Ricorso inammissibile: quando i motivi sono troppo generici
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di come la genericità dei motivi di impugnazione possa portare a un ricorso inammissibile. In questo caso, un imputato condannato per reati legati agli stupefacenti si è visto respingere il proprio ricorso perché le sue argomentazioni non erano sufficientemente specifiche e critiche nei confronti della decisione di secondo grado. Analizziamo insieme i dettagli della vicenda e i principi di diritto affermati dalla Suprema Corte.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da una condanna emessa dal Tribunale di Vallo della Lucania, confermata successivamente dalla Corte d’Appello di Salerno. L’imputato era stato ritenuto colpevole del reato previsto dagli articoli 81, secondo comma, del codice penale (reato continuato) e 73 del d.P.R. 309/1990 (Testo Unico Stupefacenti), per fatti commessi ad Agropoli nell’aprile del 2016.
Contro la sentenza della Corte d’Appello, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, basando la sua difesa su due principali motivi:
1. Una presunta violazione di legge e un vizio di motivazione riguardo all’affermazione della sua responsabilità penale.
2. Una violazione di legge e un vizio di motivazione in merito alla valutazione delle circostanze attenuanti generiche e alla determinazione della pena.
L’analisi della Corte sul ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato i motivi presentati e li ha ritenuti privi dei requisiti minimi per poter essere discussi nel merito. Secondo i giudici, i motivi di censura non erano supportati da una necessaria analisi critica delle argomentazioni della sentenza impugnata. In pratica, il ricorso si limitava a esprimere un dissenso generico senza confrontarsi specificamente con la logica giuridica seguita dai giudici di merito.
La Suprema Corte ha richiamato importanti principi giurisprudenziali, tra cui la sentenza delle Sezioni Unite ‘Galtelli’, secondo cui i motivi di appello (e, per estensione, di ricorso per cassazione) devono essere specifici e non possono limitarsi a riproporre le stesse questioni già decise senza una critica puntuale.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha dettagliato le ragioni dell’inammissibilità punto per punto.
Per quanto riguarda la responsabilità dell’imputato, il ricorso proponeva una lettura alternativa delle prove, evidenziando elementi come l’assenza di materiale per il confezionamento delle dosi. Tuttavia, la Cassazione ha sottolineato che questa non è una critica alla logica della sentenza, ma un tentativo di sostituire la valutazione dei fatti compiuta dai giudici di merito con una propria, diversa interpretazione. Poiché la valutazione dei giudici di primo e secondo grado non era illogica, tale motivo è stato respinto.
In riferimento al trattamento sanzionatorio, i motivi del ricorso sono stati giudicati carenti di specificità. La Corte ha osservato che la pena inflitta era già inferiore alla media prevista dalla legge per quel tipo di reato. In questi casi, il giudice non ha un onere di motivazione particolarmente stringente per ogni singolo aspetto della pena. Di conseguenza, anche queste censure sono state ritenute generiche e, quindi, inammissibili.
Le Conclusioni
Con questa ordinanza, la Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile. La conseguenza diretta per il ricorrente è la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La decisione ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: un’impugnazione, per essere efficace, deve essere specifica, critica e puntuale. Non è sufficiente manifestare un semplice disaccordo con la sentenza, ma è necessario individuare con precisione i vizi logici o giuridici che la inficiano, confrontandosi direttamente con le motivazioni del giudice che l’ha emessa. In assenza di tali requisiti, l’esito non può che essere una dichiarazione di inammissibilità.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano generici e non contenevano un’analisi critica delle argomentazioni della sentenza impugnata, limitandosi a riproporre questioni già valutate senza una specifica contestazione logico-giuridica.
Cosa intende la Corte per “lettura alternativa del compendio indiziario”?
Significa che il ricorrente non ha evidenziato un errore logico nel ragionamento del giudice, ma ha semplicemente proposto una diversa interpretazione delle prove (gli indizi), chiedendo di fatto alla Cassazione di sostituire la propria valutazione a quella dei giudici di merito, cosa che non rientra nei poteri della Suprema Corte.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, in questo caso fissata in tremila euro, da versare alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1363 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1363 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a OTTAVIANO il 21/08/1989
avverso la sentenza del 10/10/2022 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Rilevato che l’imputato COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Salerno, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la pronuncia emessa il 18 giugno 2019 all’esito di giudizio abbreviato dal Tribunale di Vallo della Lucania, che lo ha condannato per il reato di cui all’art.81, comma 2, cod. pen. e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 commesso in Agropoli il 23 aprile 2016;
considerato che i motivi di censura (violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità; violazione di legge e vizio di motivazione su circostanze attenuanti generiche e misura della pena) non sono scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822, sui motivi d’appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione);
ritenuto che la censura inerente al punto che concerne l’accertamento della responsabilità propone una lettura alternativa del compendio indiziario, non illogicamente valutato dalle conformi sentenze di merito, evidenziando elementi, quali l’assenza di materiale atto al confezionamento, implicitamente ritenuti non rilevanti ai fini del giudizio;
considerato che, ferma restando la conqruità della motivazione offerta su tutti i profili inerenti al trattamento sanzionatorio, la pena irrogata è comunque inferiore alla misura media edittale (sull’onere motivazionale del giudice in ordine alla determinazione della pena, Sez. 3, n. 29968 del 22/2/2019, COGNOME, Rv. 276288-01; Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, COGNOME, Rv. 271243) e le relative censure difettano di specificità;
considerato che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 23 novembre 2023
Il Presidente