Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26777 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26777 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 17/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOMECUI 05UZXUR) nato il 17/01/1998
avverso la sentenza del 16/01/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
rilevato che sia il primo che il secondo motivo di impugnazione, relativi alla
qualificazione del fatto ed alla affermazione di responsabilità, mirano, in realtà, ad una diversa ricostruzione del fatto posto a base della decisione, tanto che, anche
in relazione al primo di essi, incentrato su violazione di legge, si evoca la erronea applicazione dell’art. 192 cod. proc. pen., norma tuttavia deputata alla valutazione
del fatto da parte del giudice, perciò attinente al giudizio sul fatto;
considerato che a questa Corte, per logica ordinamentale, è preclusa
l’ennesima valutazione del fatto, essendole per contro riservata la peculiare funzione di organo deputato a controllare che la motivazione dei provvedimenti
dei giudici di merito rispettino uno standard di intrinseca razionalità e di capacità
di spiegare l’iter seguito dal giudice per giungere alla decisione, aderendo alle regole della logica, oltre che del diritto, e all’esigenza della completezza espositiva
(Sez. 6, n. 40609 del 01/10/2008, COGNOME, Rv. 241214).
osservato che a pg. 7 della motivazione si dà pienamente conto, con
argomenti del tutto privi di illogicità (che, si sottolinea, deve essere manifesta, cioè rilevabile ictu ocu/i, per essere in grado di disarticolare il ragionamento giudiziale), delle ragioni per cui il complessivo atteggiamento dei due aggressori sia stato idoneo ad integrare la minaccia e la violenza morale necessaria per integrare il reato di rapina contestato;
rilevato che il terzo motivo di impugnazione, sulle circostanze attenuanti generiche e del danno di speciale tenuità, è da un lato non consentito, poiché dal résumé della sentenza non risulta che il primo aspetto (art. 62 bis cod. pen.) sia stato proposto in precedenza, con conseguente rottura della catena devolutiva (art. 606, comma 3, cod. proc. pen.), e, dall’altro (art. 62 n. 4, cod. pen.), manifestamente infondato, a fronte di una adeguata spiegazione sul punto (pg. 7 e 8);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 17 giugno 2025
DEPOSITATA
Il Consigliere relatore COGNOME
Il Presidente