Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Importanza della Specificità dei Motivi
L’esito di un processo non si decide solo nel merito, ma anche attraverso il rigoroso rispetto delle regole procedurali. Un esempio lampante ci viene offerto da una recente ordinanza della Corte di Cassazione, che ha dichiarato un ricorso inammissibile a causa della genericità delle censure mosse contro la sentenza di condanna. Questa decisione ribadisce un principio fondamentale: per contestare una sentenza non basta dissentire, ma è necessario articolare critiche precise, concrete e pertinenti. Analizziamo insieme questo caso per comprendere le ragioni della Corte e le lezioni pratiche che se ne possono trarre.
I Fatti del Processo: Dalla Condanna alla Riforma Parziale
La vicenda giudiziaria riguarda un imprenditore condannato in primo grado per gravi reati fallimentari e fiscali. Le accuse comprendevano la bancarotta fraudolenta e l’emissione di fatture per operazioni inesistenti, oltre al loro successivo utilizzo nelle dichiarazioni dei redditi.
In secondo grado, la Corte d’Appello aveva parzialmente riformato la sentenza. Pur confermando la responsabilità dell’imputato per il reato di bancarotta, aveva dichiarato la prescrizione per alcuni dei reati fiscali contestati, specificamente per l’emissione di fatture false in determinati anni e per il loro impiego in una dichiarazione dei redditi. Di conseguenza, la pena era stata rideterminata.
Il Ricorso in Cassazione e il Vizio di Motivazione
Nonostante la parziale riforma, l’imprenditore ha deciso di presentare ricorso per Cassazione, affidandosi a un unico motivo: il vizio di motivazione della sentenza d’appello in relazione all’affermazione della sua responsabilità. In sostanza, la difesa sosteneva che i giudici di secondo grado non avessero adeguatamente spiegato le ragioni per cui lo ritenessero colpevole.
La Decisione della Cassazione: Perché il Ricorso è Inammissibile?
La Suprema Corte ha respinto il ricorso senza nemmeno entrare nel merito della questione, dichiarandolo inammissibile. La ragione di questa decisione risiede nella natura stessa del motivo presentato, giudicato affetto da “conclamata indeterminatezza ed aspecificità”.
I giudici di legittimità hanno osservato che le argomentazioni della difesa erano “del tutto astratte” e non si confrontavano in modo concreto con la motivazione della sentenza impugnata. La Corte d’Appello, infatti, aveva fornito una spiegazione “esaustiva e congrua” per fondare la condanna. In particolare, aveva chiarito due punti cruciali:
1. Il ruolo gestionale: L’imputato non aveva un ruolo meramente formale nella società, ma svolgeva funzioni gestionali attive, collaborando persino con il commissario liquidatore durante gli accertamenti.
2. L’attività distrattiva: L’emissione di ben 28 fatture, correlate a operazioni inesistenti, non era un semplice illecito fiscale, ma integrava una vera e propria attività distrattiva del patrimonio sociale, compiuta con la consapevolezza e volontà (dolo generico) di danneggiare i creditori.
Di fronte a una motivazione così articolata, un ricorso che si limita a contestazioni generiche, senza individuare specifiche contraddizioni o lacune logiche, è destinato a essere dichiarato ricorso inammissibile.
Le Motivazioni e le Conclusioni
Le motivazioni della Corte di Cassazione sono chiare e dirette: un ricorso per essere ammissibile deve andare oltre la mera enunciazione di un dissenso e deve dialogare criticamente con la decisione che intende censurare. Non è sufficiente affermare che la motivazione è carente; è necessario dimostrare dove e perché lo è, attraverso un’analisi puntuale e specifica.
Le conclusioni che possiamo trarre da questa ordinanza sono di grande importanza pratica. Chi intende impugnare una sentenza di condanna deve essere consapevole che il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono riproporre le stesse argomentazioni già respinte. È, invece, un controllo di legittimità, volto a verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione. Per questo, la redazione di un ricorso efficace richiede una tecnica giuridica impeccabile e la capacità di individuare i reali punti deboli della sentenza avversaria, evitando censure generiche che conducono inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
Perché il motivo presentato era considerato ‘indeterminato ed aspecifico’, basato su argomentazioni astratte che non si confrontavano concretamente con la motivazione della sentenza impugnata.
Quali erano i punti chiave della motivazione della Corte d’Appello che la Cassazione ha ritenuto validi?
La Corte d’Appello aveva spiegato in modo convincente sia le ragioni per cui il ruolo dell’imputato era gestionale e non meramente formale, sia perché l’emissione di 28 fatture false costituiva un’attività distrattiva (bancarotta) sorretta da dolo generico.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente dopo la dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000,00 Euro in favore della Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10551 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10551 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PANTELLERIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/06/2023 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
– che, con l’impugnata sentenza, la Corte di appello di Genova ha parzialmente riformato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di COGNOME NOME per i delitti di cui agli artt. 99, commi 2 e 3, cod. pen., 216, comma 1, n. 1, 223, comma 1, e 237 R.D. n. 267/1942 (capo A)1) e artt. 81, comma 2, 99 commi 2 e 3, cod. pen. e 2 e 8 D.Lgs. n. 74/2000 (capo A)2), dichiarando di non doversi procedere nei confronti dell’imputato in ordine ai reati ascritti al capo A)2, relativamente all emissione RAGIONE_SOCIALE fatture per operazioni inesistenti negli anni 2010 e 2011 e all’impiego di parte RAGIONE_SOCIALE medesime nella dichiarazione relativa ai redditi conseguiti nel 2010, perché estinti per prescrizione, e, per l’effetto, rideterminando la pena;
che il ricorso per cassazione nell’interesse dell’imputato è affidato ad un solo motivo;
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il proposto motivo, che lamenta il vizio di motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità dell’imputato, è inammissibile in ragione della conclamata indeterminatezza ed aspecificità RAGIONE_SOCIALE deduzioni articolate a sostegno, in quanto sviluppate tramite argomentazioni del tutto astratte, prive di qualsivoglia effettivo addentellato concreto alla motivazione, esaustiva e congrua, rassegnata a corredo della sentenza impugnata (vedasi pagg. 2 e 3, in cui la Corte territoriale ha spiegato sia le ragioni per le quali era da ritenere che l’impugnante avesse svolto un ruolo non meramente formale ma anche gestionale in seno alla società in concordato – avendo persino prestato una certa collaborazione al commissario liquidatore nel corso degli accertamenti da questi compiuti -, sia le ragioni per le quali si dovesse ritenere che la emissione RAGIONE_SOCIALE 28 fatture in contestazione, certamente correlata ad operazioni inesistenti, integrasse attività distrattiva sorretta da dolo generico);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.