Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Conferma la Condanna
La recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i criteri per cui un ricorso inammissibile viene rigettato, specialmente quando i motivi addotti sono manifestamente infondati. Analizziamo un caso pratico relativo al reato di evasione ex art. 385 c.p. per comprendere meglio i principi applicati dai giudici di legittimità e l’importanza di una motivazione solida da parte dei giudici di merito.
I Fatti del Caso
Un soggetto, condannato dalla Corte d’Appello per il reato di evasione, ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione. L’obiettivo del ricorso era contestare la sentenza di condanna, sollevando una censura che, tuttavia, è stata ritenuta dai giudici supremi priva di fondamento. L’appello si basava su argomentazioni che, secondo la valutazione della Corte, non erano idonee a scalfire la solidità della decisione impugnata.
La Decisione della Corte di Cassazione: il ricorso è inammissibile
La Suprema Corte ha emesso un’ordinanza con cui ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione implica che i giudici non sono entrati nel merito della questione sollevata dal ricorrente, fermandosi a una valutazione preliminare. La ragione di tale pronuncia risiede nella natura del motivo di ricorso, giudicato “manifestamente infondato”. Di conseguenza, la condanna emessa dalla Corte d’Appello è diventata definitiva. Oltre a ciò, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Decisione
Il fulcro della decisione della Cassazione risiede nella valutazione del lavoro svolto dal giudice del grado precedente. La Corte ha osservato che la Corte d’Appello aveva motivato la propria sentenza in maniera “logica, coerente e puntuale”. In particolare, la decisione di secondo grado aveva affrontato in modo esauriente sia la questione della responsabilità penale dell’imputato, sia il profilo della sua identificazione.
La Cassazione, nel suo ruolo di giudice di legittimità, non riesamina i fatti del processo, ma valuta se la legge sia stata applicata correttamente e se la motivazione della sentenza sia priva di vizi logici. In questo caso, i giudici hanno ritenuto che la motivazione della Corte d’Appello fosse inattaccabile. Poiché il ricorso si limitava a presentare una critica manifestamente infondata, senza evidenziare reali errori di diritto o palesi illogicità nel ragionamento del giudice precedente, non poteva che essere dichiarato inammissibile.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti. È uno strumento volto a correggere errori di diritto. Quando una sentenza di merito, come quella della Corte d’Appello, è supportata da una motivazione robusta, logica e completa, un ricorso basato su critiche generiche o palesemente infondate non ha alcuna possibilità di successo. La conseguenza diretta per chi intraprende un’iniziativa legale di questo tipo non è solo la conferma della condanna, ma anche l’aggravio di ulteriori sanzioni economiche, come il pagamento delle spese e della sanzione alla Cassa delle ammende.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Secondo l’ordinanza, un ricorso viene dichiarato inammissibile quando il motivo proposto è “manifestamente infondato”, ovvero quando la critica mossa alla sentenza impugnata appare palesemente priva di pregio giuridico.
Cosa significa che la motivazione di una sentenza è “logica, coerente e puntuale”?
Significa che il giudice ha esposto le ragioni della sua decisione in modo chiaro, senza contraddizioni e analizzando in dettaglio tutti gli aspetti cruciali del caso, come la responsabilità penale e l’identificazione dell’imputato, rendendo il suo ragionamento giuridico solido e difficilmente contestabile.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
Le conseguenze sono duplici: la sentenza di condanna impugnata diventa definitiva e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29938 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29938 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MADDALONI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/02/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all’art. 385 cod. pen. è inammissibile perc avente ad oggetto una censura manifestamente infondata.
Considerato, invero, che il giudice del gravame ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale con riferimento alla penale responsabilità ed, modo particolare, all’identificazione del ricorrente (cfr. pag. 2 della sente impugnata).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 4 luglio 2024
Il Consigliere COGNOME nsore COGNOME
Il PresV1erte