Ricorso Inammissibile: Quando la Motivazione della Sentenza è Inattaccabile
L’ordinanza della Corte di Cassazione che analizziamo oggi offre un chiaro esempio di ricorso inammissibile, un esito processuale che si verifica quando l’impugnazione non supera il vaglio preliminare della Corte. Questo caso specifico sottolinea l’importanza di una motivazione solida e logicamente coerente da parte dei giudici di merito, rendendo la loro decisione virtualmente inattaccabile in sede di legittimità. Vediamo insieme i dettagli di questa pronuncia.
I Fatti del Processo
Un soggetto, precedentemente condannato dalla Corte d’Appello di Firenze per i reati di resistenza a un pubblico ufficiale (art. 337 c.p.), lesioni personali (art. 582 c.p.) e danneggiamento (art. 635 c.p.), ha presentato ricorso per Cassazione. L’imputato contestava la sentenza di secondo grado, focalizzando le sue censure su aspetti cruciali della determinazione della pena, ovvero la valutazione della recidiva e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
La Decisione sul Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha tagliato corto, dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito delle argomentazioni difensive, ma si ferma a un livello precedente, constatando la palese infondatezza dei motivi addotti. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Cassazione
Il cuore della decisione risiede nella valutazione della sentenza impugnata. I giudici di legittimità hanno ritenuto che il provvedimento della Corte d’Appello fosse supportato da una motivazione non solo sufficiente, ma anche priva di vizi logici. La Corte territoriale aveva adeguatamente esaminato le deduzioni difensive relative alla recidiva e alle attenuanti generiche, fornendo una giustificazione coerente per le proprie conclusioni.
Secondo la Cassazione, quando il giudice di merito espone le ragioni della sua decisione in modo completo e logico, il suo giudizio non è ‘censurabile’ in sede di legittimità. Il ruolo della Cassazione, infatti, non è quello di riesaminare i fatti come un terzo grado di giudizio, ma di verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione. In questo caso, non essendo stati riscontrati errori di diritto o palesi illogicità, il ricorso non poteva che essere respinto.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: un ricorso per Cassazione ha successo solo se riesce a evidenziare vizi specifici nella sentenza impugnata, come errori nell’interpretazione della legge o palesi contraddizioni nella motivazione. Non è sufficiente riproporre le stesse argomentazioni già respinte nei gradi di merito. Per la difesa, ciò significa che l’atto di ricorso deve essere redatto con estrema perizia tecnica, concentrandosi sui profili di legittimità e non su una mera rivalutazione dei fatti. Per l’imputato, un ricorso inammissibile comporta non solo la conferma della condanna, ma anche un ulteriore aggravio di spese.
Per quali motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati sono stati ritenuti manifestamente infondati. La Corte di Cassazione ha stabilito che la sentenza impugnata era supportata da una motivazione sufficiente e non illogica.
Quali aspetti della sentenza impugnata sono stati considerati ben motivati dalla Cassazione?
La Cassazione ha ritenuto che la sentenza d’appello fosse ben motivata in relazione alla recidiva e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, e che avesse adeguatamente esaminato le deduzioni difensive su tali temi.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35568 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35568 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 04/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME (CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/02/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
7
R.G.N. 10536/24 COGNOME (C.U.I. CODICE_FISCALE)
OSSERVA
Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso, afferente alla condanna del ricorrente per i reati di cui agli artt. 337, 582 e 635 cod. pen., è inammissibi in quanto avente ad oggetto censure manifestamente infondate perche la sentenza gravata , in relazione alla recidiva e al mancato ricono s cimento delle generiche, appare sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive su tali temi così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede
Ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 04/07/2024.