Ricorso Inammissibile: L’Importanza dei Motivi Specifici in Cassazione
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di come un’impugnazione possa essere rigettata ancor prima di entrare nel merito della questione. Il caso evidenzia un principio fondamentale della procedura penale: la necessità di formulare motivi di ricorso specifici e critici. Quando ciò non avviene, la conseguenza è la dichiarazione di ricorso inammissibile, con conseguente condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria. Analizziamo insieme la vicenda e le ragioni giuridiche alla base della decisione.
Il Caso: Un Appello Respinto in Secondo Grado
La vicenda trae origine da una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello. L’imputato, non soddisfatto della decisione, decide di presentare ricorso per Cassazione, affidando le sue speranze di riforma della sentenza a tre distinti motivi di doglianza.
I Motivi del Ricorso in Cassazione
L’imputato ha basato il suo ricorso su tre principali argomentazioni:
1. Vizio di motivazione e violazione di legge: Il ricorrente contestava il modo in cui i giudici di merito avevano valutato le prove, ritenendo che la motivazione della sentenza fosse carente e in violazione dell’art. 192 del codice di procedura penale.
2. Mancato riconoscimento della continuazione: Si lamentava l’esclusione del cosiddetto ‘reato continuato’ (art. 81 c.p.), un istituto che avrebbe potuto comportare un trattamento sanzionatorio più favorevole.
3. Trattamento sanzionatorio: Infine, il ricorso criticava la determinazione della pena, sostenendo una violazione degli articoli 62-bis e 133 del codice penale, relativi alle circostanze attenuanti generiche e ai criteri di commisurazione della pena.
La Decisione della Suprema Corte: La Trappola del Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, dopo aver esaminato il ricorso, lo ha dichiarato inammissibile. La decisione si fonda su una valutazione preliminare che non tocca il merito delle questioni sollevate, ma si concentra sulla modalità con cui i motivi sono stati formulati.
L’Analisi dei Primi Due Motivi: La Genericità della Censura
La Corte ha ritenuto i primi due motivi ‘generici’. Questo giudizio non significa che gli argomenti fossero di per sé infondati, ma che erano stati presentati in modo inadeguato. Nello specifico, il ricorrente si era limitato a riproporre le stesse censure già avanzate e respinte dalla Corte d’Appello, senza però sviluppare una critica puntuale e specifica contro le argomentazioni contenute nella sentenza impugnata. In pratica, mancava un vero confronto dialettico con la decisione di secondo grado.
Il Terzo Motivo: La Valutazione sul Trattamento Punitivo
Anche il terzo motivo, relativo alla quantificazione della pena, è stato rigettato. La Cassazione ha osservato che la Corte d’Appello aveva determinato il trattamento punitivo sulla base di ‘adeguati criteri’, esaminando le deduzioni difensive. La decisione dei giudici di merito, quindi, era stata correttamente motivata su questo punto, rendendo la censura del ricorrente infondata.
Le Motivazioni della Decisione
Il cuore della decisione della Cassazione risiede nel principio secondo cui il giudizio di legittimità non è una terza istanza di merito. La Suprema Corte non riesamina i fatti, ma controlla la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata. Per questo motivo, non è sufficiente ripetere le stesse argomentazioni già respinte in appello. È invece indispensabile che il ricorrente individui con precisione i vizi della sentenza di secondo grado, spiegando perché le ragioni dei giudici d’appello sarebbero errate in diritto o manifestamente illogiche. La mancanza di questa ‘specificità critica’ rende i motivi generici e, di conseguenza, l’intero ricorso inammissibile.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce una lezione fondamentale per chiunque intenda presentare un ricorso per Cassazione: la precisione e la specificità dei motivi sono requisiti essenziali. Un ricorso che si limita a una sterile riproposizione delle difese già svolte è destinato all’insuccesso. La conseguenza non è solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo di pagare le spese processuali e una sanzione economica a favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in tremila euro. La redazione di un ricorso efficace richiede quindi un’analisi approfondita della sentenza impugnata e la capacità di costruire una critica mirata, logica e giuridicamente fondata.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi erano generici, ossia si limitavano a riprodurre censure già adeguatamente esaminate e respinte dalla Corte d’Appello, senza formulare una critica specifica e necessaria alle argomentazioni della sentenza impugnata.
Cosa significa che i motivi di ricorso sono ‘generici’?
Significa che non contestano in modo puntuale le argomentazioni della sentenza impugnata, ma si limitano a riproporre le stesse difese già presentate e respinte nel precedente grado di giudizio, senza un’analisi critica delle ragioni che hanno portato alla decisione.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende (in questo caso, tremila euro). La sentenza impugnata diventa definitiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2227 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2227 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/04/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME;
ritenuto che i primi due motivi di ricorso, che contestano il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione agli artt. 192, 546 comma 1, lett. e) cod. proc. pen. e 81 comma secondo cod. pen., sono generici perché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da necessaria critica delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4 sulla valutazione delle prove ai fini del giudizio di responsabilità e sull’esclusione dell continuazione);
considerato che il terzo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione agli artt. 62 bis e 133 cod. pen., è afferente al trattamento punitivo, determinato con adeguati criteri, previo esame delle deduzioni difensive (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 12/12/2023
Il Consigliere Estensore