Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 887 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 887 Anno 2025
Presidente: IMPERIALI NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il 30/08/1991
avverso la sentenza del 18/04/2024 della Corte d’appello di Roma
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME
considerato che l’unico motivo di cui si compone il ricorso, con cui si contesta vizio di motivazione in ordine all’omessa disapplicazione della contestata recidiva, nonché in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con regime di prevalenza sull’aggravante suddetta, non è consentito in sede di legittimità, in quanto risulta non connotato dai requisiti richiesti, a pena d inammissibilità del ricorso, dall’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. peri., essendo fondato su profili di censura che si risolvono nella reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non caratterizzati da un effettivo confronto con le ragioni poste a base del decisum e, dunque, non specifici ma soltanto apparenti, omettendo di assolvere la tipica funzione di una concreta critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
che la Corte d’appello ha confermato l’applicazione della recidiva ritenendo che i reati sub iudice, posti in relazione con le precedenti condanne riportate dall’imputato, fossero dimostrativi dell’«accresciuta pericolosità del soggetto»,
motivazione che, alla luce dei consolidati principi della giurisprudenza della Corte di cassazione sul tema, si deve ritenere sufficiente e, in quanto espressiva di un discrezionale giudizio di fatto, non sindacabile in questa sede di legittimità;
che, inoltre, la medesima censura, nel contestare il giudizio di comparazione fra le due menzionate opposte circostanze come effettuato dal primo giudice e poi riconfermato dai giudici di appello, risulta anche manifestamente infondata, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità, qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell’equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idone a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, COGNOME, Rv. 245931);
che le conclusioni ragionate e argomentate del giudice del merito (si vedano, in particolare, le pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata) sono, pertanto, incensurabili;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 19 novembre 2024.