Ricorso Inammissibile: La Cassazione Conferma la Condanna
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha chiarito i confini dell’ammissibilità dei ricorsi, stabilendo che la mera riproposizione di censure già esaminate rende il ricorso inammissibile. Questa decisione sottolinea l’importanza di presentare motivi di ricorso che non si limitino a contestare valutazioni di merito già effettuate nei precedenti gradi di giudizio, ma che sollevino questioni di legittimità concrete e pertinenti. Il caso in esame riguardava un imputato condannato per il reato previsto dall’art. 496 del codice penale.
Il Contesto del Caso Giudiziario
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un individuo per il delitto di cui all’art. 496 del codice penale. La sentenza di condanna, emessa dal giudice di primo grado, è stata successivamente confermata dalla Corte d’Appello. Non rassegnato alla decisione, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, affidandosi a due principali motivi di doglianza.
I Motivi del Ricorso e la loro Valutazione
L’imputato ha basato il suo ricorso su due argomenti principali:
1. Mancata applicazione della causa di non punibilità: Si lamentava l’erronea applicazione della legge penale per non aver riconosciuto la particolare tenuità del fatto, secondo quanto previsto dall’art. 131-bis c.p.
2. Mancata concessione delle attenuanti generiche: Si contestava la decisione della Corte d’Appello di non concedere le circostanze attenuanti generiche.
Questi motivi, tuttavia, sono stati attentamente esaminati dalla Suprema Corte, che ne ha decretato la palese inconsistenza ai fini di un giudizio di legittimità.
La Dichiarazione di Ricorso Inammissibile da Parte della Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per una ragione fondamentale: i motivi presentati erano manifestamente infondati. La Corte ha osservato che le censure non solo erano formulate in modo tale da non essere consentite in sede di legittimità, ma rappresentavano anche una semplice riproduzione di argomentazioni già adeguatamente valutate e respinte dal giudice di merito. In pratica, l’appellante non ha introdotto nuovi profili di illegittimità, ma ha tentato di ottenere una terza valutazione sul medesimo materiale probatorio e sulle stesse questioni giuridiche.
Le Motivazioni della Corte Suprema
Nelle motivazioni, i giudici di legittimità hanno specificato che le argomentazioni del ricorrente si ponevano in netto contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte stessa. I motivi sono stati definiti ‘manifestamente infondati’ proprio perché riproponevano profili di censura già vagliati dalla Corte d’Appello, come evidenziato in specifiche pagine della sentenza impugnata. Questo approccio, volto a replicare un giudizio di merito, non è ammesso davanti alla Corte di Cassazione, il cui compito è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione, non riesaminare i fatti. La manifesta infondatezza ha quindi portato a una dichiarazione di inammissibilità, impedendo alla Corte di entrare nel merito delle questioni sollevate.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Decisione
La decisione ha importanti implicazioni pratiche. In primo luogo, ribadisce un principio cardine del processo penale: il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio sul merito. Per essere ammissibile, deve sollevare vizi di legittimità specifici e non limitarsi a riproporre le stesse argomentazioni respinte in appello. In secondo luogo, la dichiarazione di inammissibilità comporta conseguenze economiche per il ricorrente. Oltre alla conferma della condanna, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione funge da deterrente contro la presentazione di ricorsi palesemente infondati o dilatori, contribuendo a preservare l’efficienza del sistema giudiziario.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Secondo questa ordinanza, un ricorso è dichiarato inammissibile quando i motivi sono manifestamente infondati, si limitano a riprodurre censure già adeguatamente vagliate dal giudice di merito e prospettano enunciati ermeneutici in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente dopo la dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Perché la Corte non ha considerato nel merito la richiesta di non punibilità per particolare tenuità del fatto?
La Corte non è entrata nel merito della questione perché ha ritenuto i motivi del ricorso manifestamente infondati e riproduttivi di argomentazioni già valutate e respinte dalla Corte d’Appello, precludendo così un esame sostanziale della richiesta.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32758 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32758 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/11/2023 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Rilevato che RAGIONE_SOCIALE ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona, che ha confermato la pronuncia del giudice di prime cure, con la quale l’imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di cui all’art. 496 cod. pen.;
Considerato che il primo ed il secondo motivo di ricorso, con i quali il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine alla mancata dichiarazione di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131bis cod. pen. e in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, oltre a non essere consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati dal giudice di merito (si vedano, in particolare, ultima parte di pag. 4 e pag. 5 della sentenza impugnata), sono manifestamente infondati, perché prospettano enunciati ermeneutici in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 08/05/2024.