Ricorso Inammissibile: la Cassazione e i Limiti del Giudizio sulla Motivazione
L’ordinanza della Corte di Cassazione in esame offre un chiaro esempio di come funzioni il giudizio di legittimità e quali siano le conseguenze di un ricorso inammissibile. Quando un’impugnazione non supera il vaglio preliminare della Corte, non si entra nemmeno nel merito della questione. In questo caso, il focus era sulla contestazione della recidiva, ma la Corte ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato, bloccandolo sul nascere. Analizziamo insieme la vicenda e le sue implicazioni.
I Fatti del Caso
Un soggetto, condannato dalla Corte d’Appello di Firenze, ha presentato ricorso per Cassazione. L’unica doglianza, o censura, sollevata riguardava il riconoscimento della recidiva da parte dei giudici di merito. Il ricorrente sosteneva, in sostanza, che la valutazione della sua precedente condanna, ai fini dell’aumento di pena, fosse errata. La difesa mirava a ottenere un annullamento della sentenza su questo specifico punto, con l’obiettivo di ridurre la sanzione finale.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha adottato una decisione netta: il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Questa pronuncia non significa che la Corte abbia dato ragione o torto nel merito alla Corte d’Appello, ma piuttosto che il ricorso presentato non aveva i requisiti per essere discusso. La Cassazione ha stabilito che la questione sollevata era “manifestamente infondata”. Di conseguenza, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale.
Le Motivazioni
Il cuore della decisione risiede nel ruolo della Corte di Cassazione. Essa non è un terzo grado di giudizio dove si riesaminano i fatti, ma un giudice di legittimità, che verifica la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata. Nel caso specifico, la Corte ha ritenuto che la sentenza della Corte d’Appello fosse “sorretta da sufficiente e non illogica motivazione”. I giudici di secondo grado avevano esaminato adeguatamente le argomentazioni difensive e avevano spiegato in modo coerente perché ritenessero di dover applicare la recidiva. Poiché la motivazione era presente, logica e completa, non vi era spazio per una censura in sede di legittimità. Un ricorso inammissibile è spesso il risultato di un tentativo di trasformare il giudizio della Cassazione in un nuovo appello, cosa che la legge non consente.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: non è sufficiente essere in disaccordo con una decisione per poterla impugnare con successo in Cassazione. È necessario dimostrare un vizio specifico, come un’errata applicazione della legge o una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica. Se la motivazione del giudice di merito è solida e coerente, il ricorso è destinato a essere dichiarato inammissibile. Le conseguenze, come evidenziato, non sono solo la conferma della condanna, ma anche l’aggiunta di ulteriori oneri economici per il ricorrente, a sanzione di un’impugnazione proposta senza un valido fondamento giuridico.
Perché un ricorso può essere dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile se, come nel caso esaminato, la censura sollevata è manifestamente infondata. Ciò avviene quando la sentenza impugnata è supportata da una motivazione sufficiente, logica e coerente, rendendo il giudizio di merito non criticabile in sede di legittimità.
Qual era l’oggetto specifico del ricorso in questo procedimento?
L’unico motivo di ricorso riguardava il riconoscimento della recidiva, ovvero l’aggravante legata alla commissione di un nuovo reato da parte di chi era già stato condannato in via definitiva.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, la dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro, in questo caso fissata in tremila euro, a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40930 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40930 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 15/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a LIVORNO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/02/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché l’unica censura addotta, afferente al riconoscimento della recidiva è manifestamente infondata in quanto la sentenza impugnata appare sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 cod proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 15 settembre 2025.