Ricorso Inammissibile: Quando la Genericità Costa Cara
Nel processo penale, l’atto di impugnazione è uno strumento fondamentale per la difesa, ma la sua efficacia dipende da requisiti di precisione e chiarezza. Un ricorso vago e generico rischia di essere immediatamente respinto, portando a un esito sfavorevole per l’imputato. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile per indeterminatezza non solo precluda l’esame nel merito, ma comporti anche conseguenze economiche. Analizziamo insieme la vicenda.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine da una condanna per tentato furto aggravato, emessa in primo grado e successivamente confermata dalla Corte d’Appello di Milano. L’imputato, ritenuto responsabile del reato commesso in concorso con altri, decideva di presentare ricorso per cassazione, affidando la sua difesa a un unico motivo di impugnazione.
La Decisione della Corte di Cassazione: il Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con ordinanza dell’8 luglio 2024, ha messo fine al percorso giudiziario del ricorrente in modo netto e definitivo. I giudici hanno dichiarato il ricorso proposto semplicemente inammissibile. La Corte non è entrata nel merito della colpevolezza o dell’innocenza dell’imputato, ma si è fermata a un esame preliminare dell’atto di ricorso, giudicandolo inadeguato a superare il vaglio di ammissibilità. La conseguenza diretta è stata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro alla Cassa delle Ammende.
Le Motivazioni: L’Importanza della Specificità nel Ricorso
Il cuore della decisione risiede nella motivazione con cui la Corte ha giustificato l’inammissibilità. Il motivo di ricorso è stato definito di una ‘conclamata indeterminatezza ed aspecificità’. In termini semplici, l’atto era talmente vago da non permettere ai giudici di comprendere:
1. Quali fossero i punti specifici della sentenza d’appello oggetto di critica.
2. Quali prove decisive sarebbero state ignorate o male interpretate dai giudici di merito.
3. Quali censure, già mosse in appello, sarebbero state trascurate o respinte senza una valida motivazione.
La Corte ha sottolineato come le argomentazioni difensive fossero ‘del tutto astratte’ e ‘prive di qualsivoglia addentellato concreto’ con la motivazione della sentenza impugnata. In pratica, il ricorso si limitava a enunciare principi generali senza mai applicarli al caso specifico, senza contestare passaggi precisi della sentenza d’appello e senza spiegare perché il ragionamento dei giudici di secondo grado fosse errato. Un ricorso inammissibile di questo tipo non offre alla Corte gli elementi necessari per svolgere il proprio ruolo di giudice di legittimità.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche per la Difesa
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: l’onere della specificità dei motivi di impugnazione. Per la difesa, ciò significa che non è sufficiente lamentare genericamente un ‘vizio di motivazione’, ma è indispensabile:
– Identificare con precisione le parti della sentenza che si contestano.
– Argomentare in modo puntuale le ragioni della critica, collegandole agli atti processuali e alle prove acquisite.
– Dimostrare il carattere decisivo degli errori denunciati, spiegando come una diversa valutazione avrebbe potuto condurre a una decisione differente.
L’esito di questo caso serve da monito: un ricorso superficiale e astratto non solo è destinato al fallimento, ma espone il proprio assistito a ulteriori costi, rendendo definitiva la condanna senza neppure ottenere un esame nel merito delle proprie ragioni.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile a causa della sua estrema genericità e indeterminatezza. Le argomentazioni erano astratte e non specificavano quali punti della sentenza d’appello venissero contestati, né quali prove fossero state travisate o quali censure ignorate.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che in questo caso è stata fissata a 3.000,00 euro.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘privo di addentellato concreto’?
Significa che le argomentazioni legali presentate nell’atto di ricorso non hanno alcun legame specifico e diretto con la motivazione della sentenza che si sta impugnando. In altre parole, si tratta di critiche generiche che non si confrontano punto per punto con il ragionamento seguito dai giudici nel provvedimento contestato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30223 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30223 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/01/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
che, con la sentenza pronunciata in data 29 gennaio 2024, la Corte di appello di Milano ha confermato la condanna inflitta a COGNOME per il reato di cui agli artt. 56, 110, 624 e 625, comma 1, n. 7 cod. pen. (fatto commesso i i Milano il 19 ottobre 2021);
che il ricorso per cassazione nell’interesse di RAGIONE_SOCIALE è affidato ad un solo motivo;
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il proposto motivo, che denuncia il vizio di motivazione, è inammissibile in ragione della conclamata indeterminatezza ed aspecificità RAGIONE_SOCIALE deduzioni articolate a sostegno, vuoi in quanto da esse non è dato neppure comprendere quali siano i punti della sentenza fatti oggetto di impugnazione, quali le prove decisive RAGIONE_SOCIALE quali sarebbe stata omessa la valutazione o travisato il significato, quali le censure di gravame che sarebbero state preterite o immotivatamente disattese, vuoi in quanto sviluppate tramite argomentazioni del tutto astratte e prive di qualsivoglia addentellato concreto alla motivazione della sentenza censurata (vedasi pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso 1’8 luglio 2024