Ricorso Inammissibile: La Cassazione e l’Importanza dei Motivi Specifici
Quando si impugna una sentenza, specialmente davanti alla Corte di Cassazione, non è sufficiente esprimere un generico dissenso. È fondamentale articolare critiche precise e pertinenti. La recente ordinanza della Suprema Corte che dichiara un ricorso inammissibile ce lo ricorda, sottolineando come la genericità dei motivi porti inevitabilmente a una pronuncia sfavorevole e a ulteriori sanzioni economiche. Analizziamo insieme questo caso per capire quali sono gli errori da evitare.
I Fatti del Caso
Una persona veniva condannata in primo e secondo grado per una serie di reati, tra cui furto, anche in abitazione privata, e ricettazione. Nello specifico, le venivano contestati tre episodi: il furto di un telefono cellulare, di denaro contenuto in un portafoglio e di un elettrodomestico (una piastra per capelli). La difesa decideva di presentare ricorso in Cassazione, lamentando una violazione di legge e un vizio di motivazione. Sosteneva che le prove a carico fossero assenti o contraddittorie e che i giudici di merito non avessero valutato correttamente gli elementi che avrebbero potuto dimostrare la destinazione dello stupefacente a uso personale.
La Decisione della Corte: il Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, dichiarandolo ricorso inammissibile. I giudici hanno ritenuto i motivi presentati manifestamente infondati per diverse ragioni. In primo luogo, le argomentazioni della difesa sono state considerate generiche, poiché non si confrontavano in modo specifico e critico con la decisione impugnata. In pratica, il ricorso non attaccava puntualmente il ragionamento della Corte d’Appello, limitandosi a riproporre dubbi senza smontare la logica della sentenza di condanna.
La Coerenza Logica della Corte di Appello
Secondo la Cassazione, il ragionamento seguito dai giudici di merito era del tutto coerente con le risultanze processuali e non presentava alcun profilo di illogicità o contraddittorietà. Ad esempio, la Corte ha ritenuto corretta la deduzione dell’elemento soggettivo del dolo (anche nella forma del dolo eventuale) per il furto del cellulare, basandosi sull’uso che ne era stato fatto. Allo stesso modo, ha considerato logica la conclusione sul furto della piastra per capelli, tratta direttamente dalle dichiarazioni della persona offesa.
Le Motivazioni della Sentenza
La motivazione della Cassazione si fonda su un principio cardine del processo penale di legittimità: il ricorso non può essere un terzo grado di giudizio nel merito. Non è possibile chiedere alla Suprema Corte di rivalutare i fatti o le prove, ma solo di verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata. 
Nel caso di specie, il ricorso è stato considerato carente proprio sotto questo profilo. Mancava quella che la Corte definisce una ‘analisi censoria’ degli argomenti posti a fondamento della condanna. In altre parole, la difesa non ha spiegato perché il ragionamento della Corte d’Appello fosse sbagliato, ma si è limitata a presentare una versione alternativa dei fatti. Questo approccio rende il ricorso inammissibile perché non svolge la funzione che gli è propria: evidenziare un errore di diritto o un vizio logico nella decisione precedente.
Le Conclusioni
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso ha comportato due conseguenze dirette per la ricorrente, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale. In primo luogo, la condanna al pagamento delle spese processuali. In secondo luogo, il versamento di una somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria prevista quando non si ravvisa un’assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Questa ordinanza ribadisce una lezione fondamentale per ogni avvocato: un ricorso in Cassazione deve essere un’opera di precisione chirurgica. Deve individuare i specifici vizi della sentenza impugnata e argomentare in modo puntuale e critico, confrontandosi direttamente con le motivazioni del giudice di merito. La genericità e la ripetizione di argomentazioni già respinte non solo non portano al risultato sperato, ma espongono il ricorrente a ulteriori costi.
 
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano generici, manifestamente infondati, privi di un confronto critico con la decisione impugnata e non contenevano un’analisi degli argomenti che avevano fondato il giudizio di responsabilità.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, la parte il cui ricorso è dichiarato inammissibile viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Come ha ragionato la Corte riguardo alla prova del furto?
La Corte ha ritenuto coerente e logico il ragionamento del giudice di merito, il quale ha desunto l’esistenza dell’elemento soggettivo del reato (il dolo, anche eventuale) dall’uso che era stato fatto del cellulare rubato e ha basato la prova del furto di un altro oggetto sulle dichiarazioni della persona offesa.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4060 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 4060  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a SALEMI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/11/2022 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza in epigrafe la quale ha confermato la decisione del Tribunale di Pesaro, che la aveva condanNOME alla pena di giustizia in relazione ad una serie di reati di furto, anche in luogo di privata dimora e di ricettazione.
La ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione all’affermazione di responsabilità nei suoi confronti in relazione a tre ipotesi delittuose, concernenti il furto in concorso di un telefono cellulare, del denaro contenuto all’interno di un portafoglio custodito in un borsello e di un elettrodomestico, evidenziando profili di assenza o di contraddittorietà della prova di accusa, assumendo la mancata valutazione degli elementi posti a sostegno della destinazione dello stupefacente ad un uso personale. La difesa della ricorrente ha depositato memoria difensiva con la quale insiste per l’accoglimento del ricorso.
Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati, in quanto generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione (Cass., sez. U, n.8825 del 27/10/2016, COGNOME) e privi di analisi censoria degli argomenti posti a fondamento del giudizio di responsabilità del ricorrente.
Il ragionamento sviluppato dal giudice distrettuale risulta coerente con le risultanze processuali e non si risulta altresì manifestamente illogico o contraddittorio, laddove ha desunto la ricorrenza dell’elemento soggettivo del furto del cellulare da profili di dolo, anche eventuale, in relazione all’uso che ne era stato fatto; le argomentazioni spese per escludere lea ipotesi del furto del denaro da un portafoglio risultano in fatto e prive di analisi censoria delle argomentazioni contenute in sentenza, mentre in relazione al furto di una piastra per capelli corretta appare la deduzione logica tratta dalle dichiarazioni della persona offesa.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 14 Dicembre 2023
Il Consigliere estensore
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Il Presidente
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