Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29170 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29170 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BELLUNO il 28/08/1963
avverso la sentenza del 03/10/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Considerato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia, indicata in epigrafe, di conferma della sentenza emessa il 4
marzo 2022 dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Belluno, che ha condannato l’imputato per plurimi furti aggravati ai sensi degli artt. 61, nn. 5 e
11, 110, 624 e 625 (capi 1, 2, 3,5,6) e per il delitto di cui agli artt. 81, comma 2, cod. pen. e 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo 19) commessi
in Alpago dal 31 luglio 2019 al 22 agosto 2019 e in Ponte delle Alpi nell’estate del 2019;
considerato che il ricorrente deduce carenza di motivazione per la mancanza di riscontri rispetto al contenuto delle conversazioni intercorse tra l’imputato e il
coimputato COGNOME e per essere stata desunta la responsabilità dalla mera presenza sul luogo dei furti; con riguardo alla cessione di stupefacente, si duole
nella mancanza di motivazione a sostegno della ritenuta attendibilità della testimonianza dell’acquirente;
considerato che i motivi di ricorso costituiscono mera reiterazione di motivi di appello che sono stati adeguatamente vagliati dalla Corte territoriale, come si
desume dalla motivazione alle pagg. 11-13 della sentenza impugnata, con il cui contenuto il ricorso difetta totalmente di confronto;
considerato che il ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod.
proc. pen.), deve prospettare le ragioni di diritto e i dati di fatto che sorreggono l’impugnazione; contenuto essenziale dell’atto di impugnazione è, infatti, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta, sì da condurre a decisione differente. Ma, nel caso in esame, tutti i motivi di ricorso risultano aspecifici;
considerato che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.