Ricorso Inammissibile: Perché la Cassazione Non Può Riesaminare le Prove
Un recente provvedimento della Corte di Cassazione, Sezione Penale, ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema giudiziario: il ricorso alla Suprema Corte non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sui fatti. L’ordinanza analizza il caso di un cittadino condannato per ricettazione che ha tentato di contestare la logica della motivazione della sentenza d’appello. La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, chiarendo i confini invalicabili del proprio sindacato.
I Fatti di Causa
Il caso ha origine da una sentenza di condanna per il reato di ricettazione (art. 648 c.p.), emessa dalla Corte d’Appello di Firenze. L’imputato, ritenendo la motivazione della sentenza illogica e la valutazione delle prove errata, ha proposto ricorso per cassazione. L’unico motivo di doglianza si concentrava sulla presunta scorrettezza del ragionamento seguito dai giudici di secondo grado per affermare la sua responsabilità penale, basandosi su una diversa interpretazione delle fonti di prova.
La Decisione della Suprema Corte e il concetto di Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha rigettato le argomentazioni della difesa, dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un caposaldo del diritto processuale penale: la Cassazione è giudice di legittimità, non di merito. Questo significa che il suo compito non è quello di stabilire se i fatti si siano svolti in un modo o in un altro, né di valutare nuovamente l’attendibilità delle prove. Il suo ruolo è verificare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente la legge e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e non contraddittorio.
Le Motivazioni
La Suprema Corte ha articolato le sue motivazioni su due pilastri principali.
Il Ruolo della Corte di Cassazione
In primo luogo, viene ribadito che alla Corte di Cassazione è preclusa la possibilità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di giudizio. Il ricorso non può essere un pretesto per chiedere una nuova e diversa lettura delle prove. Anche la verifica della tenuta logica della pronuncia ha dei limiti precisi: non è consentito “saggiare” la motivazione confrontandola con altri modelli di ragionamento o con ipotesi alternative proposte dalla difesa.
L’Assenza di Vizi Logici nella Sentenza Impugnata
In secondo luogo, i giudici di legittimità hanno riscontrato che la sentenza della Corte d’Appello era esente da vizi logici. La motivazione esplicitava in modo chiaro e coerente le ragioni del convincimento dei giudici di merito, utilizzando argomenti corretti sia sul piano logico che giuridico per affermare la responsabilità penale del ricorrente. Di fronte a una motivazione logicamente strutturata e legalmente fondata, la Cassazione non ha alcun potere di intervento.
Le Conclusioni
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa ordinanza rappresenta un importante monito: un ricorso per cassazione ha successo solo se si denunciano specifici errori di diritto o vizi manifesti della motivazione (come la contraddittorietà o l’illogicità palese), non se ci si limita a contestare l’apprezzamento dei fatti compiuto dal giudice di merito. La distinzione tra giudizio di fatto e giudizio di diritto rimane netta e insuperabile.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché l’appellante contestava la correttezza e la logica della valutazione delle prove fatta dal giudice di merito, chiedendo di fatto una nuova valutazione che è preclusa alla Corte di Cassazione.
Può la Corte di Cassazione riesaminare le prove di un processo?
No, la Corte di Cassazione non può riesaminare le prove o sostituire la propria valutazione a quella dei giudici dei gradi precedenti. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza, senza entrare nel merito dei fatti.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, in questo caso fissata in tremila euro, da versare alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26000 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26000 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME (CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/09/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME, – considerato che l’unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità in ordine al delitto di cui all’art. 648 cod. pen. denunciando la illogicità della motivazione sulla base di un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260);
che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, le pagg. 2-4 della sentenza impugnata ove il giudice utilizza corretti e non illogici argomenti al fine di affermare la responsabilità penale dell’odierno ricorrente) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 21 maggio 2024
Il consigliere estensore
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Il Presidente