Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione non Entra nel Merito
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel sistema legale italiano, ma non sempre la Corte esamina il caso nel dettaglio. Un’ordinanza recente ci offre un chiaro esempio di ricorso inammissibile, spiegando perché certi appelli vengono respinti in via preliminare e quali sono le conseguenze per il ricorrente. Comprendere questi meccanismi è fondamentale per chiunque affronti un procedimento penale.
I Fatti alla Base del Processo
Il caso trae origine da una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello di Salerno. L’imputato era stato ritenuto colpevole per reati previsti dagli articoli 336 e 582 del codice penale, ovvero violenza o minaccia a un pubblico ufficiale e lesioni personali. Non soddisfatto della decisione dei giudici di secondo grado, l’imputato ha deciso di proporre ricorso per Cassazione, sperando in un annullamento della condanna.
L’Esito del Giudizio di Legittimità
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, dopo aver esaminato gli atti, ha emesso un’ordinanza che ha messo fine al percorso giudiziario dell’imputato. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Questa decisione non significa che la Corte abbia confermato la colpevolezza nel merito, ma piuttosto che il ricorso stesso non possedeva i requisiti minimi per essere esaminato. La Corte ha quindi condannato il ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche a versare una somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Analisi dei motivi di un ricorso inammissibile
La Suprema Corte ha individuato due vizi fondamentali nei motivi presentati dalla difesa, che hanno portato inevitabilmente alla dichiarazione di inammissibilità:
1. Motivi Meramente Riproduttivi: Le censure sollevate erano una semplice riproposizione di argomenti già presentati e valutati adeguatamente dai giudici di merito nei precedenti gradi di giudizio.
2. Motivi Generici: Le argomentazioni erano formulate in modo vago e non si confrontavano specificamente con le motivazioni contenute nella sentenza della Corte d’Appello. In altre parole, la difesa non ha spiegato perché il ragionamento dei giudici di secondo grado fosse errato, limitandosi a ripetere la propria versione.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La decisione della Corte di Cassazione si fonda su un principio cardine del giudizio di legittimità: il ricorso non può essere una terza istanza di merito. Il suo scopo è controllare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata, non riesaminare i fatti. Quando un ricorso si limita a riproporre le stesse questioni senza individuare vizi specifici nella decisione d’appello, esso perde la sua funzione e diventa, appunto, inammissibile. La Corte ha sottolineato come i motivi fossero “obiettivamente generici” e non si confrontassero con la struttura logico-argomentativa della sentenza impugnata, rendendo impossibile un vero scrutinio di legittimità.
Conclusioni: Le Conseguenze Pratiche
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso ha implicazioni pratiche molto serie. In primo luogo, la sentenza di condanna della Corte d’Appello diventa definitiva a tutti gli effetti. In secondo luogo, scatta una sanzione economica per il ricorrente, che deve farsi carico delle spese del procedimento e versare una somma alla Cassa delle ammende. Questa ordinanza serve da monito: un ricorso per Cassazione deve essere preparato con estrema cura, focalizzandosi su vizi di legge specifici e non su una generica contestazione della decisione, per evitare di incorrere in una declaratoria di inammissibilità e nelle relative conseguenze economiche.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi erano, da un lato, una mera riproduzione di censure già valutate dai giudici di merito e, dall’altro, oggettivamente generici e non si confrontavano con la motivazione della sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
Quali erano i reati per cui l’imputato era stato condannato?
L’imputato era stato condannato in appello per i reati previsti dagli articoli 336 (violenza o minaccia a un pubblico ufficiale) e 582 (lesione personale) del codice penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33018 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33018 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BITONTO il 06/11/1989
avverso la sentenza del 10/01/2025 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
R.G. n. 9391/2025
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per i reati previsti dagli artt. 336-58 pen.);
Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità e alla corretta quali giuridica dei fatti;
Ritenuti i motivi inammissibili perché, da una parte, meramente riproduttivi di censure adeguatamente valutate dai Giudici di merito e, dall’altra, perché obiettivamente generi rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confrontano;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna d ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 giugno 2025.