Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione non entra nel merito dei fatti
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il giudizio di legittimità non è una terza occasione per discutere i fatti di una causa. Il caso in esame, relativo a una condanna per l’utilizzo di una banconota contraffatta, si è concluso con la dichiarazione di ricorso inammissibile, offrendo importanti spunti sulla corretta redazione delle impugnazioni e sul ruolo della Suprema Corte.
I Fatti alla Base della Condanna
La vicenda giudiziaria trae origine dalla condotta di un individuo, condannato nei primi due gradi di giudizio per aver utilizzato una banconota falsa. La sua colpevolezza era stata affermata sulla base di un solido quadro probatorio, che includeva:
* Le dichiarazioni attendibili della persona offesa e del suo partner.
* Le immagini di un sistema di videosorveglianza che documentavano un’accesa discussione tra l’imputato e il gestore del locale.
* Il comportamento stesso dell’imputato, dal quale emergeva la consapevolezza di maneggiare denaro falso.
* Un’indicazione specifica della vittima riguardo a una comunicazione telefonica, ricevuta da un complice dell’imputato, finalizzata a trovare una soluzione e a restituire il resto indebitamente percepito.
Nonostante il mancato ritrovamento fisico della banconota contraffatta, i giudici di merito hanno ritenuto che l’insieme di questi elementi fosse sufficiente per affermare la responsabilità penale.
La Decisione della Cassazione e il Ricorso Inammissibile
Di fronte alla Suprema Corte, la difesa ha tentato di contestare la correttezza della motivazione che aveva portato alla condanna. Tuttavia, i giudici di legittimità hanno immediatamente rilevato la natura delle doglianze: non si trattava di presunte violazioni di legge, ma di mere critiche sulla valutazione dei fatti, attività preclusa in sede di Cassazione. Questo ha portato inevitabilmente a dichiarare il ricorso inammissibile.
La Sorte dei “Motivi Nuovi”
Successivamente al ricorso principale, la difesa aveva depositato dei “motivi nuovi”, sollevando anche una presunta nullità nella notifica di un atto del procedimento. Anche questi sono stati giudicati inammissibili. La Corte ha applicato un principio giurisprudenziale consolidato: se il ricorso originario è inammissibile, la stessa sorte tocca a qualsiasi motivo nuovo presentato in seguito. La validità dell’impugnazione principale è un presupposto essenziale per poter esaminare le integrazioni successive.
Le Motivazioni della Corte Suprema
La Corte ha motivato la sua decisione in modo chiaro e lineare. Il ricorso principale è stato ritenuto inammissibile perché costituito da “mere doglianze in punto di fatto”. L’imputato, in sostanza, non contestava una errata applicazione della legge da parte della Corte d’Appello, ma chiedeva alla Cassazione una nuova e diversa valutazione delle prove (le testimonianze, i video, il comportamento), cosa che non rientra nei poteri della Suprema Corte. I giudici di merito, secondo l’ordinanza, avevano costruito un percorso logico coerente, basato su plurimi dati probatori convergenti, che giustificava pienamente l’affermazione di responsabilità. Di conseguenza, i motivi nuovi non potevano essere esaminati, essendo accessori a un’impugnazione principale già viziata. Inoltre, la questione procedurale sollevata con i motivi nuovi è stata considerata manifestamente infondata e tardiva, in quanto non eccepita dal precedente difensore nel momento opportuno.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa ordinanza rafforza un insegnamento cruciale per chiunque si approcci al giudizio in Cassazione: è fondamentale concentrare l’impugnazione su questioni di diritto. Tentare di ottenere dalla Suprema Corte una rivalutazione delle prove o una diversa ricostruzione dei fatti è una strategia destinata al fallimento. La decisione evidenzia come la solidità e la coerenza logica della motivazione delle sentenze di merito rendano arduo un annullamento in sede di legittimità, a meno che non si identifichino specifiche e concrete violazioni di legge. Infine, viene ribadita l’importanza della tempestività nel sollevare eccezioni procedurali, che non possono essere recuperate tardivamente attraverso lo strumento dei motivi nuovi, soprattutto a fronte di un ricorso geneticamente inammissibile.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le contestazioni sollevate dalla difesa non riguardavano errori di diritto, ma erano semplici lamentele sulla valutazione dei fatti e delle prove (cosiddette “doglianze in punto di fatto”), che non possono essere esaminate in sede di legittimità.
I ‘motivi nuovi’ presentati successivamente avrebbero potuto cambiare l’esito del ricorso?
No, perché secondo un principio consolidato, se il ricorso originale è inammissibile, anche tutti i motivi nuovi presentati in seguito sono destinati alla stessa sorte. L’ammissibilità del ricorso principale è un prerequisito per l’esame di qualsiasi integrazione.
Il fatto che la banconota falsa non sia mai stata trovata è stato decisivo per il processo?
No, i giudici hanno ritenuto che il mancato ritrovamento della banconota non fosse un ostacolo decisivo all’affermazione di responsabilità. La condanna si è basata su una serie di altre prove convergenti, come le testimonianze, i video di sorveglianza e la condotta dell’imputato, considerate sufficienti a dimostrare la sua colpevolezza.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13148 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13148 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/11/2022 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; —-9
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di RAGIONE_SOCIALE e la memoria depositata dal difensore in data 21 novembre 2023;
ritenuto che il motivo di ricorso con cui si contesta la correttezza della motivazione posta a della dichiarazione di responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità pe costituito da mere doglianze in punto di fatto;
considerato che la Corte territoriale (pagg.4-5) ha valutato, oltre le attendibili dichiarazio vittima e della compagna, anche la condotta dell’imputato da cui emerge la consapevolezza della falsità della banconota utilizzata, nonché la presenza di immagini di videosorveglianza ch documentano l’animata discussione tra l’imputato e il gestore del locale, quale legittimo riscon al narrato dei testimoni; che il Tribunale, a sua volta, ha dato conto della specifica indica della persona offesa circa la comunicazione telefonica ricevuta da uno dei correi, dirett ricercare una soluzione alla vicenda occorsa, con espressa promessa di restituzione della somma ricevuta come resto a fronte della cessione della banconota falsa; che, pertanto, logicamente sentenze di merito hanno affermato l’esistenza di plurimi dati probatori convergenti ne prospettata ricostruzione della vicenda, rispetto alla quale il dato del mancato ritrovamento d banconota contraffatta non rappresenta ostacolo decisivo rispetto all’affermazione d responsabilità;
ritenuto che i motivi nuovi depositati dal nuovo difensore dell’imputato in data 14 dicemb 2023, sono anch’essi inammissibili, secondo il costante insegnamento giurisprudenziale che fa derivare dall’inammissibilità dei motivi originari di ricorso l’inammissibilità dei moti (senza considerare che con il primo dei motivi nuovi la difesa introduce la questione, n sollevata con il ricorso, della nullità della notifica del decreto di giudizio immediato all’i eseguita in modo errato presso il difensore di fiducia, questione comunque manifestamente infondata trattandosi di eccepita nullità generale, non dedotta dal difensore presente all’udie in cui fu dichiarata l’assenza dell’imputato);
rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2024.