Ricorso Inammissibile: Quando la Genericità Costa Cara in Cassazione
Presentare un ricorso in Cassazione richiede tecnica, precisione e un’analisi critica della sentenza impugnata. Quando questi elementi mancano, il risultato è spesso un ricorso inammissibile, una pronuncia che impedisce alla Corte di esaminare il merito della questione. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come argomentazioni generiche e la richiesta di una nuova valutazione delle prove portino inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità, con conseguente condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da una sentenza della Corte di Appello che confermava la condanna di un imputato per una serie di reati, tra cui detenzione di sostanze stupefacenti di lieve entità (art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990) e illeciti legati al possesso e alla falsificazione di documenti (artt. 497-bis, 477 e 482 c.p.). La condanna era inoltre aggravata dalla recidiva reiterata e specifica, a indicare che l’imputato aveva già commesso reati della stessa natura in passato.
Contro questa decisione, la difesa proponeva ricorso per cassazione, articolando un unico motivo suddiviso in più censure. Le critiche si concentravano principalmente sulla ritenuta responsabilità per i reati di droga e falso documentale, e contestavano l’applicazione dell’aggravante della recidiva.
La Decisione della Corte sul Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, con una decisione netta, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa pronuncia ha confermato in via definitiva la sentenza della Corte di Appello, senza entrare nel merito delle doglianze sollevate dal ricorrente. La Corte ha inoltre condannato l’imputato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso è Stato Dichiarato Inammissibile?
La Corte ha basato la sua decisione su due pilastri fondamentali, entrambi legati alla natura e alla formulazione del ricorso.
La Genericità delle Censure sulla Responsabilità
Il primo punto critico riguardava le censure mosse contro l’affermazione di responsabilità. Secondo la Cassazione, i motivi del ricorso erano formulati in maniera generica e non si confrontavano criticamente con le argomentazioni della sentenza d’appello. Invece di individuare specifici vizi logici o errori di diritto, la difesa mirava a sollecitare una rivalutazione delle prove. Questo è un errore comune ma fatale: la Corte di Cassazione non è un terzo grado di giudizio di merito e non può riesaminare i fatti o le prove. Il suo ruolo è quello di giudice di legittimità, che valuta la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione. Poiché la sentenza impugnata non presentava ‘illogicità di macroscopica evidenza’ e il ricorso non allegava ‘inopinabili e decisivi fraintendimenti delle prove’, la censura è stata giudicata inammissibile.
L’Infondatezza della Critica sulla Recidiva
Anche la seconda censura, relativa alla mancata esclusione della recidiva, è stata ritenuta generica e manifestamente infondata. La difesa si era limitata a sostenere l’insussistenza di una maggiore pericolosità sociale, senza però contestare in modo specifico le ragioni addotte dalla Corte d’Appello. Quest’ultima aveva, al contrario, motivato congruamente la propria decisione, facendo riferimento ai precedenti specifici dell’imputato come prova di una ‘intensa inclinazione a delinquere’. La critica del ricorrente, priva di un reale confronto con tale motivazione, è stata quindi respinta.
Le Conclusioni: Lezioni Pratiche per un Ricorso Efficace
Questa ordinanza ribadisce un principio cardine del processo penale di legittimità: un ricorso inammissibile è spesso il frutto di una strategia difensiva inadeguata. Non è sufficiente dissentire dalla decisione di merito; è necessario demolirla pezzo per pezzo, evidenziando vizi specifici, illogicità manifeste o violazioni di legge. Tentare di ottenere dalla Cassazione una nuova lettura dei fatti è una via preclusa che porta solo alla conferma della condanna e all’aggravio di ulteriori spese. Per avere successo, un ricorso deve essere chirurgico, puntuale e fondato su solidi argomenti di diritto, non su generiche lamentele.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché le censure erano generiche, non si confrontavano criticamente con le motivazioni della sentenza impugnata e miravano a ottenere una rivalutazione delle prove, attività non consentita in sede di legittimità.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove di un processo?
No, in base a quanto stabilito in questa ordinanza, la Corte di Cassazione non può effettuare una rivalutazione delle prove. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata, non giudicare nuovamente i fatti del processo.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in 3.000,00 euro. La sentenza impugnata diventa così definitiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20410 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20410 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/11/2023 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
che, con l’impugnata sentenza, la Corte di Appello di Ancona ha confermato la condanna inflitta a COGNOME per i reati di cui agli artt. 73, comma 5, DPR 309/1990 (capo A), (fatto commesso in Montecopiolo il 18 dicembre 2019), 497-bis, comma 1 e 2, cod. pen. (capo B), (fatto commesso in Montecopiolo il 18 dicembre 2019) e 477 e 482 cod. pen. (capo C), (fatto commesso in luogo imprecisato in epoca antecedente al 18 dicembre 2019), aggravati dalla recidiva reiterata e specifica;
che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo a più censure;
CONSIDERATO IN DIRITTO
che la censura che denuncia il vizio di motivazione, in relazione all’affermazione responsabilità del ricorrente per i delitti di cui ai capi A) e B), non è consentito in questa sede, giacché, tramite argomentazioni generiche, in quanto del tutto prive di confronto critico con ragioni argomentate a sostegno delle statuizioni impugnate, mira a sollecitare una rivalutazion delle prove poste a fondamento del giudizio di responsabilità, siccome formulato da entrambi i giudici di merito nelle loro conformi decisioni, in assenza di specifica allegazione di indivi inopinabili e decisivi fraintendimenti delle prove medesime, capaci, cioè, ictu ocu/i di scardinare la tenuta dell’impianto motivazionale della sentenza impugnata, che non risulta inficiato illogicità di macroscopica evidenza (vedasi pagg. 6 – 10 della sentenza impugnata);
che l’ulteriore censura, in ordine alla mancata esclusione della contestata e ritenu recidiva, è generica e manifestamente infondata, perché formulata senza alcun confronto, men che meno, critico con il tenore della sentenza impugnata (vedasi pag. 8 della sentenza impugnata), che, nonostante la genericità del motivo di appello, nel quale l’appellante si limit a sostenere in maniera assertiva l’insussistenza della sua maggiore pericolosità, ha dato conto nella motivazione ostesa in ordine al trattamento sanzionatorio, tramite congrui riferiment fatto, non illogicamente valutati, di come fosse intensa l’inclinazione a delinquere dell’imput per quanto desumibile dai precedenti specifici di cui lo stesso risultava gravato;
rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso l’8 maggio 2024