Ricorso Inammissibile: la Cassazione sanziona i motivi generici
Quando si impugna una sentenza di condanna, non è sufficiente lamentare una pena troppo severa in termini generici. È fondamentale che i motivi del ricorso siano specifici e si confrontino criticamente con le argomentazioni del giudice. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ha ribadito questo principio, dichiarando un ricorso inammissibile e condannando il ricorrente a significative sanzioni economiche. Questo caso offre uno spunto cruciale per comprendere i requisiti di ammissibilità di un ricorso in sede di legittimità.
Il Caso: Un Appello Contro la Severità della Pena
La vicenda trae origine da una condanna per il reato di furto in abitazione, previsto dall’articolo 624-bis del codice penale. L’imputato, dopo la conferma della condanna da parte della Corte di Appello di Palermo, decideva di presentare ricorso per Cassazione. Tuttavia, l’unico motivo di doglianza sollevato riguardava l’eccessiva severità della pena inflitta, senza articolare ulteriori e specifiche censure sulla ricostruzione dei fatti o sull’applicazione delle norme giuridiche.
La Decisione della Cassazione: Conseguenze di un Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte, con l’ordinanza in esame, ha tagliato corto, ritenendo il ricorso palesemente infondato. I giudici hanno stabilito che l’appello non poteva superare il vaglio di ammissibilità. La decisione si fonda su un principio consolidato della procedura penale: i motivi di ricorso devono essere concreti e puntuali.
La Critica ai Motivi d’Appello
Secondo la Corte, limitarsi a denunciare una “eccessiva severità della pena” si traduce in “mere proposizioni astratte”. Queste affermazioni generiche sono considerate prive di un reale confronto critico con le ragioni esposte nella sentenza impugnata. In pratica, il ricorrente non ha spiegato perché, nel suo caso specifico, la valutazione del giudice di merito sarebbe stata errata o sproporzionata, non riuscendo così a incrinare la logicità della decisione precedente.
Le Motivazioni
Le motivazioni alla base della dichiarazione di inammissibilità risiedono nella funzione stessa del ricorso per Cassazione. Questo strumento non serve a riesaminare completamente il merito della vicenda, ma a controllare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza precedente. Un motivo di ricorso che non si confronta specificamente con le argomentazioni del giudice che ha emesso la sentenza impugnata elude questa funzione. Di conseguenza, il ricorso viene considerato uno strumento meramente dilatorio o comunque non meritevole di essere esaminato nel contenuto, portando a una dichiarazione di inammissibilità.
Le Conclusioni
La conclusione della Corte è stata netta: il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Tale declaratoria comporta due conseguenze economiche rilevanti per il ricorrente. In primo luogo, la condanna al pagamento delle spese processuali sostenute dallo Stato. In secondo luogo, il versamento di una somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Questa ordinanza serve da monito: un ricorso in Cassazione deve essere preparato con cura e precisione, basandosi su argomentazioni giuridiche solide e pertinenti, pena la sua immediata reiezione e l’imposizione di sanzioni pecuniarie.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché l’unico motivo presentato, relativo all’eccessiva severità della pena, è stato ritenuto una proposizione astratta e generica, priva di un confronto critico specifico con le motivazioni della sentenza impugnata.
Qual era il reato per cui l’imputato era stato condannato?
L’imputato era stato condannato per il reato di furto in abitazione, disciplinato dall’articolo 624-bis del codice penale.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile in questo caso?
La dichiarazione di inammissibilità ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000,00 Euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7815 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7815 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MARSALA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/02/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
oh,
Rilevato che l’imputato COGNOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo ne ha confermato la condanna per il reato di cui all’art. 624-bis cod. pen.;
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che deduce l’eccessiva severità della pena, si risolve in mere proposizioni astratte prive di reale confronto critico rispetto alle ragioni della decisione;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende,
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 07/02/2024