Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Chiude la Porta
Nel complesso iter della giustizia penale, il ricorso alla Corte di Cassazione rappresenta l’ultima via per contestare una sentenza di condanna. Tuttavia, non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti. Un’ordinanza recente ha ribadito un principio fondamentale: presentare un ricorso inammissibile, che si limita a ripetere le stesse argomentazioni già respinte in appello, equivale a non presentare alcuna critica valida. Analizziamo questo caso per capire perché.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine da una condanna emessa in primo grado per i reati previsti dagli articoli 477 e 482 del codice penale. La sentenza è stata successivamente confermata dalla Corte di Appello. L’imputato, non rassegnato, ha deciso di proporre ricorso per Cassazione, affidando le sue speranze a un unico motivo di impugnazione.
Il Problema di un Ricorso Apparente
L’imputato ha basato il suo ricorso su una presunta falsa applicazione dell’articolo 192 del codice di procedura penale e su vizi di motivazione della sentenza d’appello. In sostanza, lamentava che la sua responsabilità fosse stata affermata senza prove dirette. La Corte di Cassazione, tuttavia, ha rapidamente identificato un vizio insanabile nell’impostazione del ricorso: le argomentazioni non erano nuove, ma costituivano una ‘pedissequa reiterazione’ di quelle già presentate e puntualmente respinte dalla Corte di Appello.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile con una motivazione chiara e netta. I giudici hanno spiegato che un ricorso in sede di legittimità non può limitarsi a riproporre le medesime doglianze già esaminate, sperando in un esito diverso. La funzione del ricorso per Cassazione è quella di sottoporre alla Corte una critica specifica e argomentata contro gli errori di diritto o i vizi logici della sentenza impugnata, non di sollecitare una nuova valutazione dei fatti.
Il ricorso è stato definito ‘non specifico ma soltanto apparente’. Questo significa che, pur essendo stato presentato formalmente, era vuoto nella sostanza, poiché ometteva di assolvere alla sua funzione tipica: quella di una critica costruttiva e giuridicamente fondata. La Corte ha richiamato la propria giurisprudenza consolidata, secondo cui la ripetizione di motivi già dedotti e respinti rende il ricorso generico e, di conseguenza, inammissibile. La Corte non può e non deve trasformarsi in un terzo giudice del fatto; il suo compito è garantire l’uniforme interpretazione e la corretta applicazione della legge.
Le Conclusioni: La Decisione Finale e le Implicazioni Pratiche
La decisione della Corte di Cassazione è stata drastica: il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Questa declaratoria ha due conseguenze immediate e gravi per il ricorrente. In primo luogo, la sentenza di condanna della Corte di Appello è diventata definitiva. In secondo luogo, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione prevista proprio per scoraggiare ricorsi infondati e dilatori.
Questo caso offre una lezione importante: l’accesso alla Corte di Cassazione è un diritto da esercitare con rigore e consapevolezza. Un ricorso efficace deve individuare e argomentare specifici errori di diritto, non può essere una semplice riproposizione di questioni di fatto già decise. In caso contrario, il risultato non sarà solo la conferma della condanna, ma anche un aggravio di spese.
Perché un ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile in questo caso?
È stato dichiarato inammissibile perché costituiva una ‘pedissequa reiterazione’, ovvero una semplice ripetizione delle stesse argomentazioni già presentate e respinte dalla Corte di Appello, senza formulare una critica specifica e argomentata contro la sentenza impugnata.
Cosa significa che un ricorso è ‘apparente’ o ‘non specifico’?
Significa che, pur essendo stato formalmente presentato, non adempie alla sua funzione tipica di critica argomentata contro la decisione. Si limita a riproporre le stesse lamentele, tentando di ottenere una nuova valutazione dei fatti, cosa non permessa alla Corte di Cassazione, che è un giudice di legittimità.
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso inammissibile?
La persona che presenta il ricorso inammissibile viene condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro (in questo specifico caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende. Inoltre, la sentenza impugnata diventa definitiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39474 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39474 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/12/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
21769/2023 Rel. Borrelli GLYPH Ud. 25.09.2024
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Trieste, che ha confermato la sentenza di primo grado, con la quale l’imputato era stato ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 477, 482 cod. pen.;
Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia falsa applicazione dell’art. 192 cod. proc. pen. e vizi di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché fondato su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello (assenza di prova diretta) e puntualmente disattese dalla corte di merito (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4 del provvedimento impugnato); il ricorso, dunque, deve essere considerato non specifico ma soltanto apparente, in quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, COGNOME, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME e NOME, Rv. 260608 ; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, COGNOME e NOME, Rv. 243838)
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile Il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 25/09/2024