Ricorso Inammissibile: Quando la Genericità Costa Cara in Cassazione
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, una fase delicata che richiede precisione e rigore. Un ricorso inammissibile non solo segna la fine del percorso processuale, ma può comportare anche conseguenze economiche significative per chi lo propone. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come la genericità dei motivi di ricorso porti inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità, con condanna alle spese.
I Fatti del Processo
La vicenda giudiziaria trae origine da una condanna emessa dal Tribunale di Verona per il reato di tentato furto aggravato in concorso, commesso nel settembre 2014. La sentenza veniva parzialmente riformata dalla Corte d’Appello di Venezia nel settembre 2022, che rideterminava la pena inflitta all’imputato in tre mesi di reclusione e 60,00 euro di multa. Nonostante la riduzione di pena, l’imputato decideva di proseguire la sua battaglia legale, presentando ricorso per Cassazione.
I Motivi del Ricorso in Cassazione
L’imputato ha basato il suo ricorso su due principali doglianze: il vizio di motivazione e la violazione di legge. In particolare, lamentava il mancato proscioglimento secondo quanto previsto dall’art. 129 del codice di procedura penale (che impone al giudice di dichiarare d’ufficio determinate cause di non punibilità) e contestava la qualificazione giuridica del fatto attribuita dai giudici di merito. L’obiettivo era ottenere un annullamento della sentenza di condanna.
La Decisione della Cassazione sul ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha respinto il ricorso dichiarandolo inammissibile. La decisione dei giudici supremi si è concentrata non sul merito delle questioni sollevate, ma sulla modalità con cui sono state formulate. Il ricorso è stato giudicato carente sotto il profilo della specificità, un requisito fondamentale per poter accedere al giudizio di legittimità.
Le Motivazioni
La Corte ha evidenziato come le censure proposte dal ricorrente fossero del tutto generiche. L’atto di ricorso non conteneva indicazioni precise e dettagliate delle ragioni di fatto e di diritto che avrebbero dovuto sostenere le tesi difensive. In sostanza, l’appellante si è limitato a formulare critiche vaghe contro la sentenza impugnata, senza sviluppare un’argomentazione logico-giuridica capace di mettere in discussione il ragionamento della Corte d’Appello. Un ricorso, per essere esaminato nel merito dalla Cassazione, deve individuare con chiarezza il punto della decisione che si contesta e spiegare perché la motivazione del giudice precedente sarebbe errata o perché la legge sarebbe stata applicata in modo scorretto. In assenza di questi elementi, il ricorso si risolve in una sterile lamentela, destinata a essere dichiarata inammissibile.
Le Conclusioni
La conseguenza diretta della declaratoria di inammissibilità è la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle Ammende. Questa pronuncia ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove ridiscutere i fatti, ma un controllo di legittimità sulla corretta applicazione delle norme e sulla coerenza della motivazione. Pertanto, ogni ricorso deve essere redatto con la massima diligenza, specificando in modo puntuale e argomentato i vizi della sentenza impugnata. In caso contrario, il risultato non sarà solo la conferma della condanna, ma anche un ulteriore onere economico.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato giudicato inammissibile perché i motivi presentati erano generici e privi di specifiche indicazioni sulle ragioni di fatto e di diritto a loro sostegno, non riuscendo a criticare in modo puntuale la sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La declaratoria di inammissibilità comporta per il ricorrente la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro, in questo caso fissata in 3.000 euro, in favore della Cassa delle Ammende.
Cosa si intende per ‘vizio di motivazione’ e ‘violazione di legge’?
Il ‘vizio di motivazione’ è un difetto nel percorso logico-argomentativo della sentenza, mentre la ‘violazione di legge’ è un errore nell’applicazione o interpretazione di una norma giuridica. Entrambi sono motivi validi per ricorrere in Cassazione, ma devono essere illustrati in modo specifico e non generico.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8548 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8548 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 14/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PACHINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/09/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME COGNOME ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia del 19 febbraio 2022, che in parziale riforma della a sentenza di condanna del Tribunale di Verona in ordine al reato di cui agli artt. 56, 110, 624, 625 nn. 2 e 7 cod. pen., commesso in Verona il 30 settembre 2014, ha rideterminato la pena in mesi 3 di reclusione e euro 60,00 di multa.
Rilevato che il motivo, con cui ha dedotto il vizio di motivazione e la violazione di legge in relazione al mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e alla qualificazione giuridica del fatto, ‘è inammissibile in quanto prospetta censure generiche, prive di indicazioni di ragioni di fatto e di diritto a sostegno.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di tremila euro in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.