaminare i fatti come in un terzo processo, ma controllare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente la legge e abbiano motivato le loro decisioni in modo logico e coerente. Un ricorso che non si concentra su questi aspetti, ma si limita a riproporre le stesse difese o a formulare critiche vaghe, non svolge la sua funzione e viene, di conseguenza, respinto. La decisione di inammissibilità comporta, come conseguenza automatica, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, in questo caso quantificata in tremila euro.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un messaggio importante per gli imputati e i loro difensori: l’impugnazione in Cassazione deve essere un atto tecnico, preciso e mirato. La superficialità e la genericità non sono ammesse. La decisione non solo rende definitiva la condanna stabilita dalla Corte d’Appello, ma aggiunge un ulteriore onere economico per il ricorrente. In pratica, un ricorso inammissibile si traduce in una sconfitta su tutta la linea, confermando la necessità di una strategia difensiva attenta e consapevole dei limiti e delle finalità del giudizio di legittimità.
 
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile se è generico, ovvero se non contiene una critica specifica e dettagliata delle ragioni della sentenza impugnata, oppure se si limita a riproporre le stesse argomentazioni già adeguatamente respinte nei precedenti gradi di giudizio.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la persona che lo ha proposto viene condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende. La sentenza impugnata diventa definitiva.
In questo caso specifico, perché non sono state concesse le circostanze attenuanti generiche?
Le attenuanti generiche non sono state concesse a causa della biografia criminale del ricorrente. I suoi precedenti penali per reati gravi sono stati considerati indicativi di una tendenza a violare le prescrizioni imposte dalla legge, rendendo immeritevole la concessione di uno sconto di pena.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4984 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 4984  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TARANTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/06/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di COGNOME NOME
OSSERVA
Ritenuto che il primo motivo con cui si deducono vizi cumulativi di motivazione in ordin alla ritenuta responsabilità per delitto di cui all’art. 385 cod. pen. risulta generico in privo di effettiva censura;
rilevato che, infatti, il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi se manca o indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quell poste a fondamento dell’atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (tra tante, Sez. 4, n. 34270 d 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945);
rilevato che riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello è il secondo motivo, avendo la decisione correttamente argomentato in ordine alle ragioni che hanno portato ad escludere il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche alla luce della biografia criminale tenuto conto dei precedenti penali per gravi reati ido dimostrare una tendenza a violare le prescrizioni impostegli;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19/01/2024.