Ricorso inammissibile: quando la genericità costa caro
Presentare un ricorso in Cassazione richiede precisione e tecnicismo. Non basta essere convinti della propria ragione; è fondamentale che i motivi dell’impugnazione siano formulati in modo specifico, altrimenti si rischia una declaratoria di ricorso inammissibile. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio delle conseguenze derivanti da un ricorso generico, che si limita a ripetere argomentazioni già esaminate e respinte nei precedenti gradi di giudizio.
I Fatti del Caso
Il caso analizzato trae origine da un ricorso presentato alla Corte di Cassazione da un individuo condannato per il reato di rapina (art. 628 c.p.) dalla Corte di Appello di Roma. L’imputato, attraverso il suo difensore, ha contestato la correttezza della motivazione che fondava il giudizio di colpevolezza. L’obiettivo era ottenere l’annullamento della condanna e un nuovo esame della sua posizione.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, con l’ordinanza in esame, ha stroncato sul nascere le aspettative del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione non è entrata nel merito della questione – cioè non ha valutato se l’imputato fosse o meno colpevole – ma si è fermata a un controllo preliminare sulla validità formale e sostanziale dell’atto di impugnazione. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
La ragione fondamentale della decisione risiede nella ‘mancanza di specificità’ del motivo di ricorso, come previsto dall’art. 591, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale. La Corte ha osservato che il ricorso era ‘generico e non specifico’ perché si fondava su argomenti che riproponevano le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice d’appello.
In altre parole, il ricorrente non ha instaurato un vero e proprio dialogo critico con la sentenza impugnata. Invece di contestare punto per punto il ragionamento della Corte d’Appello, evidenziandone eventuali errori logici o giuridici, si è limitato a ripresentare le proprie tesi difensive in modo astratto. La Cassazione sottolinea che la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione stessa determina l’inammissibilità. Un ricorso efficace deve ‘attaccare’ la motivazione della sentenza, non ignorarla.
Le Conclusioni: Le conseguenze pratiche di un ricorso inammissibile
Questa pronuncia ribadisce un principio cruciale nella pratica legale: un’impugnazione non è una semplice ripetizione di ciò che si è già detto. È un atto tecnico che richiede un’analisi critica e puntuale della decisione che si contesta. Un ricorso inammissibile non solo preclude ogni possibilità di vedere accolte le proprie ragioni, ma comporta anche conseguenze economiche negative per l’imputato. La condanna al pagamento delle spese e della sanzione pecuniaria serve da deterrente contro la presentazione di appelli superficiali o meramente dilatori, garantendo che l’accesso alla giustizia di ultima istanza sia riservato a casi con reali e specifiche censure giuridiche.
Per quale motivo un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile se i motivi presentati sono generici e non specifici, ovvero se si limitano a riproporre argomenti già discussi e respinti dal giudice precedente senza confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
Chi presenta un ricorso dichiarato inammissibile è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro (nel caso di specie, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
Cosa si intende per ‘mancanza di correlazione’ in un motivo di ricorso?
Significa che le argomentazioni presentate nel ricorso non si confrontano direttamente con il ragionamento esposto nella sentenza che si sta impugnando. In pratica, il ricorso non contesta in modo puntuale le fondamenta della decisione precedente, risultando così inefficace.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44185 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44185 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME COGNOME nato il 01/01/1999
avverso la sentenza del 02/04/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOMECOGNOME
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all’art. 628 cod. peri è generico e non specifico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame alle pagine 3 e 4;
che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell’art. 591 comma 1 lett. c), deriva l’inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 12 novembre 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente