Ricorso Inammissibile: La Cassazione Spiega i Requisiti di Ammissibilità
L’ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione Penale, offre un chiaro esempio di come viene gestito un ricorso inammissibile, evidenziando l’importanza di formulare censure specifiche e non meramente ripetitive. Quando un imputato si rivolge alla Suprema Corte, non può limitarsi a riproporre le stesse argomentazioni già respinte nei gradi di giudizio precedenti. Questo caso dimostra come la presenza di precedenti penali possa influenzare pesantemente l’esito del giudizio, precludendo l’applicazione di istituti favorevoli come la particolare tenuità del fatto e le attenuanti generiche.
I Fatti del Caso
Un soggetto, condannato dalla Corte d’Appello di Palermo con sentenza del 21 giugno 2023, ha presentato ricorso per Cassazione. L’imputato contestava la sua condanna per essersi allontanato dal luogo in cui era sottoposto a una misura restrittiva. Le sue difese si basavano su tre motivi principali: la contestazione generica del reato, la richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e la concessione delle attenuanti generiche.
L’Analisi della Corte: Perché il Ricorso è Inammissibile?
La Suprema Corte ha esaminato i tre motivi di ricorso, dichiarandoli tutti inammissibili per ragioni distinte ma interconnesse. L’analisi dei giudici si è concentrata sulla mancanza dei requisiti minimi che un ricorso deve possedere per essere valutato nel merito.
Motivo 1: La Genericità della Censura sul Reato
Il primo motivo è stato considerato generico e riproduttivo di censure già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello. La Cassazione ha ribadito che il reato in questione si configura con il semplice allontanamento dal luogo di restrizione, a prescindere dalla distanza percorsa o dalle motivazioni addotte. La giustificazione dell’imputato, legata a non meglio precisati “motivi di saluti”, è stata ritenuta una mera asserzione, priva di elementi concreti capaci di incidere sulla configurabilità del reato.
Motivo 2: Il Ruolo dei Precedenti Penali e la Tenuità del Fatto
Il secondo motivo, con cui si chiedeva il proscioglimento per particolare tenuità del fatto, è stato giudicato manifestamente infondato. La Corte ha evidenziato come l’imputato avesse a suo carico numerosi precedenti penali specifici. Questi precedenti connotano l’elemento ostativo dell'”abitualità”, ovvero una tendenza a delinquere che per legge impedisce di applicare la causa di non punibilità. La condotta, quindi, non poteva essere considerata un episodio isolato e di minima gravità.
Motivo 3: Il Diniego delle Attenuanti Generiche
Anche il terzo motivo, relativo alla richiesta di attenuanti generiche, è stato respinto come aspecifico e manifestamente infondato. I giudici hanno confermato la decisione della Corte d’Appello, la quale aveva escluso le attenuanti con una motivazione non arbitraria, basata proprio sui plurimi precedenti penali del ricorrente. Tali precedenti sono stati ritenuti indicativi di una personalità non meritevole di un trattamento sanzionatorio più mite.
Le Motivazioni della Decisione
La decisione di dichiarare il ricorso inammissibile si fonda su un principio cardine del giudizio di legittimità: il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono rivalutare i fatti, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge. In questo caso, i motivi presentati non individuavano vizi di legittimità (come violazioni di legge o vizi di motivazione), ma si limitavano a riproporre questioni di merito già adeguatamente risolte. La Corte ha sanzionato la superficialità e la genericità dell’impugnazione, che non si è confrontata specificamente con le ragioni della sentenza impugnata. L’abitualità nel commettere reati, attestata dai precedenti, è emersa come fattore determinante e insuperabile per negare qualsiasi beneficio.
Conclusioni
In conclusione, l’ordinanza stabilisce che un ricorso per Cassazione deve essere specifico, pertinente e non può limitarsi a ripetere argomentazioni già respinte. La presenza di precedenti penali specifici è un elemento di forte peso che può giustificare il diniego sia della particolare tenuità del fatto sia delle attenuanti generiche. La declaratoria di inammissibilità comporta non solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, a testimonianza della colpa nell’aver promosso un’impugnazione priva di fondamento.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile se i motivi sono generici, ripetitivi di censure già respinte nei gradi precedenti, o se non individuano specifici vizi di legge o di motivazione nella sentenza impugnata, limitandosi a contestare la valutazione dei fatti.
I precedenti penali possono impedire la concessione di benefici di legge?
Sì. Come stabilito in questa ordinanza, la presenza di plurimi precedenti penali specifici può configurare l'”abitualità” del reo, un elemento che osta all’applicazione di benefici come la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e le attenuanti generiche.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, come in questo caso, di una somma di denaro (tremila euro) in favore della Cassa delle ammende, a titolo di sanzione per aver proposto un ricorso infondato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14774 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14774 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/06/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso,
OSSERVA
Ritenuto che il primo motivo è generico e riproduttivo di censure già proposte ed esaminate dalla Corte con motivazione di non sono stati individuati vizi deducibili in questa sede, essendo stato rilevato che il reato è integrato dall’allontanamento dal luogo di restrizione a prescindere dai motivi e dalla distanza, fermo restando che solo assertivamente è stato prospettato un bisogno legato a motivi di saluti;
Ritenuto che il secondo motivo è generico e manifestamente infondato, in quanto l’ipotesi della particolare tenuità è stata esclusa in ragione di plurimi precedenti specifici che connotato l’elemento ostativo dell’abitualità;
Ritenuto che il terzo motivo è aspecifico e manifestamente infondato, a fronte di una non arbitraria motivazione, con cui le attenuanti generiche sono state escluse in ragione dei plurimi precedenti;
Ritenuto in conclusione che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende,
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 29 gennaio 2024