Ricorso Inammissibile: Quando i Motivi Generici Portano alla Condanna
L’esito di un processo non si decide solo nel merito, ma anche attraverso il rigoroso rispetto delle regole procedurali. Un esempio lampante è il caso del ricorso inammissibile, un istituto che sanziona la mancanza dei requisiti essenziali dell’atto di impugnazione. Con la recente ordinanza n. 44678/2024, la Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale: per contestare una sentenza non bastano lamentele generiche, ma servono critiche precise e circostanziate. Vediamo nel dettaglio questa decisione e le sue implicazioni.
I Fatti del Processo
La vicenda trae origine da una sentenza della Corte d’Appello di Venezia, con la quale un imputato veniva condannato per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. Ritenendo ingiusta la decisione, l’imputato decideva di presentare ricorso per Cassazione, l’ultimo grado di giudizio previsto dal nostro ordinamento, al fine di ottenere l’annullamento della condanna.
La Decisione della Corte di Cassazione
Giunto al vaglio della Suprema Corte, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte non è entrata nel merito della questione – ovvero se l’imputato fosse o meno colpevole – perché ha riscontrato un vizio preliminare e insuperabile nell’atto di impugnazione stesso.
Di conseguenza, la Corte ha condannato il ricorrente a due sanzioni pecuniarie:
1. Il pagamento delle spese processuali.
2. Il versamento di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione prevista proprio per i casi di inammissibilità del ricorso.
Le Motivazioni: Analisi del ricorso inammissibile
Il cuore della decisione risiede nelle motivazioni con cui i giudici hanno giustificato l’inammissibilità. La Corte ha stabilito che le “doglianze” (cioè i motivi di lamentela) presentate dal ricorrente erano “totalmente generiche”.
In pratica, l’atto di impugnazione si limitava a “mere enunciazioni”, senza mai confrontarsi concretamente con le argomentazioni sviluppate dalla Corte d’Appello nella sentenza di condanna. I giudici di secondo grado avevano costruito un “puntuale e logico apparato argomentativo”, che il ricorrente non ha scalfito né contestato punto per punto.
Secondo la Cassazione, un ricorso valido deve contenere “specifiche richieste con connessa indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono”. In altre parole, non è sufficiente affermare che la sentenza sia sbagliata; è necessario spiegare perché, indicando quali norme sarebbero state violate e quali elementi di prova sarebbero stati mal interpretati, il tutto in stretta correlazione con la motivazione della sentenza che si intende impugnare.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza è un monito importante per chiunque intenda impugnare una sentenza penale. La decisione della Cassazione sottolinea che il ricorso non è una semplice riproposizione delle proprie tesi, ma un atto tecnico che richiede precisione e specificità. Presentare un ricorso inammissibile perché generico non solo è inutile ai fini di ottenere una riforma della sentenza, ma comporta anche conseguenze economiche significative.
La condanna al pagamento delle spese e della sanzione alla Cassa delle ammende funge da deterrente contro impugnazioni superficiali o meramente dilatorie, garantendo che l’accesso al giudizio di legittimità sia riservato a casi in cui vengono sollevate questioni giuridiche serie e ben definite. Pertanto, la redazione di un ricorso per Cassazione richiede un’analisi approfondita e critica della sentenza impugnata, pena l’immediata chiusura del processo con un esito sfavorevole e oneroso.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le doglianze (motivi di appello) erano totalmente generiche, limitandosi a mere enunciazioni senza confrontarsi specificamente con le argomentazioni puntuali e logiche della sentenza impugnata.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Cosa mancava nel ricorso presentato per essere considerato ammissibile?
Il ricorso mancava di specifiche richieste supportate da precise ragioni di diritto e dati di fatto. Non si confrontava in modo critico con gli apprezzamenti di merito e l’apparato argomentativo della Corte d’Appello.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44678 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44678 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 11/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 17/03/1994
avverso la sentenza del 05/02/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
N. 19004/24 COGNOME
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di resistenza);
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che le doglianze con cui si censura l’affermazione di responsabilità per il reato contestato sono totalmente generiche, limitandosi a mere enunciazioni e non misurandosi affatto con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte d’appello con puntuale e logico apparato argomentativo, né coniugandosi alla enunciazione di specifiche richieste con connessa indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 11/10/2024