Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Chiude la Porta
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come la Corte di Cassazione definisce i confini del proprio giudizio, chiarendo i motivi che portano a dichiarare un ricorso inammissibile. Quando un ricorso si limita a riproporre le stesse questioni di fatto già esaminate e rigettate nei gradi precedenti, senza sollevare vizi di legittimità, la sua sorte è segnata. Analizziamo insieme questa decisione per comprendere meglio i criteri di ammissibilità di un ricorso in sede di legittimità.
I Fatti del Processo
Il caso nasce dalla condanna di un individuo, confermata in secondo grado dalla Corte d’Appello di Perugia, per due distinti reati: la detenzione di banconote false, ai sensi dell’art. 455 del codice penale, e la contravvenzione di porto d’armi, prevista dall’art. 4 della legge n. 110 del 1975. L’imputato, non rassegnandosi alla decisione dei giudici di merito, ha proposto ricorso per Cassazione, affidando la sua difesa a tre specifici motivi.
I Motivi del Ricorso in Cassazione
La difesa ha articolato il ricorso su tre punti principali:
1. Errata qualificazione del falso: Si lamentava che i giudici non avessero correttamente valutato la natura ‘grossolana’ del falso, sostenendo che le banconote fossero così palesemente contraffatte da non poter ingannare nessuno.
2. Mancata applicazione della non punibilità per particolare tenuità del fatto: Per il solo reato di porto d’armi, si contestava la mancata applicazione dell’art. 131-bis c.p., che esclude la punibilità per fatti di minima offensività.
3. Diniego delle attenuanti generiche: Infine, si criticava la decisione della Corte d’Appello di non concedere le circostanze attenuanti generiche, denunciando un’inosservanza della legge e un difetto di motivazione.
La Decisione della Corte: Il Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte, con l’ordinanza in commento, ha dichiarato il ricorso inammissibile nella sua interezza. Questa decisione non entra nel merito delle questioni sollevate, ma si ferma a un gradino prima, sancendo che il ricorso non possedeva i requisiti minimi per essere esaminato. Di conseguenza, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Cassazione
La Corte ha spiegato in modo dettagliato le ragioni della sua decisione, fornendo importanti principi di diritto processuale.
La Genericità dei Primi Due Motivi
I primi due motivi di ricorso sono stati giudicati generici e inammissibili per una ragione fondamentale: essi non facevano altro che riproporre le medesime argomentazioni già discusse e ritenute infondate dal giudice d’appello. La Corte di Cassazione ribadisce che il suo ruolo non è quello di un ‘terzo grado’ di giudizio sui fatti, ma di un controllo sulla corretta applicazione della legge (giudizio di legittimità). Proporre doglianze che si risolvono in una diversa valutazione delle prove o in una critica alla ricostruzione fattuale operata dai giudici di merito non è consentito in questa sede. La Corte d’Appello aveva già motivato adeguatamente, con puntuali richiami giurisprudenziali, il perché il falso non fosse da considerarsi ‘grossolano’ e perché non sussistessero i presupposti per la non punibilità del porto d’armi.
Il Diniego delle Attenuanti Generiche
Anche il terzo motivo, relativo al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è stato ritenuto manifestamente infondato. La Cassazione ha richiamato un suo consolidato principio: per motivare il diniego delle attenuanti, il giudice di merito non è obbligato a prendere in considerazione e a confutare analiticamente tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti. È sufficiente che egli faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi per la sua valutazione. Nel momento in cui il giudice fonda la sua decisione su alcuni elementi specifici (ritenuti prevalenti), tutti gli altri elementi, anche se non menzionati, si considerano implicitamente superati o disattesi. La motivazione della Corte d’Appello è stata quindi giudicata logica e sufficiente.
Conclusioni: Cosa Impariamo da questa Ordinanza
Questa decisione rafforza un principio cardine del nostro sistema processuale: il ricorso in Cassazione deve essere mirato a denunciare vizi di legge o palesi illogicità nella motivazione della sentenza impugnata. Non può trasformarsi in un pretesto per chiedere ai giudici di legittimità una nuova e diversa valutazione dei fatti. Un ricorso inammissibile è la conseguenza diretta di una strategia difensiva che non tiene conto dei limiti strutturali del giudizio di cassazione. La pronuncia sottolinea inoltre la discrezionalità del giudice di merito nella valutazione delle circostanze attenuanti generiche, il cui diniego, se adeguatamente motivato sulla base di elementi decisivi, è difficilmente censurabile in sede di legittimità.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile perché i motivi presentati erano generici, si limitavano a riproporre le stesse argomentazioni già respinte dalla Corte d’Appello e consistevano in doglianze sui fatti, che non possono essere riesaminati in sede di legittimità.
È sufficiente riproporre le stesse argomentazioni in Cassazione per ottenere una nuova valutazione del caso?
No. L’ordinanza chiarisce che la semplice riproposizione di argomenti già discussi e motivatamente respinti nei gradi di merito, senza l’individuazione di specifici errori di diritto o vizi logici evidenti nella sentenza, porta alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
Come deve motivare un giudice il diniego delle attenuanti generiche?
Secondo il principio affermato dalla Corte, non è necessario che il giudice analizzi e confuti ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole. È sufficiente che la sua motivazione si basi sugli elementi ritenuti decisivi per negare la concessione delle attenuanti, poiché tale valutazione implica il superamento di tutti gli altri elementi non menzionati.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14138 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14138 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/09/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Perugia che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale l’imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di detenzione di banconote false ex art. 455 cod. pen. e della contravvenzione di porto di armi previsto dall’art. 4 della legge n. 110 del 1975;
Considerato che i primi due motivi di ricorso, con i quali il ricorrente lamenta la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine, rispettivamente, alla mancata qualificazione del falso come grossolano ed alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. in relazione al reato di porto di armi, oltre a essere formulati con deduzioni non consentite dalla legge in sede di legittimità, perché costituite da mere doglianze in punto di fatto, sono altresì generici, in quanto fondati su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame che, sul punto, ha adeguatamente motivato, con puntuali richiami giurisprudenziali ( pg. 2 della sentenza impugnata);
Considerato che il terzo ed ultimo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia l’inosservanza della legge ed il difetto di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, oltre a riprodurre i profili di indeducibilità dei primi due motivi di gravame, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 2 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 31 gennaio 2024.