Ricorso Inammissibile: Quando la Genericità Costa Caro
Nel sistema giudiziario italiano, presentare un ricorso alla Corte di Cassazione è l’ultimo grado di giudizio, ma richiede il rispetto di requisiti formali e sostanziali molto stringenti. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci ricorda l’importanza di formulare motivi di ricorso specifici, pena la dichiarazione di ricorso inammissibile. Questo esito non solo preclude l’esame nel merito della questione, ma comporta anche conseguenze economiche per chi lo propone. Analizziamo un caso concreto che illustra perfettamente questo principio.
I Fatti del Processo
Un individuo veniva condannato in primo grado e successivamente dalla Corte d’Appello di Torino per il reato di furto aggravato, previsto dagli articoli 61 n. 5 e 624 bis del codice penale. La Corte d’Appello, pur riformando parzialmente la prima sentenza su un aspetto tecnico (la continuazione interna), aveva confermato la condanna.
Nonostante ciò, i giudici di secondo grado avevano già tenuto un approccio mite nella determinazione della pena. Avevano infatti fissato la sanzione al minimo previsto dalla legge (il cosiddetto ‘minimo edittale’) e concesso le circostanze attenuanti generiche, facendole prevalere sull’aggravante contestata. Insoddisfatto della decisione, l’imputato decideva di presentare ricorso in Cassazione, lamentando un vizio di motivazione proprio sul trattamento sanzionatorio.
La Decisione della Corte di Cassazione sul ricorso inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con ordinanza del 3 ottobre 2024, ha messo fine alla vicenda processuale dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione non è entrata nel merito della richiesta di ridurre ulteriormente la pena, ma si è fermata a un livello precedente, quello della validità stessa del ricorso.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte ha ritenuto che il motivo di ricorso fosse formulato in modo eccessivamente generico. L’imputato si era limitato a invocare una non meglio precisata riduzione della pena per la ‘speciale tenuità del fatto’, senza però argomentare in modo specifico perché la valutazione della Corte d’Appello fosse errata o carente. I giudici di legittimità hanno sottolineato che la Corte territoriale aveva già ampiamente motivato la sua scelta sulla pena, individuandola nel minimo edittale e riconoscendo le attenuanti generiche come prevalenti sull’aggravante. Di fronte a una motivazione così chiara e a un trattamento sanzionatorio già favorevole, il ricorso si riduceva a ‘enunciati di carattere generale’, insufficienti a superare il vaglio di ammissibilità della Cassazione. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La decisione evidenzia un principio fondamentale della procedura penale: un ricorso per cassazione non può essere una semplice lamentela sulla sentenza impugnata. Deve, al contrario, individuare vizi specifici e argomentarli in modo puntuale e rigoroso. In questo caso, la genericità dei motivi ha portato non solo al rigetto dell’istanza, ma anche alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende. Questa ordinanza serve da monito: per accedere al giudizio di legittimità, è indispensabile presentare censure precise e ben fondate, evitando contestazioni vaghe che conducono inevitabilmente a una declaratoria di ricorso inammissibile.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano troppo generici e non specifici. Il ricorrente si è limitato a invocare una ulteriore riduzione della pena con enunciati di carattere generale, senza argomentare adeguatamente contro la motivazione già fornita dalla Corte d’Appello.
La Corte d’Appello aveva già ridotto la pena all’imputato?
Sì, la Corte d’Appello aveva già applicato un trattamento sanzionatorio favorevole, individuando la pena nel minimo edittale e riconoscendo le circostanze attenuanti generiche come prevalenti sulla contestata aggravante.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente dopo la dichiarazione di inammissibilità?
In seguito alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38390 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38390 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 03/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 31/01/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME COGNOME ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino del 31 gennaio 2024 che, in parziale riforma della sentenza d Tribunale di Torino, ha escluso la continuazione interna e confermato la condanna ordine al reato di cui agli artt. 61 n. 5 e 624 bis cod. pen. commesso in Torino giugno 2023.
Rilevato che motivo di ricorso, con cui ha dedotto il vizio di motivazione in ord al trattamento sanzionatorio, è inammissibile in quanto la Corte ha dato atto che pena era stata individuata nel minimo edittale e con riconoscimento RAGIONE_SOCIALE circostan attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante: il ricorso si lim enunciati di carattere generale ed a invocare una ulteriore e non meglio precis riduzione della pena per speciale tenuità del fatto.
Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, co condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE del ammende.
Così deciso in Roma, il 3 ottobre 2024
Il Pr ide te ,-