Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 554 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 554 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 15/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a FAYOUM( EGITTO) il 16/04/1989
avverso la sentenza del 19/03/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME
che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso
Motivi della decisione
1.Con sentenza emessa il 19 marzo 2024 la Corte d’appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano che ha condannato NOME alla pena di mesi nove di reclusione ed euro 200,00 di multa per il reato di furto aggravato di un misura d’acqua e tentativo di furto di un autocarro Iveco parcheggiato all’interno del cantiere dell RAGIONE_SOCIALE di Segrate. L’imputato ha riportato condanna anche per il reato di cui al 367 cod. pen. perché, al fine di assicurarsi l’impunità, aveva presentato presso la Staz Carabinieri di Milano di INDIRIZZO la falsa denuncia di furto del proprio telefono cel che aveva invece dimenticato all’interno dell’autocarro Iveco, ove era stato ritrovato inquirenti. Nella denuncia di furto, l’imputato aveva dichiarato che il telefono gli e sottratto mentre era custodito all’interno della vettura Golf TARGA_VEICOLO, intestata al pr fratello.
Ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, articolando due motivi. Con il primo lament vizio di cui all’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. La sentenza impugnata era caren motivazione nonché contraddittoria. I giudici di appello non avevano spiegato perché dal telefo in uso all’imputato non erano partite più telefonate dopo le 18.44, non essendo plausibile c ricorrente non avesse adoperato il telefono per tenersi in contatto con i presunti complici, che, secondo la denuncia della persona offesa titolare della RAGIONE_SOCIALE, sul luogo commesso reato erano state avvistate più persone. La pronuncia era priva di tenuta logica poiché non era stato chiarito quale interesse avrebbe potuto avere il ricorrente alla denuncia del del telefono, dal momento che, pacificamente, l’apparecchio telefonico conteneva una scheda intestata ad altro soggetto di origini pakistane. Inoltre, la sentenza impugnata, appiatte sulla decisione del primo giudice, non aveva tenuto conto della ritrattazione del fr dell’imputato, sentito come teste in sede dibattimentale. In particolare, mentre in sede di fratello dell’imputato aveva dichiarato che la vettura Golf 5, nel periodo in cui si era ve l’episodio delittuoso, non stava circolando perché priva di assicurazione, nel corso dibattimento aveva smentito le predette dichiarazioni.
2.1 Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione in merito al trattamento sanzionatorio giudici di merito nulla avevano argomentato in ordine al giudizio di equivalenza delle attenu sulle aggravanti contestate, né sulle ragioni che avevano condotto alla determinazione della pen irrogata nel caso concreto.
Il Procuratore generale ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.- Il primo motivo è inammissibile. Il ricorrente svolge infatti tz censure di merito, pretendendo di ottenere dalla Corte di cassazione una diversa – e più favorevole – ricostruzi dei fatti. È noto, tuttavia, che siffatte doglianze esulano dal sindacato della Corte di le
investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto essenzialmente ris alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindaca cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente e idonea a dar conto dell’it logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum (Sez. U, n. 930 del 13/12/1995 – dep. 1996, Clarke, Rv. 20342801; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, COGNOME, Rv. 235507; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, COGNOME, Rv. 265482). Inoltre, è ormai pacifica acquisizione del giurisprudenza di questa Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanz di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, int indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, dal momento che quest’ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizi aspecificità che conduce, a norma dell’art. 591 comma 1, lett. c) cod. proc. pan., inammissibilità della impugnazione (in tal senso ‘ez. 2, n. 29108 del 15/7/2011, COGNOME non mass.; conf. ez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, COGNOME, Rv. 255568; fez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, COGNOME, Rv. 253849; ez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, Lo COGNOME, Rv. 240109; sez. 4 n. 34270 del 3/7/2007, COGNOME, Rv. 236945; ez. 1, n. 39598 del 30/9/2004, COGNOME, Rv 230634; sez. 4, n. 15497 del 22/2/2002, COGNOME, Rv. 221693).
1.1. Orbene, sui punti già proposti come motivi in sede di gravame la Corte territoriale ha of articolata ed esauriente motivazione, del tutto priva di aporie logiche e del tutto coerente materiale istruttorio acquisito ed esaminato. In particolare, i giudici di appello osservano la necessità di comunicare con i presunti complici fosse un elemento meramente congetturale, essendo altrettanto plausibile che non ve ne fosse stata necessità, in quanto i correi avrebbero potuto agire insieme e non separati. La sentenza impugnata ha inoltre evidenziato, punto per punto, le plateali contraddizioni del fratello dell’imputato sentito in diba rispetto alla versione fornita in sede di indagine e nella immediatezza dei fatti, concluden conformità ai principi, sulla assoluta mancanza di credibilità del teste. Infine, la Corte argo con indiscutibile forza logica, circa l’interesse dell’imputato alla denuncia del furto del e sugli elementi indizianti circa i reati a lui contestati, elementi dotati di univoca conv rilevando: 1) la altrimenti inspiegabile coincidenza temporale tra la denuncia di furt ritrovamento del telefono dell’imputato all’interno dell’autocarro oggetto del tentativo d 2) il mendacio dell’imputato, il quale, in sede di denuncia, aveva affermato di aver chiamato volte la propria utenza dal telefono della moglie, mentre la circostanza era platealmente sment dalle risultanze dei tabulati telefonici.
2. Il secondo motivo è generico, oltre che manifestamente infondato. Il ricorrente lamen carenza di motivazione in ordine alla ritenuta equivalenza delle concesse attenuanti generic sulle aggravanti contestate, così come in ordine alla dosimetria della pena, deducendo che nell sentenza impugnata non erano stati individuati i criteri legali che avevano condo
all’applicazione della pena irrogata in concreto. Orbene, deve ribadirsi che le statu al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione dis tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell’equivalenza si sia limitata idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010 Rv. 245931 – 01, Sez. 2, n. 31543 del 08/0 Rv. 270450 . La Corte territoriale, testualmente, in risposta ai motivi di gravam argomenta sulla scelta di non addivenire ad un giudizio di prevalenza alla spregiudicatezza della azione delittuosa compiuta e dei precedenti penali dell’imputa di motivazione congrua e non illogica, rispettosa dei principi ripetutamente afferma Corte di legittimità. Ancora, riguardo alla dosimetria della pena, va ribadito che la d della misura della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nell’ampio potere del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato glo elementi indicati nell’art. 133 cod. penaSez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, COGNOME, R Il giudice del merito esercita infatti la discrezionalità che la legge gli confe l’enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei c nell’art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, COGNOME, Rv. 271243; Sez. del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196; Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008, Gasp 239754). Come esposto, sono stati richiamati gli aspetti valorizzati in ordine alla va trattamento sanzionatorio, ossia la personalità del reo, gravato da precedenti, e caratteristiche dell’azione delittuosa. Va infine considerato che la pena è stata irro non superiore alla media edittale e, in relazione ad essa, non era dunque un’argomentazione più dettagliata da parte del giudice (Sez. 3, n. 38251 del 1 Rignanese, Rv. 267949). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (C sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento dell procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura ind dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 15 novembre 2024
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