Ricorso Inammissibile: Quando la Ripetizione dei Motivi Porta alla Condanna
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma per essere esaminato nel merito, deve rispettare requisiti stringenti. Un ricorso inammissibile è un atto che non supera il vaglio preliminare della Corte, spesso perché i motivi addotti sono generici o meramente ripetitivi. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come la mancanza di specificità e di una critica argomentata alla sentenza impugnata conduca inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità, con conseguente condanna alle spese.
I Fatti del Caso: La Richiesta di Derubricazione da Ricettazione a Truffa
Il ricorrente era stato condannato per il reato di ricettazione (art. 648 c.p.). In sede di appello, la sua difesa aveva sostenuto che i fatti dovessero essere riqualificati nel delitto di truffa (art. 640 c.p.), una fattispecie di reato meno grave. La Corte d’Appello aveva respinto questa tesi, confermando la condanna per ricettazione e motivando dettagliatamente la propria decisione sulla base degli elementi oggettivi e soggettivi del reato contestato. Nonostante ciò, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, basandolo su un unico motivo: la mancata derubricazione del reato, riproponendo di fatto la stessa argomentazione già disattesa nel grado precedente.
La Decisione della Cassazione sul Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un principio consolidato della procedura penale: il ricorso per Cassazione non può essere una semplice riproposizione dei motivi già esaminati e rigettati dalla corte di merito. Deve, al contrario, contenere una critica specifica e argomentata delle ragioni esposte nella sentenza impugnata, evidenziando vizi di legittimità come la violazione di legge o il vizio di motivazione.
Le Motivazioni: La Genericità e la Mancanza di Critica Argomentata
I giudici di legittimità hanno sottolineato come i motivi presentati dal ricorrente costituissero una “pedissequa reiterazione” di quelli già dedotti in appello. La Corte d’Appello aveva già puntualmente confutato la tesi difensiva, spiegando perché la ricostruzione dei fatti portasse a configurare il delitto di ricettazione e non quello di truffa. La difesa, nel suo ricorso, si era limitata a riproporre la propria versione alternativa senza alcun supporto probatorio e senza confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza di secondo grado.
La Cassazione ha chiarito che tali motivi sono da considerarsi “non specifici ma soltanto apparenti”, poiché omettono di assolvere la funzione tipica dell’impugnazione, che è quella di una critica argomentata contro la decisione del giudice precedente. In assenza di questo confronto critico, il ricorso perde la sua funzione e viene giustamente dichiarato inammissibile.
Le Conclusioni: L’Importanza della Specificità nel Ricorso
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione. Non è sufficiente essere in disaccordo con una sentenza per impugnarla; è necessario articolare motivi di ricorso che attacchino specificamente la struttura logico-giuridica della decisione contestata. Un ricorso che si limita a ripetere le stesse difese, senza indicare dove e perché il giudice di merito avrebbe sbagliato nell’applicare la legge o nel motivare la sua scelta, è destinato all’inammissibilità. La conseguenza non è solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, aggravando la posizione del condannato.
Perché un ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché si limitava a ripetere le stesse argomentazioni già presentate e respinte dalla Corte d’Appello, senza muovere una critica specifica e argomentata contro la motivazione della sentenza impugnata.
Cosa significa che un motivo di ricorso è “apparente” o “non specifico”?
Significa che il motivo, pur essendo formalmente presentato, non svolge la sua funzione di critica alla decisione del giudice. Si limita a riproporre una tesi difensiva senza confrontarsi con le ragioni esposte nella sentenza, risultando così privo di reale contenuto impugnatorio.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende. Inoltre, la sentenza impugnata diventa definitiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45757 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45757 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ROMA il 22/12/1999
avverso la sentenza del 07/02/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME NOME, ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che deduce violazione di legge in ordin alla mancata derubricazione del delitto di cui all’art. 648 cod. pen. in quello all’art. 640 cod. pen., non è consentito perché fondato su motivi che si riso nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntual disattesi dalla corte di merito alle pagg. 1-2 della motivazione della sen impugnata (ove, oltre ad indicare l’elemento oggettivo e soggettivo de ricettazione, si sottolinea come la tesi difensiva avente ad oggetto la configur del delitto di truffa non sia supportata da alcun riscontro proba concretizzandosi in una mera ricostruzione alternativa proposta dal difenso nemmeno confermata da dichiarazioni confessorie), dovendosi gli stess considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolv la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ric
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile co condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso in Roma, il 5 novembre 2024.